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Numero d'incarto:
52.1995.585
Data decisione, Autorità:
05.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00585
DP 321/95
leo
Lugano
5 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sull'istanza di revisione 22 dicembre 1995 inoltrata da
rappr.
da: avv. __________, avv. __________
Contro
la
decisione 24 agosto 1995 del Tribunale cantonale amministrativo (n. 281/94)
che respinge l'impugnativa presentata dall'istante avverso la risoluzione 30
agosto 1994 con cui il Dipartimento delle opere sociali l'ha sospeso per due
mesi dall'esercizio della professione di medico dentista a titolo di sanzione
disciplinare;
vista la risposta 15 gennaio 1996 del
Dipartimento delle opere sociali;
preso
atto della replica 16 febbraio 1996 dell'istante e della duplica 4 marzo 1996
del Dipartimento delle opere sociali;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'istante in revisione, dott.
__________, ha conseguito nel 1981 l'autorizzazione al libero esercizio della
professione di medico dentista nel Canton Ticino. Nel 1989 è stato nominato
medico dentista scolastico dal Dipartimento delle opere sociali, che gli ha
affidato i circondari 45, 48 e 49.
Nel 1990 gli esperti della Commissione cantonale per il
Servizio dentario scolastico hanno riscontrato in alcuni allievi l'esecuzione
di otturazioni non necessarie. Ritenendo che il dott. __________ avesse violato
i suoi doveri professionali praticando interventi ingiustificati, i commissari
hanno quindi suggerito all'autorità cantonale di aprire un procedimento
disciplinare a suo carico e di rifiutare il pagamento degli onorari.
Il prof. dr. __________, dell'istituto di medicina dentaria
dell'Università di __________, analogamente incaricato dal Dipartimento delle
opere sociali, ha confermato i sospetti dei commissari, stabilendo che il dott.
__________ aveva eseguito numerose otturazioni di carie approssimali, senza il
conforto di un'indicazione confermata da accertamenti radiologici.
B. Preso atto del referto del
prof. __________ e di una controperizia allestita dal dr. __________,
responsabile della divisione di stomatologia e di chirurgia orale dell'università
di __________, la Commissione cantonale di vigilanza sanitaria ha proposto al Dipartimento
delle opere sociali di sospendere il dott. __________ dal libero esercizio
della professione per la durata di due mesi a titolo di sanzione disciplinare.
La proposta è stata fatta propria dal Dipartimento delle
opere sociali con decisione 30 agosto 1994.
C. Con giudizio 24 agosto 1995
il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal dott. __________.
Valutate le perizie agli atti, questo tribunale ha in
sostanza ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente eseguito numerose
otturazioni approssimali non giustificate dal profilo degli accertamenti
radiologici. In particolare, ha ritenuto che avesse otturato denti che in base
alle radiografie non risultavano intaccati dalla carie. Il Tribunale cantonale
amministrativo ha quindi respinto la tesi difensiva del ricorrente, che sulla
scorta della perizia del dr. Samson pretendeva di aver accertato l'esistenza di
lesioni in base ad altri metodi diagnostici (esame clinico). L'abnorme numero
di carie individuate senza riscontri radiologici, sulla base di semplici esami
clinici, non permetterebbe di accreditare le giustificazioni addotte.
Il giudizio di questo Tribunale è stato confermato dal
Tribunale federale, che con sentenza del 30 aprile 1996 ha respinto un ricorso
di diritto pubblico contro di esso inoltrato dal dott. __________.
D. Con istanza 22 dicembre 1995
il dott. __________ ha chiesto a questo Tribunale di rivedere la sentenza 24
agosto 1995 e di annullare la sanzione disciplinare inflittagli dal
Dipartimento delle opere sociali con decisione del 15 settembre 1994.
L'istante ha fondato la sua richiesta su una pubblicazione a
firma del PD dr. __________ e del Prof. __________, apparsa sul numero di
novembre del 1995 della __________, nella quale si evidenzia come una
consistente quota di carie approssimali (15-45 %) non venga rilevata alla sola
indagine radiografica.
A suo avviso, queste nuove acquisizioni scientifiche smentirebbero
le tesi addotte dall'autorità cantonale a sostegno della sanzione disciplinare
inflittagli.
E. All'accoglimento
dell'istanza si è opposto il Dipartimento delle opere sociali, che nega che la
pubblicazione in questione possa essere considerata un fatto nuovo o una nuova
prova atta a giustificare una revisione del giudizio di condanna.
F. Con la replica e la duplica
le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni
e domande.
Preso atto del giudizio del Tribunale federale, il 9 maggio
1996 il dott. __________ ha ulteriormente chiesto di essere convocato ad un
pubblico dibattimento, da indire al termine dell'istruttoria da esperire in
contraddittorio.
Considerato, in
diritto
- Giusta l'art. 35 lett. d) PAmm,
il rimedio della revisione è dato se l'istante, dopo la decisione, è venuto a
conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva
potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente. La domanda di
revisione, soggiunge l'art. 36 PAmm, va presentata all'autorità che ha giudicato
in ultima istanza. Entro 15 giorni dalla scoperta del fatto nuovo rilevante o
della prova decisiva.
La revisione è un mezzo d'impugnazione straordinario, non devolutivo
e non sospensivo. Ha quindi per oggetto decisioni cresciute in giudicato, va
proposto al iudex a quo e non sospende l'esecuzione della decisione da
rivedere.
Se l'autorità adita ammette l'istanza, annulla la decisione
impugnata (iudicium rescindens) e statuisce nuovamente sul merito (iudicium
rescissorium; cfr. art. 39 PAmm).
In sostanza, l'art. 35 lett. c) PAmm ricalca l'art. 137 b OG,
precisando espressamente che l'istante deve dimostrare che l'omessa indicazione
di fatti e di prove non è imputabile ad una sua negligenza. Ai fini del
giudizio ci si può quindi richiamare alla giurisprudenza elaborata dal
Tribunale federale in applicazione dell'art. 137 lett. b OG.
- Nuovi a' sensi delle norme
succitate sono i fatti che si sono verificati prima del momento in cui potevano
ancora essere addotti nel precedente procedimento, ma che malgrado l'attenzione
prestata non erano noti all'istante in revisione. Rilevanti sono tali fatti
quando appaiono suscettibili di modificare il fondamento del giudizio impugnato
e di comportare un'altra decisione.
I mezzi di prova che giustificano una revisione devono invece
servire a dimostrare i nuovi fatti rilevanti addotti dall'istante o altri
fatti, già noti nel precedente procedimento, ma che l'insorgente, senza sua
colpa, non aveva potuto comprovare.
Decisivo è un mezzo di prova quando si deve presumere che
avrebbe condotto ad un giudizio diverso qualora il giudice ne avesse avuto
conoscenza nel precedente procedimento.
Determinanti sono soltanto i mezzi di prova che servono all'accertamento
della fattispecie. Non sono invece decisivi quelli che servono soltanto
all'apprezzamento dei fatti. Non basta, ad esempio, che una nuova perizia
valuti diversamente la fattispecie: occorrono nuovi elementi di fatto, che
facciano apparire oggettivamente carente il fondamento di fatto che sorregge il
giudizio dedotto in revisione.
Parimenti, non è dato il motivo di revisione di cui all'art.
35 lett. d) PAmm, quando il Tribunale ha valutato erroneamente fatti già noti
nel procedimento anteriore. Ai fini della revisione occorre piuttosto che
l'apprezzamento erroneo sia stato determinato dalla mancata conoscenza di fatti
essenziali per il giudizio (DTF 110 V 141, 108 V 171 consid. 1; Rhinow Krähenmann,
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 43 B I c; R. Forni, Svista
manifesta, fatti nuovi e nuove prove nella procedura di revisione davanti al
Tribunale Federale, in Festschrift für M. Guldener, pag. 98 seg.). Fatti nuovi
verificatisi dopo il momento in cui potevano ancora essere allegati non entrano
in considerazione ai fini della revisione. Lo scopo di quest'ultima non è in effetti
quello di adattare una sentenza cresciuta in giudicato ad una modifica della fattispecie
intervenuta nel frattempo o al progresso scientifico, bensì quello di far
valere la fattispecie come effettivamente e realmente esisteva allora e di
rettificare la base fattuale di un giudizio, rivelatasi incompleta od inesatta
senza colpa dell'istante.
Quanto alle nuove prove è da ribadire che devono riferirsi ad
un fatto rilevante esistente già al momento del primo processo, ma che non era
stato possibile provare. La soluzione contraria recherebbe pregiudizio
eccessivo alla sicurezza del diritto (DTF 86 II 386 consid. 1). Un parere
peritale divergente non è una nuova prova a' sensi dell'art. 137 lett. b) OG.
Non dà quindi luogo a revisione (DTF 92 II 71 consid. 3; Forni, op. et loc.
cit., pag. 102 seg.).
- Nell'evenienza concreta, è
escluso che l'articolo sulla carie approssimale apparso sul numero di novembre
del 1995 della __________ possa giustificare una revisione della sentenza 24
agosto 1995 di questo Tribunale.
La pubblicazione scientifica su cui si fonda l'istanza non è
né un fatto nuovo, né una nuova prova. E' un semplice articolo destinato a
riassumere i principi diagnostici e terapeutici riconosciuti in tema di carie
approssimali. Lo conferma esplicitamente il suo prologo, ove si afferma, fra
l'altro, che "in diesem Uebersichtsartikel werden die häufigsten heute in der
zahnärztlichen Praxis verwendeten Methoden (Inspektion mit Sonde, Bite-wing-Röntgenbilder,
Fiberoptiktransillumination) besprochen. Es wird gezeigt, dass Bite-wing-Röntgenbilder,
korrekt aufgenommen, auch heute noch die erste Wahl darstellen. Die anderen Methoden
sollen als zusätzliche Hilfsmittel verwendet werden."
Non trattandosi né di un fatto nuovo, né di una nuova prova,
già per questo motivo l'istanza di revisione va respinta.
Alla stessa conclusione si giungerebbe comunque anche se si
volesse riconoscere a questa pubblicazione un valore analogo a quello di una nuova
perizia. Le deduzioni che vi vengono tratte non contraddicono infatti per nulla
le conclusioni alle quali è pervenuto questo Tribunale. Stando agli autori
della pubblicazione, l'indagine clinica che il dott. __________ pretende di
aver privilegiato permette infatti di diagnosticare soltanto una carie approssimale
su tre.
- Ferme queste premesse,
l'istanza di revisione in esame va quindi respinta siccome improponibile.
Conclusione, questa, che può essere pronunciata senza che occorra
indire un pubblico dibattimento di fronte al plenum del Tribunale, stante che l'art.
6 CEDU non è applicabile alla procedura volta a verificare l'ammissibilità
delle istanze di revisione (cfr. R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 73 e sentenze citate alla nota 18).
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 3, 28, 35 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza è respinta.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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