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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.117
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00117
DP 108/96
leo
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 maggio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 1984) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 10
novembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e
__________ per la ristrutturazione del __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
28 maggio 1996 di __________ e
__________;
-
29 maggio 1996 del Dipartimento del
territorio;
-
29 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
30 maggio1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I resistenti __________ e
__________ sono comproprietari del __________, situato a __________ in via
__________ (part. n. __________ RFD; zona R3). L'esercizio pubblico è
costituito da un immobile alto m 14,68, strutturato su quattro livelli fuori
terra, sovrastati da un attico adibito ad appartamento.
La ricorrente è invece proprietaria di una casa d'abitazione
situata sul fondo confinante verso W con quello dei resistenti (part. n.
__________ RFD).
Il 18 settembre 1995 i
resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di integrare nella struttura
alberghiera l'appartamento al piano attico, suddividendolo in tre camere ed una
suite.
La domanda di costruzione prevedeva inoltre di coprire la
soletta dell'attico con un tetto a quattro falde, di posare una struttura
leggera sulla terrazza dell'attico per ripararla dalle intemperie e di spostare
due posteggi sulla vicina part. n. __________ RFD per dare maggior agio a
quelli esistenti davanti all'albergo.
Alla domanda si è opposta la vicina qui ricorrente,
contestando l'intervento dal profilo della modinatura mancante, delle altezze e
degli indici, superiori a quelli ammessi dalle NAPR.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 10 novembre 1995 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio 23 aprile 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltratagli da __________.
Disattese le censure d'ordine (motivazione carente,
modinatura mancante), il Governo ha in sostanza ritenuto che il fatto che l'attuale
costruzione superi l'altezza massima e l'indice di sfruttamento ammessi dalle
norme di zona non ostasse al rilascio della licenza, poiché né la posa del
tetto a falde, né il cambiamento di destinazione dell'attico aggraverebbero i
momenti di contrasto.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza impugnata.
La ricorrente ripropone in questa sede le censure sollevate
senza successo in prima istanza con riferimento all'altezza ed all'indice di
sfruttamento dello stabile. A suo avviso, l'intervento travalicherebbe i limiti
dei lavori ammissibili su costruzioni esistenti in contrasto con il diritto
entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione. Il cambiamento
di destinazione dell'attico e la posa di un tetto a falde configurerebbero una
trasformazione sostanziale anche se non determinano né un incremento della SUL
né un aumento dell'altezza dello stabile.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della
licenza, che contestano partitamente le tesi della ricorrente, rilevando fra
l'altro di aver rinunciato alla posa del tetto a falde.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva della ricorrente, già opponente, e la tempestività dell'impugnativa sono
invero pacificamente date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 39 RLE,
"edifici e impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono
essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni
più importanti", soggiunge la norma, "possono tuttavia essere
autorizzate, se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini".
La norma in questione si prefigge essenzialmente di
permettere il mantenimento di opere edilizie legittimamente realizzate, ma
venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva.
Al pari del previgente art. 33 RLE 1974, anche l'attuale
disposizione di regolamento si riallaccia alla garanzia della proprietà, intesa
come tutela delle situazioni acquisite, per assicurare la possibilità di
mantenere e riparare le costruzioni non conformi al nuovo diritto. Lo scopo
della norma è soltanto quello di sancire la legittimità degli interventi volti
a preservare queste opere dal decadimento conseguente all'usura del tempo; non
è anche quello di perpetuarne l'esistenza oltre i normali limiti di durata.
Esclusi sono quindi i lavori di trasformazione sostanziali, ossia gli
interventi che incidono nella sostanza di queste costruzioni, alterandone
l'identità. In linea di massima, non sono di conseguenza permessi nemmeno
interventi radicali, implicanti costi sproporzionati rispetto al valore
(residuo) di tali costruzioni.
A differenza di quanto stabiliva l'ordinamento abrogato,
l'art. 39 RLE ammette tuttavia "trasformazioni più importanti", a
condizione che "il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini". La facilitazione
introdotta a favore degli interventi che eccedono i semplici lavori di riparazione
e di manutenzione, ma non integrano ancora gli estremi della trasformazione
sostanziale, ossia non incidono in misura significativa sull'identità della
costruzione esistente, è da interpretare alla luce del principio di
proporzionalità. Non ha una portata propria analoga a quella dell'art. 70 cpv.
2 LALPT: norma, che - a determinate condizioni - permette di ampliare edifici e
impianti esistenti in contrasto con la destinazione di zona.
Per "contrasto che non pregiudichi in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini" occorre quindi intendere una
difformità di rilevanza trascurabile dal profilo degli interessi suddetti. Tale
insomma da far apparire sproporzionato il divieto di effettuare interventi che
eccedono la semplice manutenzione, senza tuttavia alterare la sostanza della
costruzione.
- Nel caso in esame, la
costruzione dei resistenti supera abbondantemente l'altezza massima e l'indice
di sfruttamento consentiti dall'art. 38 NAPR di Minusio (h: 14,68 invece
di 10,50; i.s.: 0,948 invece di 0,6). Disatteso è pure l'i.o. (34,15 %
invece di 30 %).
Torna quindi applicabile l'art. 39 RLE.
3.1. Il 21 novembre 1995 i ricorrenti hanno comunicato al municipio
di rinunciare alla posa del tetto a falde. Su questo punto il ricorso è quindi
privo d'oggetto.
Di transenna, si può comunque rilevare che il ricorso sarebbe
stato accolto, poiché la posa di un tetto a falde su un edificio che supera di
gran lunga l'altezza massima consentita dalle NAPR, costituisce senz'ombra di
dubbio una "trasformazione più importante" di un semplice lavoro di
manutenzione, ovvero un intervento che in quanto tale può essere autorizzato
solo "se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini. Condizione, questa, che con ogni
evidenza non è soddisfatta. Non tanto perché il tetto a falde, pur non modificando
l'altezza dell'immobile, crea un ingombro supplementare che si ripercuote
negativamente sul fondo della ricorrente, quanto piuttosto perché il superamento
dell'altezza massima consentita dal nuovo diritto (m 14,68 invece di 10,50)
costituisce un contrasto che pregiudica in modo apprezzabile l'interesse della
vicina opponente.
3.2. Per lo stesso motivo, non può nemmeno essere autorizzato
il cambiamento di destinazione dell'attico. Pur trattandosi di un intervento
che può essere considerato alla stregua di una "trasformazione più
importante" a sensi dell'art. 39 RLE, la modifica dell'utilizzazione non
può essere autorizzata, poiché il contrasto fra l'altezza dello stabile e
quella ammessa dalle NAPR pregiudica in modo apprezzabile l'interesse della
vicina qui ricorrente. Poco importa che non si tratti di una trasformazione sostanziale,
che interessi soltanto una porzione ridotta dall'immobile e che non modifichi
né la SUL, né il numero di posteggi necessari, né l'aspetto esterno della costruzione.
Il significativo contrasto esistente fra l'altezza dello stabile e quella
massima consentita (sorpasso del 40 %!) ed il conseguente pregiudizio arrecato
all'interesse della vicina escludono la possibilità di autorizzare qualsiasi
intervento eccedente il semplice lavoro di manutenzione o di riparazione.
La possibilità di eliminare il contrasto esistente a livello
di indici trasferendo l'eccedenza sui fondi vicini non giova ai resistenti. Il
contrasto con il nuovo diritto esistente a livello di altezza rimane ed è tale
da impedire il rilascio di autorizzazioni per lavori eccedenti la manutenzione
e la riparazione.
3.3. Conforme al diritto e nemmeno contestata è la formazione
di due nuovi posteggi sulla part. n. __________ RFD.
-
Ferme queste premesse, il ricorso,
in quanto non privo d'oggetto, va quindi parzialmente accolto, annullando la
decisione governativa impugnata e la licenza edilizia nella misura in cui autorizzano
la posa di un tetto a falde e la trasformazione dell'attico.
-
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 39 RLE; 38 NAPR; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 23 aprile 1995 (n. 1984) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la
licenza edilizia è confermata limitatamente alla formazione di due nuovi
posteggi sulla part. n. __________ RFD.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei resistenti in solido, che
rifonderanno alla ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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