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Numero d'incarto:
52.1995.578
Data decisione, Autorità:
28.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00578
52.96.00001
DP 314/95-1/96
cm
Lugano
28 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 12 dicembre 1995 di
b) 29 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv.
contro
la
decisione 29 novembre 1995 (no. 6451) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la risoluzione 19
giugno 1995 con la quale il Dipartimento del territorio ha ordinato loro di
eliminare la cantina della casa d'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD
e di demolire completamente il muro di sostegno eretto a valle della
proprietà;
viste le risposte:
-
2 gennaio 1996 del Dipartimento del
territorio, SPU
-
3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato
-
23 gennaio 1996 del Municipio di
- 29
gennaio 1996 di __________
al ricorso di __________;
-
8 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato
-
9 gennaio
1996 di __________
-
16 gennaio 1996 del Municipio di
- 22 gennaio 1996 del Dipartimento
del territorio, SPU
al ricorso di
__________ e __________;
richiamate
le sentenze 2 maggio 1994 e 10 novembre 1995 del Tribunale federale, nonché i
giudizi 8 ottobre 1993 e 24 agosto 1995 del Tribunale cantonale amministrativo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel 1989 i ricorrenti __________ hanno ottenuto il
permesso di ampliare la loro casa di abitazione sita sul mappale no. __________
RT (ora RFD) di __________, fuori della zona edificabile;
che a lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale ha
riscontrato che i ricorrenti si erano scostati dal progetto approvato,
ampliando lo stabile in misura maggiore di quella autorizzata ed eseguendo un
muro di sostegno (alto da 0,40 a 2 ml e lungo 24,5 ml) a valle della proprietà;
che con decisioni del 5 rispettivamente del 28 febbraio 1992
il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno
rilasciato ai ricorrenti __________ il permesso in sanatoria per le opere
realizzate abusivamente, respingendo le opposizioni presentate da __________,
proprietario di un fondo contermine;
che con risoluzione 26 gennaio 1993 il Consiglio di Stato ha
confermato il permesso di costruzione, respingendo l'impugnativa 28 febbraio
1992 contro di esso interposta dall'opponente;
che adito dal soccombente, con sentenza 8 ottobre 1993 il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato la suddetta pronunzia governativa,
l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza edilizia comunale in quanto
lesive dell'art. 24 LPT;
che dopo vicissitudini procedurali che non mette conto di
rievocare in dettaglio il 19 giugno 1995, il Dipartimento del territorio ha
ingiunto a __________ e __________ di eliminare la cantina della loro
abitazione (mediante chiusura ermetica della porta d'accesso e riempimento
della scala d'accesso esterna con materiale terroso), in modo da ricondurre
l'ampliamento abusivo dell'edificio entro i limiti di una trasformazione
parziale conforme all'art. 75 LALPT; contemporaneamente, l'autorità cantonale
ha ordinato la demolizione completa del muro di sostegno eretto a valle della
proprietà;
che contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio
di Stato tanto i proprietari gravati dall'ordine di demolizione, quanto il
vicino opponente, gli uni chiedendone l'annullamento, l'altro postulandone
l'inasprimento;
che con giudizio 29 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato
il suddetto provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata
dai proprietari dell'immobile;
che il Consiglio di Stato ha omesso di evadere il ricorso
inoltrato da __________
che contro questo giudizio sono insorti davanti al Tribunale
cantonale amministrativo tanto i proprietari dello stabile, quanto il vicino
opponente;
che i coniugi __________ chiedono l'annullamento del
giudicato governativo ribadendo in pratica le censure sollevate senza successo
davanti alla precedente istanza; pretendono quindi di essere protetti nella
loro buona fede, sostenendo di aver eretto il muro di sostegno nel 1989 dopo
aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Municipio di __________;
affermano inoltre che la demolizione del manufatto impedirebbe loro di accedere
all'autorimessa posta sul retro della casa e renderebbe pericolosamente
instabile il terreno; ritengono infine che i provvedimenti ordinati dal
dipartimento del territorio siano intempestivi, inadeguati e sproporzionati
tenuto conto del fatto che il fondo sarà presto incluso in zona di mantenimento;
che __________ esige invece che i sui diritti ed interessi
vengano rispettati; chiede in particolare la definizione del contenzioso
nell'ambito di un'unica procedura, la demolizione della canna fumaria, un
risarcimento per tutti i danni subiti di almeno 15'000.- fr. e l'emanazione di
una sentenza conclusiva entro un termine ragionevole;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di
Stato, il Dipartimento del territorio ed il Municipio di __________, mentre i
privati si avversano vicendevolmente, postulando la reiezione delle rispettive
impugnative;
Considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono
incontestabilmente date dagli art. 21 e 45 LE, rispettivamente 43 e 46 PAmm;
che i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine;
che date le circostanze le impugnative possono essere evase
con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che oggetto della presente vertenza è l'ordine di ripristino
19 giugno 1995 impartito dal Dipartimento del Territorio a __________ e
__________ in relazione ad abusi edilizi posti in essere sulla loro proprietà;
che per motivi e fini diametralmente opposti il provvedimento
è stato impugnato davanti al Consiglio di Stato tanto dai proprietari gravati,
quanto dal vicino __________;
che con il giudizio qui impugnato da entrambe le parti il
Consiglio di Stato ha evaso soltanto il ricorso dei primi;
che, statuendo unicamente sul ricorso inoltratogli dai
proprietari ed omettendo di evadere con lo stesso giudizio anche il ricorso
presentato dal vicino opponente, il Consiglio di Stato è incorso in un diniego
di giustizia in danno di quest'ultimo, mettendosi nel contempo nella condizione
di non potersi più liberamente pronunciare sull'impugnativa inoltrata dallo
stesso;
che per non incorrere nello stesso errore questo tribunale
non può dal canto suo evadere il ricorso inoltrato dai coniugi __________
contro la predetta risoluzione governativa sintanto che il Consiglio di Stato
non ha statuito sul ricorso inoltrato da __________, tuttora pendente davanti
ad esso;
che in tali circostanze appare inevitabile accogliere il
ricorso inoltrato da __________, annullando la decisione governativa impugnata
e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinchè renda un nuovo giudizio
che evada entrambi i gravami ad essa presentati dalle parti in lite contro la
decisione 19 giugno 1995 del Dipartimento del Territorio;
che il ricorso di __________ e __________ beneficiando dell'accoglimento
dell'impugnativa inoltrata dal vicino va evaso a'sensi dei considerandi;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti
gli art. 4 Cost; 21, 45, 51 LE; 3, 18, 28, 31, 45, 46, 55, 60 e 61 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso di __________ è
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 1995 del Consiglio di Stato è
annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè renda un
nuovo giudizio come ai considerandi.
-
Il ricorso di __________ e
__________ è evaso come ai considerandi.
-
Non si preleva tassa di
giudizio.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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