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Numero d'incarto:
52.1996.16
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00016
DP 6/96
leo
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 gennaio 1996 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 6 dicembre 1995 (n. 6610) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 settembre
1995 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di presentare un piano
di dettaglio per la costruzione di una rampa per carrozzine sui tre scalini
che delimitano il portico del suo stabile, a confine con via __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________
(__________) è proprietaria di un complesso di edifici situato all'angolo tra
__________ e Via __________ (part. n. - RF). L'edificio che
si affaccia su __________ presenta a pianterreno un ampio porticato aperto al
transito dei pedoni.
Con domanda 7 marzo 1991 la __________ ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di ristrutturare gli stabili in questione. I piani
annessi alla domanda prevedevano fra l'altro di abbassare il piano di calpestio
del porticato sul versante E, sopprimendo due scalini esistenti a metà percorso
e realizzandone tre nuovi sul confine con via __________.
Il 24 marzo 1992 il Dipartimento del territorio ha rilasciato
l'autorizzazione cantonale a costruire, richiamando il preavviso 13 gennaio
1992 dell'Ufficio autorizzazioni a costruire, che postulava il rispetto delle
misure a favore degli invalidi motulesi ed imponeva la realizzazione di un
__________ accessibile con carrozzella.
Il 3 aprile 1992 il municipio di __________ ha a sua volta
rilasciato la licenza richiesta, facendo riferimento all'autorizzazione cantonale
a costruire.
B. Terminati i lavori di
ristrutturazione, il municipio di __________ si è accorto che i tre scalini
realizzati a confine con via __________ costituivano un ostacolo per le carrozzelle
e gli invalidi motulesi.
Con decisione 8 settembre 1995, dichiarata immediatamente
esecutiva, l'autorità comunale ha quindi ordinato alla ricorrente di presentare
un piano di dettaglio ed esecutivo per la costruzione di una rampa destinata a
facilitare il transito delle carrozzine e degli invalidi motulesi.
C. Con giudizio 6 dicembre 1995
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalla __________ contro
il succitato provvedimento, confermando "di conseguenza, la decisione 8
settembre 1995 del municipio di __________, con la quale, ... è stato imposto
di formare una rampa per carrozzine ed handicappati ...".
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la mancanza della
rampa costituisse una palese disattenzione delle condizioni poste alla base del
permesso accordato alla ricorrente. Il semplice richiamo dell'art. 34 bis LE
1973 avrebbe dovuto indurla a realizzare il manufatto in questione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione 8 settembre 1995 del
municipio di __________.
In sostanza, l'insorgente sostiene di essersi attenuta al
permesso ricevuto, che non prevedeva la realizzazione della rampa. La mancanza
di questo manufatto non sarebbe stata rilevata nemmeno in occasione del
sopralluogo effettuato dagli esperti dell'UPI alla fine di luglio del 1995 in
presenza di rappresentanti dell'autorità comunale.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dal municipio di __________,
che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm, può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Data la natura delle questioni poste a
giudizio, le prove richieste (sopralluogo, testi) non appaiono in effetti atti
a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.
-
Preliminarmente giova
rilevare che con la decisione 8 settembre 1995 qui in esame il municipio di
__________ si è limitato ad ordinare la presentazione di piani per la
costruzione di una rampa per carrozzine e disabili. Non ha imposto alla
ricorrente di costruire la rampa. Le ha semplicemente ingiunto di sottoporgli i
relativi piani "per verifica ed autorizzazione". In definitiva, l'autorità
comunale ha quindi soltanto sollecitato l'insorgente a sottoporle una proposta
per eliminare il difetto riscontrato. Non le ha fissato un termine per
soddisfare la richiesta, né ha predeterminato le conseguenze di un'eventuale
inadempienza. Ha unicamente stabilito che un eventuale ricorso non avrebbe
avuto effetto sospensivo.
Travisando la portata del provvedimento impugnato, il
Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il municipio di __________ avesse
imposto alla __________ di formare una rampa per carrozzine ed handicappati. Ha
quindi "confermato" una decisione che l'autorità comunale, in realtà,
non ha mai preso.
Al di là di queste precisazioni sull'oggetto del presente
giudizio, si tratta di esaminare la legittimità della richiesta avanzata dal
municipio di __________ e dal Consiglio di Stato nei confronti della ricorrente
affinché la scalinata di accesso ai portici venga dotata di una rampa per carrozzine
ed invalidi motulesi.
- Tanto il municipio di
__________, quanto il Consiglio di Stato ravvisano nella mancanza della rampa
una violazione della condizione della licenza rinviante all'art. 34 bis LE
1973; norma ripresa dall'art. 30 LE 1993, che nell'ambito di interventi edilizi
su edifici pubblici od accessibili al pubblico impone di tener conto dei
bisogni degli invalidi motulesi. Le precedenti istanze hanno quindi ritenuto
dati i presupposti per l'adozione di un provvedimento di rettifica.
La pretesa è infondata.
La scalinata realizzata dalla ricorrente è infatti conforme
ai piani approvati. Il fatto che possa eventualmente essere considerata
irrispettosa dell'art. 34 bis LE 1973 non giustifica ancora l'adozione
immediata di provvedimenti di rettifica. Contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze, il semplice richiamo di questa disposizione contenuto nella
licenza non può in effetti essere considerato alla stregua di una condizione
della stessa, suscettibile di legittimare l'autorità ad imporre la realizzazione
di qualsiasi sorta di accorgimento architettonico destinato a facilitare gli
spostamenti degli invalidi motulesi. Da questo profilo l'unica condizione che
la licenza poneva alla ricorrente aveva per oggetto un servizio igienico. Al
momento del rilascio della licenza ed ancora più tardi, in occasione di un
sopralluogo esperito dall'UPI in collaborazione con l'UTC di __________ mentre
erano in corso i lavori di costruzione della scala, l'asserita disattenzione
delle prescrizioni a favore degli invalidi motulesi è passata inosservata. E'
quindi chiaramente malvenuta l'autorità a prevalersi del generico rinvio
all'art. 34 bis LE 1973, contenuto nella licenza, per ordinare alla ricorrente,
a lavori ultimati, di adottare misure di cui nessuno prima di allora aveva
avvertito la mancanza.
L'imposizione di rettifiche di opere edilizie realizzate
secondo piani approvati in contrasto con il diritto materialmente applicabile è
peraltro ammissibile soltanto nella misura in cui siano dati i presupposti per
una revoca (parziale) della licenza accordata. Evenienza, questa, che
l'autorità comunale, in concreto nemmeno ipotizza.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi senz'altro accolto, annullando le decisioni delle precedenti
istanze, siccome palesemente lesive del diritto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 34 bis LE 1973; 21, 30 LE 1993; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 8 settembre 1995
del municipio di __________;
1.2. la decisione 6 dicembre 1995 (n.
6610) del Consiglio di Stato.
-
Il comune di __________
rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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