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Numero d'incarto:
52.1995.579
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00579
DP 315/95
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato, no. 4663, che respinge
l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione 26 maggio
1995 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della
licenza edilizia in sanatoria per trasformare una casa d'abitazione in una
struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex-tossicodipendenti e
disadattati sociali (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
3 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
4 ottobre 1995 del comune di
__________;
-
10 ottobre 1995 di __________;
-
23 ottobre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
18 gennaio 1996 dell'Ufficio
permessi e passaporti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________,
__________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a
__________ nella zona residenziale R3. Tutti e tre sono professionalmente
attivi nel campo del recupero di tossicodipendenti.
In questa veste, verso la fine del 1994, hanno insediato
nello stabile in questione una piccola comunità post-terapeutica per il
recupero e la reintegrazione sociale di tossicodipendenti.
Su sollecitazione dell'autorità comunale, il 29 marzo 1995 i
ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria
per la trasformazione attuata. Dal profilo costruttivo, l'intervento prevedeva
soltanto la chiusura di una porta.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i
resistenti ed il Dipartimento del territorio. I primi contestavano la
conformità di zona del previsto insediamento. L'autorità cantonale riteneva invece
insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 10 RISA, 10, 11, 13 del
regolamento concernente i requisiti igienici degli esercizi pubblici (RRIEP) e
30 LE (adattamenti per invalidi motulesi)
Fondandosi sul preavviso negativo del Dipartimento del territorio,
il 26 maggio 1995 il municipio di __________ ha quindi respinto la domanda di
costruzione.
B. Con giudizio 30 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dai promotori della comunità terapeutica.
Dopo aver evidenziato come la controversa trasformazione fosse
da configurare alla stregua di un cambiamento di destinazione soggetto a
licenza edilizia, il Governo ha ritenuto che l'insediamento fosse conforme alla
funzione assegnata alla zona dall'art. 51 cpv. 2 NAPR.
Il diniego della licenza è stato tuttavia confermato perché
il Consiglio di Stato ha considerato insoddisfatte le condizioni poste dalle
normative invocate dal Dipartimento del territorio a sostegno dell'opposizione
interposta.
C. Contro il predetto giudizio
governativo e soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale postulano che
venga accertata l'inesistenza di qualsiasi cambiamento di destinazione. In via
subordinata, chiedono invece che venga rilasciata la licenza richiesta.
Dopo aver ribadito che la trasformazione non integra gli
estremi di un cambiamento di destinazione, gli insorgenti contestano
l'applicabilità delle disposizioni invocate dall'autorità cantonale per
respingere la domanda di costruzione.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che sottolinea come l'intervento integri gli estremi di un cambiamento di
destinazione.
L'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento delle
istituzioni, interpellato da questo Tribunale, ha rilevato che l'attività
svolta dai ricorrenti soggiace alla legislazione sugli esercizi pubblici.
E. Delle risultanze del
sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Obbligo della
licenza/Cambiamento di destinazione
Le considerazioni svolte dal
Consiglio di Stato a tal proposito, del tutto conformi alla giurisprudenza di
questo Tribunale (STA 28.2.1982 in re comune di __________), meritano di essere
pienamente condivise.
L'attività svolta dai ricorrenti dietro compenso travalica in
effetti chiaramente i limiti di una semplice utilizzazione residenziale dell'edificio.
Nell'insediamento di una comunità post-terapeutica volta al recupero di
tossicodipendenti in un edificio destinato ad abitazione sono
incontestabilmente ravvisabili gli estremi di un cambiamento rilevante delle
precedenti modalità di utilizzazione.
Sotto questo profilo il giudizio governativo sfugge quindi
alle critiche dei ricorrenti.
- Conformità di zona
Conforme al diritto appare il
giudizio governativo anche nella misura in cui attesta che l'insediamento del
controverso centro nella zona R3 di __________ rientra nei limiti della
funzione assegnata dall'art. 51 cpv. 2 NAPR (zona destinata ad abitazioni, alberghi,
ristoranti, stabili commerciali ed amministrativi).
Il municipio di __________ ed i vicini resistenti non
contestano peraltro le deduzioni operate dal Consiglio di Stato al riguardo.
- Requisiti igienici e
sanitari
In sede di sopralluogo, il
rappresentante del Dipartimento delle opere sociali ha rilevato che l'opera è
conforme ai requisiti speciali posti dall'art. 10 RISA per stabili d'uso
collettivo. Contrariamente all'assunto delle precedenti istanze, da questo
profilo, nulla osta pertanto al rilascio della licenza.
Sempre in sede di sopralluogo, i
funzionari dell'Ufficio permessi e passaporti hanno rilevato che dal profilo dei
requisiti igienici posti dagli art. 10, 11 e 13 RRIEP occorre unicamente dotare
di lavandini le camere degli ospiti. Contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, il difetto della domanda di costruzione può essere facilmente
corretto, rilasciando il permesso alla condizione di dotare le camere degli
ospiti di acqua corrente calda e fredda.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto limitatamente alla domanda subordinata, annullando la
decisione 26 maggio 1995 del municipio di __________ ed il giudizio governativo
nella misura in cui conferma tale provvedimento e grava i ricorrenti di una
tassa di giustizia. Gli atti vanno rinviati all'autorità comunale affinché
rilasci la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di cui si è detto
sopra.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico del Cantone, che con il
preavviso negativo ha provocato la presente vertenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 21 LE; 10 RISA; 10, 11, 13 RRIEP; 3, 18, 28, 331, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 26 maggio 1995 del
municipio di __________;
1.2. la decisione 30 agosto 1995 del
Consiglio di Stato (n. 4663) limitatamente ai dispositivi 1 (1.1 e 1.2) e 3.
-
Gli atti sono rinviati al
municipio di __________, affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta,
subordinandola alla condizione di dotare le camere degli ospiti di lavandini.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il Cantone rifonderà fr.
1'200.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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