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Numero d'incarto:
52.1996.183
Data decisione, Autorità:
24.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00183
Lugano
24 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 27 agosto 1996 del
contro
la
decisione 16 luglio 1996, no. 3681, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente l'impugnativa presentata dal __________ avverso la decisione 9
ottobre 1995 con cui il municipio di __________ ha negato il permesso di
riattare, ampliare e cambiare la destinazione di una stalla/fienile situata
fuori dalla zona edificabile;
viste le risposte:
-
8 settembre 1996 di __________
-
11 settembre 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
11 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il resistente __________ è
proprietario di una stalla-fienile in disuso, situata ad __________ in località
__________, fuori della zona edificabile (part. no. /).
L'edificio, posto su un terreno in pendio e parzialmente
interrato verso monte, è strutturato su due livelli. Tre lati del basamento
(stalla) sono in muratura (pietrame). La parte superiore (fienile) e la parte
anteriore del basamento sono invece di legno. Il tetto è in piode.
B. Il 18 agosto 1994,
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare il
rustico in una casa di vacanza, ampliandone la volumetria. L'intervento
prevedeva in particolare:
-
di
sopraelevare il tetto di 30 cm al colmo e m 1.20 alla radice;
-
di
aprire nella facciata verso valle una porta larga 4 m al piano seminterrato,
allo scopo di ricavarne un'autorimessa;
-
di
aprire 4 finestre sulla facciata a valle ed una su ciascuna delle altre pareti;
-
di
realizzare un piano supplementare nel sottotetto;
-
di
ricostruire interamente il tetto;
-
di
consolidare i muri in pietra con altri muri in cemento armato e di isolare
tutte le pareti dell'edificio;
-
di
dotare l'edificio di servizi igienici e di una fossa settica.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio con
atto del 28 settembre 1994, rilevando che l'intervento travalicava i limiti
posti dagli art. 24 LPT e 75 LALPT. L'autorità cantonale ha comunque lasciato
aperta la possibilità di rivedere la propria determinazione dopo l'approvazione
dell'inventario dei rustici.
C. Il 3 maggio 1995 il
Consiglio di Stato ha approvato l'inventario dei rustici, che classifica il
rustico del resistente fra gli edifici meritevoli di conservazione (I a).
Il 7 luglio 1995 il municipio di __________ ha quindi
ritrasmesso la domanda al Dipartimento del territorio per nuovo esame.
Con determinazione del 31 agosto 1995 il Dipartimento del territorio
l'ha preavvisata favorevolmente. Dissentendo da questa valutazione, il
municipio ha tuttavia chiesto all'autorità cantonale di riconsiderare il
preavviso espresso.
Valutata in modo più attento la trasformazione prospettata,
il Dipartimento del territorio è rinvenuto sulla sua precedente determinazione
e si è opposto al rilascio della licenza.
Con decisione 9 ottobre 1995 il municipio di __________ ha
quindi respinto la domanda.
D. Con giudizio 16 luglio 1996
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________
contro la decisione di diniego della licenza. Ha quindi autorizzato la
trasformazione alla condizione di contenere l'innalzamento del tetto nel limite
di 1 m.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il caso in esame
fosse del tutto eccezionale ed irripetibile e giustificasse una deroga al
divieto di ampliamento della volumetria sancito dalle NAPR disciplinanti gli
interventi ammissibili sui rustici situati fuori della zona edificabile.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza concessa dal
Consiglio di Stato.
In sostanza, l'insorgente nega che il caso in esame sia
eccezionale. Contesta la deroga concessa dal Governo per la sopraelevazione
dell'immobile e censura in particolare l'apertura della porta per l'autorimessa
a pianterreno.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il
resistente __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del comune insorgente sono
date dall'art. 21 LE.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione fotografica
annessa alla domanda di costruzione permette di prescindere dal sopralluogo
chiesto dal ricorrente.
- Giusta l'art. 24 cpv. 1
LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate
autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici
non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione soltanto se l'ubicazione
è imposta dalla destinazione (lett. a; ubicazione vincolata) e se non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b).
La trasformazione di una stalla / fienile situata fuori della
zona edificabile di una casa di vacanze configura di per sé un cambiamento totale
della destinazione che non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata (DTF
110 I b 265 consid. 4, ZBl 1979, pag. 311; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24
N 11 seg.; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 221).
- Con l'art. 24 cpv. 2 OPT, nella
versione in vigore sino al 30 giugno 1996, il Consiglio Federale ha tuttavia
abilitato i Cantoni ad autorizzare, in paesaggi con edifici ed impianti degni
di protezione, "la modificazione di edifici esistenti siccome d'ubicazione
vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT), se l'edificio è, per decisione
dell'autorità competente in materia di protezione del paesaggio e delle
caratteristiche locali, designato tipico per il paesaggio e se la conservazione
della sostanza edilizia non può essere garantita altrimenti".
Le autorizzazioni presupponevano (cumulativamente) che:
a) i
comprensori fossero stabiliti localmente nel PD cantonale
b) l'edificio
non fosse più necessario per usi agricoli
c) l'aspetto
esterno e la struttura edilizia basilare restassero sostanzialmente immutati
d) la
modificazione non esigesse l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico
e) non vi si
opponessero interessi preponderanti.
Analoga facoltà è stata mantenuta dall'emendamento all'art.
24 OPT entrato in vigore il 1. luglio scorso.
Grazie al cpv. 2 di questa norma i Cantoni possono ora autorizzare,
siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione dell'utilizzazione di edifici
esistenti, protetti perchè elementi tipici del paesaggio, se il paesaggio e gli
edifici formano un'unità degna di protezione e se sono stati posti sotto
protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a), il carattere
particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici (lett. b) e
la conservazione a lungo termine della sostanza edificata può essere assicurata
soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione (lett. c).
In base al nuovo cpv. 3 di tale norma, i Cantoni possono
inoltre autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modificazione
dell'utilizzazione di edifici ed impianti esistenti, non caratteristici del
paesaggio, se sono degni di protezione e posti sotto protezione dell'autorità
competente (lett. a) e se la conservazione a lungo termine della sostanza
edificata può essere assicurata soltanto con la trasformazione dell'utilizzazione
(lett. b).
Ai presupposti elencati dal vecchio art. 24 cpv. 3 OPT per il
rilascio di autorizzazioni fondate su tale norma si è aggiunta quale ulteriore
condizione che il PD deve ora anche contenere i criteri che permettono di
valutare se il paesaggio nonchè edifici ed impianti sono degni di protezione ai
sensi dei capoversi 2 e 3 (cfr. art. 24 cpv. 4 lett. b OPT).
- La norma integrativa
(NINAPR) annessa all'inventario degli edifici situati fuori delle zone
edificabili del comune di __________ stabiliscono fra l'altro che:
"1.1. per la riattazione o la trasformazione degli
edifici meritevoli di conservazione:
a) gli interventi devono riflettere le caratteristiche
dell'edilizia rurale del luogo;
b) Facciate: i
muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma originale. Non è
consentito l'innalzamento di muri perimetrali se non per ristabilire la quota
della corona originaria.(...)
Di
regola, finestre e prese di luce originali in facciata vanno mantenute.
Modifiche d'apertura o nuove aperture sono ammesse solo in via eccezionale,
quando non sia assicurato un minimo di ventilazione e di illuminazione.(....)
c) Aperture: nuove
aperture, nel caso la trasformazione concessa lo richiedesse, dovranno assumere
le dimensioni e le dimensioni di quelle degli edifici esistenti tipici della
zona.
.......
e) Tetti: il
rifacimento del tetto è concesso, esso deve rispettare l'orientamento del
colmo, la pendenza delle falde, la sporgenza e le quote originali.(....)
f) Ampliamenti: La
trasformazione di edifici meritevoli di con-servazione non deve comportare
aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT). Una
deroga all'altezza dell'edificio per assicurare le minime esigenze di
abitabilità dei locali può essere concessa da parte del Dipartimento.
- Nel caso in esame può
rimanere indeciso se l'inventario degli edifici situati fuori delle zone
edificabili di __________ approvato dal Consiglio di Stato, ma non ancora
sorretto da una scheda di PD (n. 8.5) approvata dal Consiglio federale (art. 11
LPT) adempia il presupposto di cui al previgente art. 24 cpv. 3 lett. a, ripreso
invariato dall'art. 24 cpv. 4 lett. a OPT attualmente in vigore. Parimenti
irrilevante, ai fini del giudizio, è la questione a sapere se l'intervento sia
riconducibile al vigente art. 24 cpv. 2 OPT o se invece ricada sotto l'attuale
cpv. 3 di tale norma.
E' in effetti certo che la prevista trasformazione non può
comunque essere autorizzata perché manifestamente non risponde nè alla condizione
che impone il mantenimento dell'aspetto esterno e della struttura edilizia
basilare (previgente art. 24 cpv. 3 lett. c OPT, rispettivamente attuale 24
cpv. 4 lett. d OPT), nè all'obbligo di mantenere la pendenza delle falde e le
quote originali del tetto (art. 1 cifra 1.1. lett. e NINAPR), nè al divieto di
ampliamenti sancito dall'art. 1 cifra 1.1. lett. f NINAPR).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non
sono date le premesse per concedere una deroga al divieto di innalzare l'edificio
discendente dalla norma predetta. La deroga non è infatti concessa per
assicurare le esigenze minime di abitabilità di locali esistenti, ma per
ricavare nuovi spazi abitativi mediante l'inserimento di una soletta nella
parte superiore dell'edificio, utilizzata in passato come fienile. La
situazione del rustico non presenta d'altro canto alcunché di eccezionale, che
giustifichi un trattamento privilegiato, diverso da quello riservato ad altre
costruzioni dello stesso genere, che sono state riattate e trasformate
mantenendo la struttura originaria, articolata su due livelli.
Le modifiche imposte dal Consiglio di Stato (riduzione
dell'innalzamento da m 1.20 a m 1) non sanano per nulla i difetti del progetto
inoltrato. Anche se limitata ad un metro, la sopraelevazione prevista altera
infatti la fisionomia dell'edificio in misura ben maggiore di quanto non si
possa dedurre da una lettura sommaria e superficiale dei piani. L'ampliamento
modifica in modo significativo le proporzioni fra l'altezza e la larghezza della
facciata principale. L'inserimento di un terzo livello stravolge inoltre la
stessa concezione architettonica dell'edificio. Specialmente perché si traduce
nell'altrettanto inammissibile apertura di ben 4 ampie finestre sulla facciata
principale.
Palesemente contraria alle disposizioni succitate è infine
l'apertura di un'enorme porta basculante a pianterreno: un vero e proprio
sfregio, che denota una preoccupante mancanza di sensibilità estetica e che
contribuisce ad accogliere il ricorso in esame.
- Le spese e la tassa di
giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT, 71 LALPT; 24 OPT; 1 NINAPR di __________; 3, 18, 28, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è accolto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.- sono a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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