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Numero d'incarto:
52.1996.118
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00118
DP 109/96
cm
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 maggio 1996 di
avv.
contro
la
decisione 30 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 2083) che annulla la
decisione 25 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ accoglie
l'istanza di revisione presentata dagli insorgenti con riferimento alla
licenza edilizia 12 aprile 1991 rilasciata loro dallo stesso municipio ad
__________ per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti in località
__________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
23 maggio 1996 del municipio di
__________;
-
2 giugno 1996 di __________ -
2 giugno 1996 di __________;
-
5 giugno 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17 aprile 1990 __________ ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire una casa di appartamenti in località
__________ (part. n. __________ RFD, zona R4); la domanda di costruzione
specificava che gli appartamenti erano destinati all'abitazione primaria (cfr.
formulario domanda di costruzione pag. 2 cifra 7 / cod. costr. 17)
che con decisione 12 aprile 1991 il municipio di __________
ha rilasciato al richiedente una licenza edilizia per costruire "una
casa di appartamenti ad uso abitazione primaria" (cfr. risoluzione n.
__________ del 26.3/12.4.1991 del municipio di __________);
che la licenza edilizia esigeva, fra l'altro, a titolo di
"condizione" che venissero "ossequiate le disposizioni di cui
all'art. 10 bis NAPR, circa l'obbligo di destinazione degli edifici" ;
norma, questa, che nella zona di situazione dell'immobile limitava gli insediamenti
residenziali secondari al 75 % della SUL;
che i suddetti provvedimenti, già allora avversati dalle qui
resistenti __________ e __________, sono stati confermati in ultima istanza da
questo Tribunale alla condizione che l'altezza della costruzione venisse
ridotta di un metro, interrando le fondamenta in misura corrispondente (STA
24.8.92 in re Pfister);
che il 4 luglio 1995 __________ e __________, nuovi
proprietari del fondo, hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda
di costruzione in variante volta a sanare alcune modifiche apportate al
progetto approvato;
che la domanda ribadiva che la costruzione era destinata ad
abitazione primaria (cfr. formulario domanda di costruzione punto 12);
che con decisione 2 novembre 1995 il municipio di __________
ha rilasciato ai ricorrenti __________ e __________ la licenza chiesta in
sanatoria, respingendo nel contempo le opposizioni delle vicine qui resistenti;
che nei considerandi del provvedimento (punto 13), l'autorità
comunale ha ritenuto che la costruzione non soggiacesse al divieto totale di
insediamenti residenziali secondari sancito dall'art. 49 delle NAPR entrate in
vigore il 3 ottobre 1995;
che con giudizio 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha
annullato questa considerazione, accogliendo il ricorso contro di essa
inoltrato dalle opponenti;
che con sentenza 27 marzo 1996 il Tribunale cantonale amministrativo
ha evaso a sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dal comune di
__________ e dai proprietari dello stabile contro il predetto giudizio
governativo, rilevando che la considerazione censurata non costituiva un
accertamento vincolante circa l'assoggettamento dello stabile al regime retto dall'art.
10 bis delle vecchie NAPR;
che, contemporaneamente, il 17 gennaio 1996 i nuovi
proprietari dello stabile hanno inoltrato al municipio di __________ un'istanza
di revisione volta a stralciare dalla licenza edilizia 12 aprile 1991 la
specificazione relativa al tipo d'insediamento residenziale autorizzato:
in altri termini, gli istanti chiedevano che la licenza in questione, accordata
per costruire "una casa di appartamenti ad uso abitazione primaria",
venisse modificata in una licenza per costruire "una casa di
appartamenti", senza ulteriori precisazioni circa la destinazione;
che con decisione 25 gennaio 1996 il municipio ha accolto
l'istanza, ritenendo dato il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d) PAmm
(revisio propter nova); secondo l'autorità comunale la specificazione
riguardante l'uso sarebbe da considerare alla stregua di un'indicazione di
natura meramente formale, priva di rilevanza giuridica;
che con giudizio 30 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha
annullato la succitata risoluzione municipale, accogliendo il ricorso contro di
essa inoltrato dalle vicine opponenti;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che dei motivi addotti dagli insorgenti si dirà semmai nei seguenti
considerandi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalle
opponenti, mentre il municipio di __________ ne postula l'accoglimento;
Considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE,
43 e 46 PAmm e può essere evaso con succinta motivazione, senza istruttoria (art.
18 PAmm), siccome manifestamente infondato; considerata la natura delle
questioni in esame, le prove testimoniali genericamente chieste dai ricorrenti
non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 35 lett. d) PAmm "contro le decisioni
è dato il rimedio della revisione, se l'istante, dopo la decisione, è venuto a
conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva
potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente";
che l'istanza di revisione, soggiunge l'art. 36 PAmm, deve
essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni
dalla scoperta dei nuovi fatti o delle nuove prove;
che, nel caso in esame, non risulta soddisfatta nemmeno l'ombra
delle condizioni suddette; in effetti:
-
la
licenza edilizia 12 aprile 1991 è stata confermata in ultima istanza da questo
tribunale con sentenza 24 agosto 1992: l'istanza di revisione è stata nondimeno
presentata all'autorità comunale che ha deciso in prima istanza;
-
l'istante
in licenza, predecessore in diritto dei ricorrenti, ha chiesto il permesso di
costruire una casa di appartamenti destinati alla residenza primaria; ha
ottenuto una licenza per costruire una casa di appartamenti "ad uso
abitazione primaria"; ha quindi ottenuto esattamente quanto aveva chiesto;
-
la
presa di coscienza (da parte del richiedente iniziale, rispettivamente da parte
dei suoi successori in diritto) della portata della licenza edilizia rilasciata
dal municipio non costituisce un fatto nuovo rilevante, preesistente alla
decisione dedotta in revisione; tantomeno configura una nuova prova a
sensi dell'art. 35 lett. d) PAmm;
-
anche
se costituisse un fatto nuovo non sarebbe comunque rispettato il termine di 15
giorni sancito dall'art. 36 PAmm per l'inoltro della domanda di revisione;
la limitazione di destinazione contenuta nella licenza in oggetto era
chiaramente deducibile dal tenore stesso dell'atto; il destinatario
poteva quindi prenderne immediata conoscenza;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto,
addebitando ai ricorrenti una tassa di giustizia, commisurata all'effettivo
dispendio amministrativo ed alla temerarietà dell'impugnativa;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 10 bis NAPR 1988; 49 NAPR 1995 di Brissago; 3, 18, 28, 35, 60,
61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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