Revocation of fiduciary license upheld for lack of insurance coverage

52.1995.60Other CourtApr 28, 1995Dismissed

Summary

The Ticino Administrative Court dismissed an appeal against the State Council’s decision revoking a fiduciary’s authorization to practice as a commercial and real-estate fiduciary. The court held that statutory civil-liability coverage is a condition for the license and that the pledged mortgage security offered as substitute collateral was insufficient. It found no abuse of discretion by the supervisory authority in assessing the adequacy of the guarantee, especially given the appellant’s failure to provide an acceptable replacement. The court fee of CHF 800 was imposed on the appellant.

Regest

Art. 8, 20 LFid; art. 6 cpv. 1 cifra 1 RLFid; art. 61 PAmm: the authorization to exercise the fiduciary profession is conditional on effective civil-liability coverage, which may also be furnished by pledged mortgage notes or bearer mortgages on Swiss real estate. The supervisory authority enjoys a relatively broad margin of appreciation when assessing the actual sufficiency of such security; judicial review is limited to abuse of discretion or violation of law. If the guarantee proves inadequate and the condition is no longer met, revocation of the authorization is lawful. Analogy may be drawn to the cautious assessment of notarial security under the comparable regime (consid. 2-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.60

Data decisione, Autorità: 28.04.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00060 DP 37/95 cm

Lugano 28 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Crivelli

statuendo sul ricorso 31 gennaio 1995 di


contro

la decisione 10 gennaio 1995, no. 202, del Consiglio di Stato che gli revoca l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;

vista la risposta 17 febbraio 1995

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 22 ottobre 1986 il Consiglio di Stato ha autorizzato __________ ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare: la copertura assicurativa era prestata dalla __________ sottoforma di fideiussione solidale;

che il 30 settembre 1993 la __________ ha comunicato al Consiglio di Stato di recedere dal contratto di assicurazione con effetto a partire dall'inizio dell'anno seguente;

che il Consiglio di vigilanza ha ripetutamente ed inutilmente sollecitato __________ a ripristinare la copertura assicurativa, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione (cfr. scritti del 21.10.93, 20.12.93, 27.1.94; 18.2.94);

che il 25 aprile 1994 __________ ha offerto in garanzia una cartella ipotecaria al portatore, gravante in 11. rango dopo una precedenza di fr. 1'525'000.-- la sua casa d'abitazione (part. no. __________ RFD di __________); immobile che l'ing. __________ aveva stimato in fr. 1'861'000.-- con perizia 23 agosto 1993 allestita per conto della __________;

che il 13 giugno 1994 l'autorità cantonale ha comunicato all'insorgente di ritenere insufficiente la garanzia offerta;

che ulteriori sollecitazioni dell'autorità cantonale a fornire garanzie più consistenti non hanno dato alcun esito;

che con decisione 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione all'esercizio della professione, per mancanza di copertura assicurativa;

che contro la predetta risoluzione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; secondo l'insorgente la garanzia offerta sarebbe sufficiente;

che l'impugnativa è avversata dall'autorità cantonale, che pone in risalto l'attuale momento di crisi del mercato immobiliare;

che nell'ambito del ricorso l'insorgente ha prospettato il reperimento di "una forma di cauzione non soggetta a discussioni quo al valore";

che, invitato a comunicare al Tribunale se fosse riuscito a reperire garanzie adeguate, l'insorgente ha riassunto l'atteggiamento dilatorio tenuto davanti all'autorità di vigilanza sui fiduciari;

che a carico dell'insorgente risultano attualmente pendenti davanti all'Ufficio esecuzione di Mendrisio esecuzioni per un ammontare complessivo di una decina di milioni di franchi;

Considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid. e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che l'art. 8 cpv. 1 lett f LFid, subordina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario alla presentazione di una copertura per la responsabilità civile;

che a norma dell'art. 20 LFid il Consiglio di Stato revoca, su preavviso del Consiglio di vigilanza, l'autorizzazione all'esercizio quando l'interessato non adempie più le condizioni poste dalla legge;

che giusta l'art. 6 cpv. 1 cifra 1 RLFid la copertura per la responsabilità civile esatta dall'art. 8 cpv. 1 lett. f LFid può essere prestata mediante costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore sopra fondi siti in Svizzera;

che il Consiglio di vigilanza, soggiunge la norma, può richiedere in ogni tempo che il fiduciario provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria prestata come cauzione;

che nella valutazione della consistenza effettiva della cauzione prestata in questo modo l'autorità di vigilanza sui fiduciari fruisce di un margine d'apprezzamento relativamente ampio, censurabile unicamente sotto il profilo della violazione del diritto per abuso di potere (art. 61 PAmm);

che, di principio, valgono le stesse regole di prudenza che applica il Tribunale d'appello nella valutazione delle cauzioni notarili prestate in questo modo (cfr. art. 34 cpv. 1 cifra 1 LN);

che, in concreto, la valutazione operata dal Consiglio di vigilanza sui fiduciari circa la bontà della garanzia offerta dall'insorgente non procede da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva; troppo esiguo, per rapporto agli eventuali interessi maturati sulle precedenze, appare in effetti il divario che separa quest'ultime dal valore reperibile accertato dal perito della __________;

che a riprova dell'inadeguatezza della cauzione offerta basta considerare che l'insorgente non è sinora riuscito ad avvalersi della cartella ipotecaria in discussione per reperire con l'aiuto di terzi una garanzia conforme alle esigenze poste dalla LFid;

che così stando le cose, non essendo ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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