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Numero d'incarto:
52.1996.126
Data decisione, Autorità:
02.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00126
Lugano
2 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 giugno 1996 di
rappr.
da: St. leg. __________
contro
la
decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato che respinge, per
quanto ricevibile, l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 27 febbraio 1996 con la quale il municipio di __________ ha
ribadito il diniego di rilasciare una licenza edilizia in sanatoria per la
posa di una recinzione su dei fondi situati in zona __________ ed ha ordinato
la rimozione delle opere di cinta abusivamente edificate sul perimetro dei predetti
fondi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella primavera del 1995 la
ricorrente __________, proprietaria della part. no. __________ RFD situata ai
__________ ha fatto eseguire delle opere di recinzione lungo il perimetro di
alcuni fondi contigui, senza esservi autorizzata dalla competenti autorità.
Il municipio di __________, preso atto dell'intervento, ha
imposto alle comproprietarie della part. no. __________ (figlie della
ricorrente) di sospendere i lavori di recinzione in corso su tale fondo e di
presentare una notifica di costruzione in sanatoria.
A quest'ultimo ordine ha adempiuto la ricorrente, la quale,
per il tramite dell'architetto __________, ha inoltrato il 27 settembre 1995 la
notifica di costruzione per la posa di una recinzione alta 120 cm attorno ai
mappali __________ (recte: __________ !), __________, __________ e __________,
così come indicato nel piano allegato all'istanza.
B. Con lettera 12 ottobre 1995,
il municipio di __________ ha comunicato a __________ di non poterle concedere
la licenza per la posa della recinzione, non essendo l'intervento prospettato
(ed in parte già eseguito) conforme a quanto prescritto dall'art. 19 NAPR.
Nello scritto non sono stati indicati i rimedi di diritto a
disposizione dell'interessata per impugnare la risoluzione.
Con decisione 20 dicembre 1995 il municipio ha confermato il
contenuto di quanto precedentemente comunicato alla ricorrente, ribadendo di
non poterle rilasciare il permesso edilizio.
Benché la decisione indicasse esplicitamente i rimedi di
diritto esperibili, la stessa non è stata oggetto di ricorso.
C. Con decisione 27 febbraio
1996, il municipio di __________, dopo aver ulteriormente confermato il diniego
della licenza edilizia, ha ordinato alla signora __________ la rimozione delle
opere di cinta abusivamente edificate sul perimetro dei fondi n.ri __________,
__________, __________ e __________.
D. Con giudizio 15 maggio 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento municipale, respingendo,
nella misura in cui lo ha reputato ricevibile, il ricorso interposto dalla signora
In sostanza il Governo ha ritenuto che per quanto diretto
contro il diniego della licenza edilizia il gravame fosse irricevibile, essendo
il diniego della licenza ormai cresciuto in giudicato. Per quanto invece
diretto contro l'ordine di demolizione, l'Esecutivo cantonale ha considerato la
risoluzione immune da violazioni di legge.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di una
licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione su parte del
perimetro delle part. n.ri __________, ____________________ __________ e
__________ RFD di __________
Sostiene che con la risoluzione 27 febbraio 1996, il
municipio ha nuovamente preso posizione sulla domanda di costruzione 27
settembre 1995: si tratterebbe in concreto di un giudizio di accertamento che
riapre le vie ricorsuali contro la decisione di diniego della licenza edilizia.
Afferma quindi che la licenza in sanatoria deve esserle
concessa in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 19 lett. b) NAPR, sussistendo
la necessità di proteggere gli alberi da frutta presenti sulle particelle dalle
incursioni di cinghiali. Aggiunge che al divieto di recinzione si oppongono
pure le disposizioni di diritto federale e cantonale in materia di protezione
delle culture dai possibili danni causati dalla selvaggina. Asserisce che parte
delle opere di cinta presenti sui fondi in oggetto esistono da sempre per cui
non ricadono sotto il divieto sancito dalle NAPR.
Sostiene poi che l'ordine di demolizione impartito dal
municipio è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 19 NAPR e dall'art. 3
lett. e) RLE, nella misura in cui quest'ultima disposizione non sottopone ad
alcun genere di permesso la posa di recinzioni aventi un'altezza massima di 1
metro e che comunque i costi connessi all'abbassamento di 20 cm dell'attuale
recinzione sarebbero manifestamente sproporzionati rispetto al risultato che ne
scaturirebbe.
Asserisce inoltre che l'ordine di demolizione non è
sufficientemente chiaro da permetterle di capire quali opere debbano essere
rimosse per ottemperare al volere del municipio
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio __________ con
argomenti che saranno, per quanto necessario, ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- Il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso di __________ per quanto diretto contro il
diniego della licenza edilizia, ritenendo la questione ormai cresciuta in
giudicato.
Sotto questo punto di vista la decisione governativa risulta
senz'altro corretta e come tale va confermata.
Infatti, per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati
contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni
avverso le quali non è stato interposto ricorso vanno respinti siccome
inammissibili (Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, no. 319 e 718;
DTF 97 I 916; 100 Ia 294; STA 24 agosto 1992 in re __________; STA 30 ottobre
1992 in re __________ e LLCC).
Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la
disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la
sicurezza del diritto (STA 30 ottobre 1992 in re Camponovo e LLCC).
Nel caso concreto, il punto 1. del dispositivo della
decisione 27 febbraio 1996 costituisce, a non averne dubbio, una chiara conferma
della precedente risoluzione municipale 20 dicembre 1995, cresciuta in
giudicato, alla quale viene fatto tra l'altro esplicito riferimento.
Va ancora detto che anche volendola considerare come il seguito
di un riesame, la decisione municipale 27 febbraio 1996, in quanto confermativa
di una risoluzione anteriore già cresciuta in giudicato, non può di principio
essere impugnata (Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., no. 1142; DTF
105 Ia 20 e segg.).
State quanto precede, ogni argomentazione addotta contro il diniego
della licenza in sanatoria è inammissibile e quindi su tale specifica questione
l'impugnativa va disattesa.
- 3.1. Giusta l'art. 43 cpv.
1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il
caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'ordine pubblico.
I provvedimenti di ripristino presuppongono l'esistenza di
una violazione materiale delle disposizioni edilizie concretamente applicabili.
Nell'opera realizzata senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto
devono essere ravvisati gli estremi di una disattenzione insanabile
dell'ordinamento edilizio.
Tali provvedimenti, volti a ristabilire una situazione
conforme al diritto, devono rispettare il principio di proporzionalità.
Difformità insignificanti legittimano un intervento dell'autorità soltanto se
pregiudicano gli interessi dei vicini tempestivamente insorti a difesa dei loro
diritti.
Il principio di proporzionalità può essere invocato anche dal
costruttore in mala fede: questi deve tuttavia attendersi che l'autorità
attribuisca un peso accresciuto all'interesse per il ripristino di una
situazione conforme al diritto.
3.2. La ricorrente sostiene che la misura di demolizione,
così come decisa dal municipio, è lesiva dell'art. 3 cpv. 1 lett e) RLE e dell'art.
19 NAPR.
La censura è inammissibile in quanto mira ancora una volta a
rimettere in discussione la correttezza della precedente decisione, cresciuta
in giudicato, con la quale l'esecutivo di __________ ha negato il rilascio
della licenza in sanatoria.
In questa sede può essere oggetto di ricorso unicamente la
legittimità del provvedimento esecutivo, non certo il provvedimento nella sua
sostanza in quanto corrispondente alla decisione cresciuta in giudicato
(Borghi, op. cit., no. 718).
Abbondanzialmente va comunque rilevato che anche se tale
contestazione fosse ricevibile, la stessa andrebbe respinta in quanto infondata
nel merito. Infatti l'esenzione dal permesso, sancita dall'art. 3 cpv. 1 lett.
e) RLE, non dispensa affatto da un esecuzione dei lavori conforme alla legge
(art. 3 cpv. 3 RLE) e quindi dall'osservanza delle disposizioni del regolamento
edilizio comunale o del piano regolatore in punto, ad esempio, al divieto di
recinzione dei fondi (cfr. Scolari, Commentario alla legge edilizia, art. 39
no. 19a).
3.3. La ricorrente sostiene pure che il provvedimento
impugnato non è sufficientemente chiaro e non le permette di capire quali
manufatti concerne.
L'ordine di demolizione deve essere formulato in modo chiaro
e preciso affinché non esistano dubbi al momento dell'esecuzione. Non è
sufficiente la decisione che si limita, come nel caso in esame, ad ordinare
genericamente la rimozione delle opere eseguite in contrasto con la legge, con
il regolamento edilizio o con il piano regolatore; occorre invece indicare
esattamente quali opere o parti di opere debbono essere rimosse e eventualmente
in quale modo debbano essere rettificate. Nel corso del procedimento esecutivo
non possono essere compiute indagini sul modo con cui la prestazione deve
essere eseguita (Scolari, op. cit., art. 57, no. 26).
Nel caso di specie l'ordine impartito dal municipio non
adempie ai requisiti di chiarezza testé menzionati, in quanto, oltre che a
elencare in modo inesatto i fondi toccati dal provvedimento (è stata la part.
no. __________ e non la __________ ad essere stata eventualmente cintata !),
tralascia di indicare con esattezza quali siano le opere da eliminare.
Una simile precisazione si impone già per il fatto che, come
sembra ammettere anche il municipio, sui fondi in oggetto esistono attualmente
delle vecchie recinzioni, che, non essendo state modificate dai recenti
interventi posti in essere dalla ricorrente, beneficiano della tutela riservata
alle situazioni acquisite (art. 39 LE) e quindi non dovrebbero venire colpite
dall'ordine di demolizione.
Inoltre l'ordine di demolizione, così come è stato
genericamente formulato, non può essere esaminato dal punto di vista della sua
legalità, non essendone del tutto chiari i contenuti.
Su tale questione dunque il gravame va accolto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti
gli art. 39, 43 LE; 3 cpv. 1 lett. e) RLE; 19 NAPR dei __________; 3, 18, 28,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del
Consiglio di Stato:
1.1. per quanto attiene al
diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di recinzione sui
mappali ____________________, __________, __________ e __________ RFD di
__________, è confermata ai sensi dei considerandi;
1.2. per quanto attiene
all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è annullata e gli
atti sono rinviati direttamente al municipio di __________, affinché provveda a
riformulare tale ordine indicando con maggior precisione i manufatti che
dovranno essere rimossi.
- Visto l'esito, non si
preleva né la tassa di giustizia, né le spese.
Data la parziale
soccombenza del Comune __________, quest'ultimo rifonderà alla ricorrente fr.
200.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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