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Numero d'incarto:
52.1996.165
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00165
Lugano
17 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 luglio 1996 di
contro
la
decisione 3 luglio 1996, no. 3382, del Consiglio di Stato, che ha
parzialmente accolto il ricorso 8 maggio 1996 di __________, e della
__________, avverso la risoluzione di multa 18 aprile 1996 pronunciata dal
Municipio di __________ nei confronti di __________ per violazione delle
ordinanze municipali sulla repressione dei rumori molesti e sugli esercizi pubblici;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Le violazioni dell'Ordinanza
municipale sulla repressione dei rumori molesti del 13 settembre 1965 (OMRM)
sono punite con la multa.
Sino all'anno scorso la comminatoria di pena era limitata a
fr. 50.-. Con risoluzione 27 aprile 1995 il municipio di __________ l'ha
portata a fr. 10'000.- . La modifica é stata esposta agli albi comunali dal 4
al 19 maggio 1995.
B. Il 18 aprile 1996 il municipio
di __________ ha inflitto a __________, gerente del bar __________, una multa
di fr. 250.- per disturbo al vicinato provocato dall'eccessivo rumore della
musica all'interno dell'EP : infrazione, costatata dalla Polizia comunale
il 22 marzo 1996 alle ore 22.30.
L'esecutivo comunale ha ritenuto violati gli art. 1 e 7 OMRM,
che vietano i rumori molesti e prescrivono che gli apparecchi riproduttori del
suono possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali.
Ha inoltre ritenuto disatteso l'art. 22 dell'Ordinanza municipale sugli
esercizi pubblici (OMEP), che impone di far uso degli strumenti ed apparecchi
musicali in modo da non turbare la pubblica quiete.
La decisione di multa era fondata sull'art. 16 OMRM e 148
LOC.
D. Con decisione 3 luglio 1996
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di __________,
riducendo la multa a fr. 50.-.
Considerata fedefacente la costatazione operata dagli agenti
della polizia comunale e respinte le argomentazioni difensive del multato, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente commesso
l'infrazione rimproveratagli.
Fondandosi sull'art. 16 OMRM in vigore prima della modifica
di cui si è detto sopra, il Governo ha tuttavia ridotto la multa da fr. 250.- a
fr. 50.-.
F. Contro la premessa
risoluzione governativa il comune di __________ é insorto innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando la conferma della risoluzione municipale
censurata.
Richiamandosi alla succitata modifica dell'art. 16 OMRM, l'insorgente
ritiene che la multa di fr. 250.- inflitta dal municipio sia contenuta nei
limiti previsti dalla legge e proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa.
G. Il Consiglio di Stato e
__________ si rimettono al giudizio di questo Tribunale senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sul ricorso si fonda sugli art. 148 cpv. 3
LOC e 60 cpv. 1 PAmm. La legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e
la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono date.
Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
- L'art. 1 OMRM dispone che
sul territorio giurisdizionale della città di __________ sono vietati i rumori
causati senza necessità suscettibili di turbare il riposo o la tranquillità.
Gli apparecchi di riproduzione del suono e gli strumenti musicali possono
essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali (art. 7 OMRM).
L'uso degli stessi deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete
(art. 22 OMEP).
Giusta l'art. 16 OMRM, nella nuova versione in vigore dal maggio
1995, le infrazioni all'ordinanza in questione sono punite dal Municipio con la
multa sino a fr.10'000.-.
- Controversa, in concreto, é
unicamente l'entità della sanzione pecuniaria irrogata.
Rimettendosi al giudizio di questo tribunale,
____________________ ha infatti implicitamente rinunciato a contestare la
materialità dell'infrazione.
Accertata l'infrazione, il Governo ha ridotto la multa a fr.
50.- ritenendo che l'OMRM non permettesse l'irrogazione di sanzioni maggiori.
A torto, perché l'infrazione è stata commessa dopo l'entrata
in vigore dell'emendamento di cui si è detto in narrativa.
Irrogando a __________ una multa di fr. 250.-, il municipio
di __________ non ha travalicato i limiti di pena previsti dall'art. 16 OMRM.
- Dato per acquisito che
l'importo della multa inflitta al resistente rientra nei limiti previsti
dall'OMRM, resta da esaminarne l'adeguatezza.
Per principio, la multa deve essere commisurata alla gravità
dell'infrazione ed alla colpa. Essa deve inoltre tenere conto dei motivi che
hanno determinato l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e
dei principi generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti
all'adeguatezza ed alla parità di trattamento.
L'autorità comunale, cui è affidato il compito di applicare
la legge e di farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto
ampio nel commisurare l'entità delle sanzioni.
Identico potere spetta a questo tribunale. In tema di
verifica dell'apprezzamento esercitato dall'autorità inferiore in ordine alla
commisurazione di una pena, il potere di cognizione del Tribunale cantonale
amministrativo non è in effetti limitato all'eccesso ed all'abuso di potere, ma
è pieno. Lo impone l'art. 6 CEDU; che essendo di rango superiore, prevale
sull'art. 61 PAmm.
Ciò premesso, si deve rilevare che il gerente del bar __________
è recidivo specifico. L'infrazione rimproveratagli è in effetti stata commessa
a meno di un anno di distanza da un'identica infrazione, sanzionata con una
multa di fr. 50.-.
Tenuto conto della mancanza di ravvedimento, ben si
giustifica l'irrogazione di una pena più severa, atta ad indurlo al rispetto
della legge.
Del tutto conforme ai criteri di commisurazione delle
sanzioni pecuniarie appare l'importo fissato dall'autorità comunale.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di tasse e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 7, 16 OMRM; 22 OMEP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. La decisione 3 luglio 1996 (no. 3382) del Consiglio di Stato é
annullata.
§. La decisione 18 aprile 1996 il Municipio di __________ é confermata.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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