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Numero d'incarto:
52.1995.92
Data decisione, Autorità:
31.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00092
DP 57/95
cm
Lugano
31 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 febbraio
1995 di
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione 24 gennaio 1995, no. 502, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 24 ottobre 1994 rilasciata dal municipio di
__________ agli insorgenti per adibire ad esercizio pubblico la terrazza
dello stabile che sorge sulla part. no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
21
febbraio 1995 dell'Amministrazione condominio __________;
-
22
febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
-
2 marzo
1995 del municipio di __________;
-
20 marzo
1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 luglio 1994 __________, __________ e __________
hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di adibire ad esercizio
pubblico la terrazza antistante il ristorante che prevedono di aprile nello
stabile situato all'inizio di via __________ (part. no. __________; zona R 3a).
La trasformazione comportava unicamente l'esposizione di 6 tavolini circolari
con 4 sedie ciascuno.
Alla domanda si è opposto __________ a nome dei condomini
della vicina residenza __________, contestando l'intervento soprattutto dal
profilo delle prevedibili immissioni foniche.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 24 ottobre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha
annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da __________.
Accertata la conformità di zona del controverso intervento,
il Governo ha ritenuto che i servizi cantonali avessero omesso di verificarne
la compatibilità ambientale, segnatamente dal profilo della limitazione
preventiva delle immissioni.
Abbondanzialmente, il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto
che l'ampliamento dell'esercizio pubblico dovesse comportare il prelievo di un
contributo sostitutivo per posteggi.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento.
Dopo aver negato che l'area riservata al servizio esterno dell'esercizio
pubblico possa essere configurata alla stregua di un impianto fisso, gli
insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver comunque omesso di
considerare che i competenti servizi del Dipartimento del territorio hanno
implicitamente escluso che la nuova destinazione della terrazza sia atta a
determinare immissioni superiori ai limiti stabiliti per la zona.
Inammissibile dal profilo dell'economia processuale sarebbe peraltro
anche l'annullamento della licenza edilizia. Le carenze d'accertamento
rimproverate ai servizi dipartimentali avrebbero infatti potuto essere
facilmente emendate nell'ambito della procedura di ricorso.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio
di Stato ed il resistente __________, senza formulare particolari osservazioni.
Il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________
si rimettono invece al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa
sono fuori discussione (art. 21 LE, 43, 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Secondo l'art. 11 LPA, gli inquinamenti
atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure
applicate alla fonte (cpv. 1); indipendentemente dal carico inquinante esistente,
le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella
misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e
dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono
inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante
esistente, divengono dannosi o molesti (cpv. 3).
In materia di inquinamento fonico, "per limitazione
delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione,
d'esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico
realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in
opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a ridurre la
formazione o la propagazione del rumore esterno (art. 2 cpv. 3 OIF).
2.2. Per principio, la costruzione di impianti fissi nuovi è
autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole
i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i
permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1
LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art. 36 cpv. 1 OIF, se l'autorità
ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore (VLE) di
detti impianti siano o potrebbero essere superati.
I VLE sono fissati dagli allegati da 3 a 7 all'OIF. Si
suddividono in tre categorie (valori di pianificazione, VP; valori limite
d'immissione, VLI e valori d'allarme, VA) e si differenziano in funzione del
tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e
della zona da proteggere (art. 2 cpv. 5 OIF), ovvero dal grado di sensibilità
(GS), attribuito o attribuibile alle singole zone di utilizzazione conformemente
agli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF.
2.3. A norma dell'art. 7 OIF, le emissioni degli impianti
fissi nuovi devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva,
nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio
e della sopportabilità economica (cpv. 1 lett. a), rispettivamente in modo che
le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i VP (cpv. 1
lett. b).
Nel caso di modificazioni di impianti fissi già esistenti al
momento dell'entrata in vigore dell'OIF (1. aprile 1987) l'art. 8 di tale
ordinanza prescrive di limitare secondo la regola fissata dall'art. 7 cpv. 1
lett. a OIF le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate (con
riserva di imporre una riduzione delle emissioni foniche dell'intero impianto
entro i VLI nel caso di modificazioni sostanziali; cfr. art. 8 cpv. 2 e 3 OIF).
Nel caso di modificazioni di impianti fissi costruiti dopo
l'entrata in vigore dell'OIF, le emissioni foniche devono invece essere limitate
tanto secondo la regola sancita dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF, quanto secondo
il principio enunciato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b OIF (rispetto dei VP).
- 3.1. Nel caso in esame la SPAA ed i ricorrenti negano
anzitutto che la terrazza adibita ad esercizio pubblico possa essere considerata
alla stregua di un impianto fisso.
L'obiezione è infondata.
L'art. 7 cpv. 7 LPA considera infatti impianti fissi tutte le
costruzioni, le vie di comunicazione, altre istallazioni fisse e le modificazioni
del terreno. L'art. 2 cpv. 1 OIF definisce a sua volta impianti fissi gli
edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici
e altre istallazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno (cfr.
118 I b 353 consid. 2): evento, questo, che chiaramente si verifica nel caso in
esame, in conseguenza dell'attribuzione della terrazza all'esercizio di
attività commerciali.
3.2. Una volta stabilito che la controversa terrazza, in
quanto destinata all'esercizio di attività commerciali dev'essere considerata
alla stregua di un impianto fisso a sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPA, ben si deve
riconoscere che i competenti servizi cantonali hanno omesso di determinarne le
immissioni foniche esterne in base all'allegato 6 all'OIF (applicabile alla
fattispecie giusta la cifra 1 cpv. 1 lett. a). Di fronte alle contestazioni
sollevate dal resistente __________, l'autorità cantonale non poteva sottrarsi
all'obbligo di formulare una prognosi sulle immissioni foniche derivanti dalla
nuova destinazione della terrazza. Né può ora limitarsi a rinviare l'opponente
ai poteri d'intervento che l'art. 107 LOC riserva al municipio. Tanto meno
basta asserire che l'insediamento è conforme alla zona di utilizzazione per la
quale è previsto il GS III.
Il fatto che l'autorità non abbia motivo di ritenere che i
VLE siano o potrebbero essere superati (cfr. art. 36 OIF) non la esime dall'obbligo
di giustificare questa sua deduzione con argomenti fondati sui principi
applicabili per determinare il livello di valutazione del rumore (Lr) in base
alla cifra 3 dell'allegato 6 all'OIF.
A torto reputano gli insorgenti che la prassi permetta di
prescindere da una determinazione qualora gli allegati all'OIF non stabiliscano,
come nel caso in esame, i VLI applicabili. L'ipotesi prospettata dai ricorrenti
e considerata dall'art. 40 cpv. 3 OIF non si verifica, poiché l'impianto
avversato, in quanto destinato all'esercizio di attività commerciali, ricade
nel campo di applicazione della cifra 1 cpv. 1 lett. a dell'allegato 6 all'OIF,
che dichiara applicabili agli impianti delle arti e mestieri (Gewerbe) i VLE
fissati da queste disposizioni.
3.3. Così stando le cose, ben si può ritenere che i
competenti servizi cantonali abbiano omesso di stabilire se le immissioni foniche
prodotte da questa attività siano limitate secondo la regola sancita dall'art.
7 cpv. 1 lett. a OIF e rientrino nei limiti dei VP fissati dalla cifra 2
dell'allegato 6 dell'OIF per le zone con GS III; valori, questi, che alla
fattispecie tornano applicabili tanto in base all'art. 8 cpv. 2 e 3 OIF (ingrandimento
dell'esercizio pubblico all'esterno con conseguente produzione di immissioni
foniche percettibilmente più elevate), quando in base all'art. 8 cpv. 4 OIF (ingrandimento
di un impianto fisso realizzato dopo l'entrata in vigore dell'OIF).
- Le carenze d'accertamento riscontrate dal Consiglio di
Stato non giustificavano tuttavia l'annullamento della licenza. Come rettamente
osservano gli insorgenti, una simile conseguenza appare manifestamente
contraria al principio di proporzionalità, applicabile anche in ambito
procedurale.
I dati mancanti potevano infatti essere raccolti senza
eccessive difficoltà ordinando ai competenti servizi dipartimentali di procedere
ad adeguate misurazioni su impianti analoghi valutandole poi alla luce delle
prescrizioni dianzi citate.
Non essendo compito specifico di questo Tribunale quello di
porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle precedenti
istanze, il giudizio impugnato va quindi annullato conformemente all'art. 65
cpv. 2 PAmm, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché renda una nuova
decisione, previa completazione degli accertamenti.
Entro questi limiti e fatto obbligo al Consiglio di Stato di
statuire in modo concludente anche sulla contestazione relativa al prelievo di
un contributo per posteggi mancanti, il ricorso va quindi parzialmente accolto.
- Dato l'esito, si prescinde del prelievo di una tassa
di giustizia e si addebitano le ripetibili allo Stato.
Per questi
motivi,
visti gli art. 21 LE; 11, 12, 15,
25 LPA; 2, 7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (no.
502) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova
decisione previa completazione dell'istruttoria.
-
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 900.-- (novecento)
a titolo di ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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