AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.175
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00175
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 19 agosto 1996 di
patr.
da: st. leg. __________
contro
la
decisione 26 giugno 1996 (n. 3208) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 febbraio
1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 21 agosto 1996 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 settembre 1995, attorno
alle ore 19.30, il ricorrente __________ circolava alla guida dell'autovettura
targata TI __________ sull'autostrada N2 in territorio di __________.
Giunto in galleria, l'insorgente è stato scorto da un agente
della Polizia cantonale mentre eseguita una manovra di sorpasso a destra nonché
a circolare a velocità inadeguata e pericolosa.
B. In seguito a questi
avvenimenti, con decisione 3 novembre 1995, no. 31966/904, il Dipartimento
delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 600.--, oltre alla
tassa di giustizia di fr. 200.-- e alle spese di fr. 40.-- per aver circolato
in autostrada a velocità eccessiva e pericolosa ed aver effettuato una manovra
di sorpasso a destra.
Tale decisione non è stata impugnata dal __________, per cui
la stessa risulta essere cresciuta in giudicato.
La Sezione della circolazione, con decisione 22 febbraio
1996, ha risolto di revocare al ricorrente la licenza di condurre per un
periodo di 6 mesi, in considerazione della gravità delle infrazioni commesse e
dei precedenti a carico dell'interessato (già oggetto di un provvedimento di
revoca della licenza tra 10 maggio 1995 e il 9 giugno 1995) che lo fanno
risultare recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS.
C. Con ricorso 14 marzo 1996,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento
della predetta decisione di revoca.
In quella sede ha sostenuto di non aver eseguito alcun
sorpasso a destra e di aver circolato nell'evenienza a velocità del tutto regolare
e corretta. Ha in ogni caso contestato che il suo comportamento abbia potuto
configurare una grave violazione alle norme della circolazione tale da mettere
in serio pericolo la sicurezza della circolazione.
D. Con giudizio 26 giugno 1996,
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
Il Governo cantonale ha rilevato che nell'adozione del
provvedimento di revoca, l'autorità è vincolata ai fatti così come sono stati
accertati nel giudizio penale ormai cresciuto in giudicato e che quindi ogni
argomentazione del ricorrente intesa a mettere in dubbio tali accertamenti è in
pratica inammissibile. Simili censure avrebbero dovuto semmai essere fatte
valere al più tardi con un ricorso contro il decreto di multa del 3 novembre
1995.
Per il resto il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta,
adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del periodo di revoca
stabilita dalla sezione della circolazione, ritenuto tra l'altro che
l'insorgente è recidivo.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento di revoca e, in
via subordinata, la sua sostituzione con un semplice ammonimento.
Sostiene che se il giudizio penale è stato preceduto da un'inchiesta
sommaria, come nel caso in esame, l'autorità amministrativa non è legata
all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale. Ribadisce dunque di non
aver eseguito nessun sorpasso a destra e di non aver circolato a velocità
sostenuta e pericolosa. Aggiunge che non sussistono prove, se non la semplice parola
di un agente di polizia fuori servizio, a sostegno delle accuse formulate nei
suoi confronti.
Afferma che, nella denegata ipotesi che fossero confermate le
infrazioni a suo carico, la gravità delle stesse giustificherebbe al massimo la
pronuncia di un ammonimento.
F. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata
confermata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente discende dall'art.
43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle
prove notificate dall'insorgente , che non appaiono invero idonee a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art.
18 PAmm).
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale
ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta
una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento
dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante
nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta
Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., (consid. 3a)
che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti
in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità
amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel
caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito da un agente della Polizia
cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in
oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento
concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di
far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa
o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere
il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato
che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede
penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro
il giudizio emanato in tale procedura.
Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha di fatto accettato
la decisione di multa 5 novembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, non
avendo impugnato la stessa davanti alle istanze di giudizio superiori.
Così facendo egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto
come esatto il contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere
in discussione fatti già definitivamente accertati in altra sede.
- Prima di entrare nel merito
del ricorso occorre precisare che secondo la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla
fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26,
consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der
Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 lett. a) LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere di almeno un mese
oppure di almeno sei mesi, nel caso in cui la revoca è pronunciata a causa di
un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art.
17 cpv. 1 lett. a) e c) LCS).
In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art.
68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione della infrazione
più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 122 II 180 e
segg. consid. 5b); 120 Ib 54; 116 Ib 151).
- Le fattispecie contemplate dall'art.
16 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a) LCS sono adempiute allorquando il conducente di un
veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione
tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza
del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III, pag. 159 e segg.).
Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del
conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto
pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate,
bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto.
Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto allorquando
sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un
infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
Di norma il compimento di una manovra di sorpasso a destra in
autostrada costituisce un comportamento tipicamente pericoloso per la
circolazione stradale, per cui si impone la revoca della licenza di condurre
giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS (R. Schaffhauser, op. cit., vol. III, pag.
206-207 e giurisprudenza ivi citata)
Ad analoga conclusione si deve giungere nel caso di specie. Risulta
infatti da quanto accertato in sede penale che il ricorrente ha circolato il 7
settembre 1995 sull'autostrada N2, in territorio di __________, a velocità
elevata e pericolosa, sorpassando a destra un furgone che in quel momento
procedeva sulla corsia di sorpasso.
Il fatto che tutto ciò sia avvenuto con condizioni
meteorologiche pessime, nonché in prossimità di una galleria e di un restringimento
della carreggiata dovuto alla presenza di un cantiere, ha contribuito ad
aggravare la pericolosità della manovra eseguita dal ricorrente ed ad acuire le
colpe a suo carico.
Ben si giustifica dunque che nei confronti di __________
siano addottati provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett.
a) LCS.
- Dagli atti trasmessi dalla
Sezione della circolazione, risulta che il ricorrente è già stato oggetto di
una misura di revoca della licenza di condurre nel periodo tra il 10 maggio
1995 e il 9 giugno 1995. Egli è dunque recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1
lett. c) LCS, visto che solo 7 mesi prima dei fatti qui in discussione aveva
concluso un periodo di revoca della licenza di 1 mese.
Nel caso in oggetto la revoca della licenza è stata
pronunciata per un periodo di sei mesi, vale a dire per la durata minima prevista
dall'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS in queste situazioni.
Stante quanto precede, si deve dunque ritenere che il provvedimento
di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, ed in seguito
confermato dal Consiglio di Stato con la decisione impugnata, è, per ciò che
concerne la sua durata, del tutto conforme a quanto prescritto dalla legge.
Pertanto il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 90 LCS; 30 cpv. 2,
33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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