AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.110
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00110
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 maggio 1996 di
contro
la
decisione 17 aprile 1996 (no. 1784) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 novembre
1995 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per
l'ampliamento dell'edificio sito al mappale no. __________ RFP di quel
comune;
viste le risposte:
-
10 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
10 maggio 1996 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
-
17 maggio 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La ricorrente __________,
domiciliata a __________, è proprietaria della part. no. __________ RFP di __________.
Si tratta di un fondo di complessivi 3493 mq situato fuori zona edificabile su
cui sorge un rustico della superficie di 93 mq utilizzato quale abitazione
secondaria. Attualmente il rustico si compone al piano cantina di una stalla e
di un deposito per attrezzi diversi, al piano terreno di una cucina, una
piccola sala, una camera da letto, un porticato e al primo piano di tre camere
da letto.
b) Il 23 settembre 1995, __________ ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di ampliare il predetto edificio mediante l'aggiunta
di un locale di circa 22 mq di superficie e 70 mc di volume destinato quale
deposito per attrezzi rurali (falciatrice meccanica, un mini trattore e altri
utensili usuali) e per le bombole del gas.
B. a) Al rilascio della licenza
edilizia si è opposto il Dipartimento del territorio con scritto del 13 novembre
1995.
A mente dell'autorità cantonale l'intervento edilizio in
questione sarebbe in contrasto con le vigenti norme in materia di pianificazione
del territorio ed in particolare con gli art. 24 LPT, 71, 72 e 75 LALPT. Sempre
secondo il Dipartimento, il mantenimento della volumetria esistente non
preclude in alcun modo la continuazione della sua utilizzazione attuale.
Inoltre lo stabile risulta essere stato classificato nell'inventario delle
costruzioni fuori zona, fatto questo che vieta di per sé ogni intervento volto
a modificarne le attuali dimensioni.
b) Visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con
decisione 21 novembre 1995 il municipio di __________ ha risolto di non
concedere all'istante il permesso di costruzione precedentemente richiesto.
C. Con ricorso 6 dicembre 1995
__________ ha impugnato la predetta risoluzione municipale davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia
per il prospettato ampliamento del rustico.
In quella sede la ricorrente ha sostenuto che l'intervento in
oggetto è del tutto conforme alle esigenze della zona di utilizzazione agricola
alla quale appartiene il fondo, in quanto permetterebbe di disporre di un
locale per il deposito delle attrezzature rurali necessarie a lei e al marito
per continuare ad esercitare l'estesa attività ortofrutticola che da sempre li
occupa nonché per tagliare l'erba sui circostanti 5'000 mq di terreno.
Ha poi aggiunto che anche qualora non dovesse essere ammessa
la conformità di zona, l'ampliamento dovrebbe venire ugualmente autorizzato
trattandosi di un intervento di modesta entità necessario alla continuazione
dell'uso attuale del rustico e per nulla in contrasto con le esigenze della
pianificazione territoriale.
D. Con giudizio 17 aprile 1996,
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando il diniego della
licenza pronunciato dal municipio.
Il Governo ha dapprima ritenuto che l'intervento edilizio di
ampliamento del rustico non si concilia con la destinazione agricola della zona
prevista dal PR e che comunque nel caso di specie non sono neppure dati gli
estremi per rilasciare all'insorgente una autorizzazione straordinaria ai sensi
dell'art. 75 LALPT per procedere ad una trasformazione parziale dell'edificio
fuori zona.
L'Esecutivo cantonale ha infatti considerato che la
ricorrente non svolge nessuna attività agricola ai sensi della LPT sul fondo in
oggetto e che pure il prospettato ampliamento non risulta affatto
indispensabile per la continuazione attuale dell'edificio principale. Sempre
secondo il Consiglio di Stato non sarebbero neppure adempiute le condizioni
dettate dall'art. 24 cpv. 1 LPT per il rilascio di un permesso a costruire
fuori zona, mancando in ogni caso il requisito dell'ubicazione vincolata.
E. Contro la predetta decisione
governativa, __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente la concessione del permesso
di costruzione.
Rievocati i fatti, riprende e sviluppa in sostanza le
argomentazioni già sollevate davanti alla precedente istanza di ricorso.
Afferma che si tratta di un ampliamento a scopo agricolo dovendo
depositare nel previsto locale il materiale necessario alla coltivazione del
suolo e allo sfalcio di 25'627 mq di terreno; conclude quindi affermando che
l'intervento va autorizzato poiché conforme alla zona di utilizzazione del
fondo che si intende dedurre in edificazione.
Sostiene che in ogni caso la licenza va concessa in virtù
dell'art. 75 LALPT, in quanto l'ampliamento in questione si rende del tutto
indispensabile per la continuazione dell'attività agricola svolta
dall'insorgente sui monti di __________.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento del territorio, riconfermandosi nelle argomentazioni
già esposte nelle precedenti prese di posizione.
Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame,
senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Dal canto suo il municipio di __________ rinvia alle sue precedenti
allegazioni nelle quali si asteneva in pratica dal prendere posizione sulla
questione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva della ricorrente è pacifica (art. 43
PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Edifici o impianti possono
essere costruiti o trasformati solo dietro il rilascio di una licenza edilizia
(art 1 cpv. 1 e 2 LE).
La stessa va concessa solo se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
- Di principio
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (- principio della conformità funzionale -art. 22 cpv. 2 lett. a)
LPT).
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione
o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista
per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige
un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono
interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione,
la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto
compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art.
24 cpv. 2 LPT).
Fondandosi su quest'ultima norma, il legislatore cantonale ha
ammesso la possibilità di rilasciare in via eccezionale permessi per la
trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione in cui sono ubicati, qualora l'intervento risulti
indispensabile per la continuazione dell'uso attuale e compatibile con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sugli art. 24 cpv. 2
LPT e 75 LALPT, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo,
sia dal profilo quantitativo. Deve insomma non alterare in modo significativo
l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette
dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti soltanto quello di permettere la
conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile
(Commento alla LPT, ad art. 24 no 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG, pag. 95;
Bändli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, no 240 seg.; RDAT II-1995, No. 39; DTF
107 Ib 240; DTF 110 Ib 143; DTF 112 Ib 97).
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24
cpv. 1 LPT (DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
- Come accennato in
narrativa, la part. no. __________ RFP di __________ si trova al di fuori del
comprensorio comunale edificabile e fa parte di una zona a destinazione
agricola giusta l'art. 16 LPT: infatti, nell'inventario degli edifici situati
fuori dalla zona edificabile del Comune, il fondo è stato classificato tra gli
"altri terreni idonei all'agricoltura".
Sempre secondo l'appena citato inventario, il rustico in
oggetto è stato classificato quale "edificio rilevato 4" (cfr.
inventario, edificio no. 126).
L'inventario degli edifici situati fuori dalla zona
edificabile del Comune di __________, unitamente alle sue norme di attuazione
(art. 25 e 26 NAPR), è stato approvato dal Consiglio di Stato con decisione 14
febbraio 1995.
- Chiariti questi aspetti
preliminari, occorre in primo luogo esaminare la conformità di zona del previsto
intervento di ampliamento del rustico in parola.
5.1. All'interno delle zone agricole è ammessa la costruzione
di edifici o impianti solo se sono in connessione sufficientemente stretta con
l'utilizzazione agricola del suolo (DTF 116 Ib 134; DFGP/UFP, Commentario alla
LPT, ad art 16 no. 1). Le opere devono cioè servire all'economia agricola o
perlomeno facilitare lo sfruttamento del suolo (DTF 112 Ib 262).
Agricola è considerata soltanto quell'utilizzazione per la
quale il suolo svolge un ruolo indispensabile come fattore primario di
produzione (DFGP/UFP, op. cit., ad art 16 no. 9; DTF 117 Ib 503).
Costruzioni ed impianti quali stalle, fienili, silos,
depositi per attrezzature tecniche, ecc. sono conformi alla zona di
utilizzazione agricola soltanto se utilizzati principalmente per la produzione
agricola o se destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o
di allevamento (DTF 103 Ib 114); essi devono inoltre essere adeguati, in
particolare per ciò che concerne la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni
obbiettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131). In tal senso la giurisprudenza ha
ad esempio considerato come non conforme alla zona agricola un fienile chiaramente
sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze (ZBl 1981, pag. 376).
5.2. Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che
l'edificio sito sul mappale no. __________ RFP di __________ viene essenzialmente
utilizzato quale abitazione secondaria per il tempo libero. Questo è d'altra
parte quanto ha pure indicato la ricorrente nella domanda di costruzione
presentata al municipio. Secondo l'insorgente, durante i suoi soggiorni ai
__________, ella svolgerebbe anche una certa attività di carattere rurale,
consistente nello sfalcio dei prati circostanti l'abitazione in parola e in una
non meglio precisata coltivazione del suolo.
L'attività agricola svolta dalla ricorrente non appare però
tale da giustificare l'intervento edilizio che la medesima intende effettuare
sul mappale di sua proprietà.
Infatti, anche qualora si volesse ammettere, come sostenuto
nel gravame, che l'insorgente si occupa effettivamente dello sfalcio di oltre
25'000 mq di prato nella zona dei __________ (affermazione peraltro assai poco
credibile, essendo - in base alle risultanze catastali - buona parte delle
particelle indicate dall'insorgente parzialmente ricoperta dal bosco), si
tratta, a non averne dubbio, di un attività che oggettivamente non richiede
l'impiego di particolari attrezzature tecniche, ma che può benissimo essere
svolta con pochi e semplici utensili. In simili circostanze è quindi del tutto
evidente che non sussiste alcuna seria e oggettiva necessità di realizzare il
previsto deposito, tanto più che, come ha correttamente rilevato il Consiglio
di Stato nella decisione qui impugnata, le superfici già a disposizione della
ricorrente, in particolare la stalla/cantina di 32 mq e il porticato di 9 mq appaiono
più che sufficienti per il ricovero dei macchinari necessari allo svolgimento
delle attività di carattere rurale che __________ pretende di esercitare nella
regione dei __________.
Analogo discorso vale anche per l'asserita attività
ortofrutticola, che ai __________, data la morfologia montagnosa del terreno e
l'ubicazione in quota della località, non può obbiettivamente che limitarsi
alla coltivazione dell'orto e alla cura di una qualche pianta da frutta: una
simile attività, che non necessita certo dell'impiego di attrezzature
particolarmente ingombranti, non giustifica affatto il previsto ampliamento dell'immobile
per scopi agricoli.
In sostanza si deve dunque concludere che nel caso di specie
gli spazi già a disposizione della ricorrente appaiono del tutto adeguati ai
bisogni che le derivano dall'attività agricola svolta. Il previsto deposito non
risulta quindi essere conforme alla zona di utilizzazione in cui dovrebbe
sorgere e di conseguenza la sua costruzione non può essere autorizzata in base
all'art. 22 LPT.
- Resta quindi da esaminare
se sussistono o meno le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione a
costruire fuori zona edificabile.
6.1. L'intervento edilizio in oggetto va senz'altro
qualificato come una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT.
Si tratta infatti di un ampliamento tutto sommato contenuto
dal punto di vista volumetrico, che lascia sostanzialmente inalterato l'aspetto
e la destinazione dell'edificio esistente, senza ingenerare ripercussioni
sostanzialmente nuove sull'ordinamento delle utilizzazioni e sull'ambiente.
Si tratta dunque di esaminare se l'intervento edilizio in
oggetto adempia o meno i requisiti posti dall'art. 75 LALPT.
6.2. Come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato, la
realizzazione del previsto deposito per attrezzi agricoli non risulta affatto
essere indispensabile per la continuazione dell'attuale utilizzazione del
rustico esistente sul mappale no. __________ RFP di __________.
Si è accennato in precedenza al fatto che il suddetto
edificio è principalmente utilizzato dalla proprietaria e dai suoi congiunti
quale residenza secondaria: è pertanto fuori di dubbio che la mancata aggiunta
di un deposito per attrezzi agricoli non è tale da comprometterne l'attuale
sfruttamento della proprietà anche in futuro.
Ciò vale a più forte ragione se si tiene conto del fatto che
comunque, già come è strutturato attualmente, il rustico dispone di locali
sufficientemente spaziosi per potervi depositare gli utensili necessari allo
sfalcio dei prati circostanti e alla cura dell'orto.
Ne consegue che già per questo fatto, non può essere
rilasciata all'insorgente nessuna autorizzazione straordinaria ai sensi dell'art.
75 LALPT.
- A titolo abbondanziale va
pure rilevato che il permesso di costruzione non potrebbe neppure essere
concesso sulla base dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Infatti, come ha ancora una volta giustamente rilevato il
Consiglio di Stato, anche qualora si volesse considerare l'intervento in
oggetto alla stregua di una nuova costruzione ai sensi della predetta
disposizione, nel caso di specie non sarebbe comunque adempiuta la condizione
dell'ubicazione vincolata, dal momento che la costruzione del deposito al di
fuori della zona edificabile non sarebbe dettata da bisogni oggettivi, ma
semplicemente da meri motivi personali e di comodità che non hanno alcun
rilievo nel presente ambito.
- Visto quanto precede, si
deve dunque concludere che la decisione governativa impugnata non presta il
fianco a critiche.
Il controverso intervento edilizio non può infatti essere
autorizzato, non essendo conforme all'utilizzazione della zona nel quale
dovrebbe essere realizzato e non sussistendo in concreto i requisiti richiesti
dalla legge per il rilascio di un'autorizzazione a costruire fuori zona.
Per il che, il ricorso va respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60
e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 600.-- (seicento) sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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