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Numero d'incarto:
52.1995.86
Data decisione, Autorità:
31.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00086
DP 49/95
leo
Lugano
31 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 7
febbraio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n.
265) che annulla la decisione 3 giugno 1994 con cui il Municipio di
__________ ha negato all'insorgente il permesso di posare un capanno per
attrezzi davanti alla sua casa di vacanza (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 maggio 1995 __________ ha notificato al
Municipio di __________ l'intenzione di posare sul terreno circostante la sua
casa di vacanza (part. n. __________ RF; zona R2) un capanno per attrezzi da
giardino in lamiera termolaccata; secondo le indicazioni fornite dal
richiedente, il manufatto dovrebbe misurare cm 305 x 229 x 201 ed essere posato
in prossimità del confine verso la part. n. __________ RFD;
che con decisione 3 giugno 1994 il Municipio di
__________ ha respinto la domanda, ritenendo che le costruzioni accessorie in
lamiera non potessero essere autorizzate;
che con giudizio 17 gennaio 1995 il Consiglio di
Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta
risoluzione, annullandola e sostituendola con un provvedimento di salvaguardia
della pianificazione retto dall'art. 65 LALPT; dopo aver rilevato che la
costruzione era di per sé conforme al diritto in vigore, il Governo ha ritenuto
che la domanda fosse da sospendere in considerazione di una variante di PR allo
studio, volta a vietare l'impiego della lamiera nelle costruzioni accessorie;
che contro questo giudizio il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando il rilascio della licenza rifiutata; secondo l'insorgente la
variante di PR alla quale allude il Consiglio di Stato non costituirebbe uno
studio pianificatorio sufficientemente concreto;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il
Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il Municipio di
__________, rilevando che il 19 febbraio 19995 l'assemblea comunale ha adottato
all'unanimità una modifica dell'art. 17 NAPR volta ad imporre l'uso del legno o
della muratura intonacata per le pareti delle costruzioni accessorie;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del
gravame sono incontestabilmente date (art. 21 LE; 46 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm),
che giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT ed 1 LE edifici ed
impianti possono essere costruiti e trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità
(licenza edilizia);
che l'art. 1 cpv. 3 lett. b) LE esime tuttavia
dall'obbligo del permesso i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le
costruzioni provvisorie;
che sulla base di questa eccezione l'art. 3 cpv. 1
lett. f) RLE precisa che non soggiacciono a licenza edilizia le costruzioni
elementari, aventi una superficie non superiore a 10 mq, per il deposito di
attrezzi per la lavorazione dei fondi;
che in base a questa norma il ricorso andrebbe
senz'altro accolto, annullando la misura di salvaguardia della pianificazione
decretata dal Consiglio di Stato; trattandosi di una costruzione elementare
destinata a ricovero di attrezzi per la lavorazione del fondo e con una
superficie inferiore ai 10 mq, il capanno in contestazione potrebbe essere
posato senza particolari formalità;
che il capanno andrebbe comunque autorizzato anche
nel caso in cui si riuscisse a contestare con successo la legittimità dell'esenzione
di cui all'art. 1 cpv. 3 lett. b LE per rapporto all'obbligo del permesso sancito
dal diritto federale (art. 22 cpv. 1 LPT);
che, in effetti, l'opera in esame, conforme al
diritto vigente, ma contraria all'art. 17 cpv. 4 NAPR recentemente adottato
dall'assemblea comunale non giustifica in nessun caso l'adozione di misure di
salvaguardia della pianificazione;
che l'art. 65 LALPT non presuppone infatti soltanto
l'esistenza di un contrasto con uno studio pianificatorio in atto (cfr. art. 24
RLALPT), ma esige anche che l'esecuzione dell'opera sia tale da intralciare o
compromettere la realizzazione degli obiettivi del piano stesso (cfr. art. 25
cpv. 1 RLALPT); condizione, questa, che nel caso in esame appare del tutto
insoddisfatta, non potendosi di certo ragionevolmente sostenere che la posa del
minuscolo manufatto sia tale da pregiudicare il conseguimento degli
obiettivi del piano;
che così stando le cose, il ricorso va accolto,
annullando la misura di salvaguardia della pianificazione decretata dal
Consiglio di Stato e permettendo all'insorgente di posare e (godersi) il suo
piccolo (inestetico) capanno senza ulteriori formalità;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia; le ripetibili vanno invece addossate al comune resistente;
visti gli art. 1, 21 LE; 3 RLE; 17
NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n. 265)
è annullata limitatamente al dispositivo 1 §§;
1.2. è dato atto al ricorrente che il capanno può essere posato
senza ulteriori formalità.
-
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Il Comune di __________ rifonderà al ricorrente fr.
800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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