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Numero d'incarto:
52.1996.17
Data decisione, Autorità:
29.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00017
DP 7/96
leo
Lugano
29 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 gennaio 1996 di
e __________
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 13 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6735) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17
ottobre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________
per la costruzione di una casa di appartamenti in località __________ (part.
n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
23 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
25 gennaio 1996 del comune di
__________;
-
25 gennaio 1996 di __________ e
__________;
-
8 febbraio 1996 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I resistenti __________ e
__________ sono comproprietari di un terreno a forma triangolare situato a
__________ in località __________, all'intersezione di due strade collettrici
(SC 2).
Il 27 luglio 1995 i resistenti hanno chiesto al municipio di
quel comune il permesso di costruire una casa d'abitazione bifamiliare sul loro
terreno. Stando al progetto inoltrato, la facciata dello stabile rivolta verso
monte verrebbe a sorgere ad una distanza variante a 3 a 4 m dal ciglio della
strada che sale verso __________.
Alla domanda si sono opposti __________ e __________, proprietari
di un fondo vicino (part. n. __________ RFD), contestando in particolare
l'insufficiente distanza dalla strada.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 17 ottobre 1995 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, concedendo una deroga alla distanza
minima dalla strada (4 m), prescritta dall'art. 17 NAPR.
C. Con giudizio 13 dicembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Secondo il Governo, la deroga alle distanze dalla strada accordata
dal municipio rientrerebbe nei limiti del potere d'apprezzamento che la legge
riserva all'autorità decidente.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti ripropongono e
sviluppano le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio, dal municipio di
__________ e dai beneficiari della licenza, che contestano partitamente le tesi
dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono infatti date
dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 17 NAPR dei
comuni del __________ le distanze dalle strade e piazze sono fissate dalle
linee di arretramento. Ove queste manchino dev'essere rispettata una distanza
minima di 4 m dal ciglio esterno (compreso il marciapiede) per le strade
principali (cantonale), collettrici e di quartiere.
"In casi eccezionali", dispone poi l'art. 70
cifra 2 NAPR, "il municipio può concedere, secondo l'art. 29 LE 1973,
deroghe all'obbligo dell'arretramento verso strade pubbliche o aperte al pubblico
traffico; per le strade cantonali le deroghe sono di competenza dell'autorità
cantonale".
Le disposizioni che attribuiscono all'autorità la facoltà di
concedere deroghe perseguono lo scopo di attenuare il rigore di una norma,
quando, in circostanze eccezionali, una rigida applicazione del diritto si
riveli contraria all'interesse pubblico o pregiudichi eccessivamente gli
interessi del privato senza che l'interesse pubblico o quello dei vicini lo
giustifichino (DTF 107 Ia 215; RDAT 1993 I N. 82; Scolari, Commentario della
LE, Introd. N. 34; Diritto amministrativo, vol. I, N. 222; Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung N. 37 B I). Questione di diritto e
quindi sindacabile liberamente da parte dell'autorità di ricorso è quella a
sapere se sussista una situazione eccezionale. Questione d'apprezzamento, e
quindi censurabile soltanto sotto il profilo dell'abuso di potere, è invece
quella a sapere quali provvedimenti possono essere adottati per mitigare le conseguenze
derivanti da una rigida applicazione della legge (Imboden Rhinow, op. cit., N.
66 B III; Rhinow Krähenmann, Erg. Bd., ibidem).
- In concreto, tanto
l'autorità cantonale, quanto il municipio di __________ hanno ritenuto che la
situazione in cui versa il fondo dei resistenti presentasse le connotazioni del
caso eccezionale. Hanno quindi ritenuto dati i presupposti per concedere una
deroga alla distanza minima dalla strada prescritta dall'art. 17 NAPR (4 m),
permettendo di edificare la facciata a monte dello stabile a 3 m dal ciglio su
una lunghezza di 13 m.
La tesi dell'autorità comunale non può essere condivisa.
Anche ammettendo che nell'individuazione del contenuto precettivo
del concetto giuridico indeterminato racchiuso nel termine "caso
eccezionale" dev'essere riconosciuta all'autorità decidente una certa
latitudine di giudizio, nella situazione del fondo dei resistenti non è in
effetti possibile ravvisare alcunché di eccezionale.
La forma triangolare del fondo non è talmente insolita da
giustificare l'attribuzione di questa qualifica. Né l'andamento dei confini,
del tutto regolare, legittima una simile conclusione. La distanza di 4 m dal
ciglio della strada, prescritta dall'art. 17 NAPR e rispettata da tutte le
costruzioni principali situate nelle immediate vicinanze, non impedisce d'altro
canto ai ricorrenti uno sfruttamento adeguato del loro fondo (peraltro non
edificabile in corrispondenza dell'incrocio stradale: cfr. piano delle zone e
piano del traffico). Altrettanto ininfluente, ai fini del riconoscimento del
caso eccezionale, è il fatto che non sia previsto alcun allargamento o che
l'eventuale futura realizzazione di un marciapiede non venga compromessa.
Ammettere il contrario farebbe assurgere a regola l'eccezione in esame.
Vero é soltanto che la deroga in contestazione serve esclusivamente
ad assecondare l'impostazione data al progetto.
- Così stando le cose, non
integrando la situazione dei resistenti gli estremi del caso eccezionale, il
ricorso va accolto, annullando la licenza impugnata e la decisione governativa
che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 25 LE; 17, 70 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza
sono annullate:
1.1. la licenza 17 ottobre
1995 del municipio di __________;
1.2. la decisione 13 dicembre
1995 del Consiglio di Stato (n. 6735).
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione
rifonderanno fr. 1'200.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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