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Numero d'incarto:
52.1995.575
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00575
DP 311/95
cm
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
Contro
la
decisione 23 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6336) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1. settembre
1995 con cui il municipio di __________ gli ha vietato di utilizzare la sua
casa d'abitazione per scopi non abitativi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario di
una modesta casa d'abitazione, situata a __________, nella parte alta del
nucleo (part. n. __________ e __________ RF). Da alcuni anni, nella casa vengono
allestite mostre d'arte. Gli allestimenti, 4 o 5 all'anno, durano 3 o 4
settimane e sono aperti al pubblico soltanto il sabato (11-15) e la domenica
(10-12).
B. Il 28 marzo 1994 il
municipio di __________ ha ordinato al ricorrente di sospendere l'attività
espositiva e di inoltrare una domanda di costruzione per cambiamento di
destinazione.
Contro questi provvedimenti __________ si è aggravato davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 13 dicembre 1994 il Governo ha parzialmente accolto
l'impugnativa, annullando l'ordine di sospensione dell'attività espositiva, ma
confermando l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione destinata a
permettere una verifica della legittimità del cambiamento di destinazione
attuato dal ricorrente.
Il Consiglio di Stato asseriva che in caso di inottemperanza
il municipio sarebbe stato abilitato a statuire sulla conformità dell'intervento
con il diritto edilizio comunale ed ad imporre misure di ripristino fondate
sull'art. 43 LE.
C. Il 27 gennaio 1995 __________
ha inoltrato al municipio di __________ una descrizione dell'attività
espositiva esercitata saltuariamente nella sua abitazione. L'autorità comunale
ha tuttavia ritenuto che la documentazione inoltrata non bastasse per avviare
una procedura di rilascio del permesso di costruzione. Anziché completare la
documentazione richiesta il 25 febbraio 1995 __________ ha notificato al municipio
di sospendere l'attività di gallerista.
D. Il 1. settembre 1995 il
Corriere del Ticino ha annunciato che il giorno seguente sarebbe stata
inaugurata nella casa del ricorrente una mostra di disegni dell'artista
Con decisione dello stesso giorno e dichiarata immediatamente
esecutiva, il municipio ha diffidato __________ ad astenersi da qualsiasi uso
non abitativo della propria casa di vacanza.
In barba all'ordine notificatogli il 2 settembre 1995 per il
tramite della polizia cantonale, il ricorrente ha inaugurato la mostra come
previsto. Il sindaco appostato nelle vicinanze ha constatato che erano presenti
19 persone.
Contro quest'ordine __________ è comunque nuovamente insorto
davanti al Consiglio di Stato.
E. Con giudizio 22 novembre
1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Scostandosi dalle considerazioni sviluppate nel precedente giudizio
per annullare il primo divieto d'utilizzare la casa di vacanza per attività
estranee a quella abitativa, il Governo ha stavolta ritenuto date le premesse
per ordinare la cessazione dell'uso non autorizzato. Ha comunque ricordato che
qualora il ricorrente non avesse chiesto il permesso in sanatoria, il municipio
avrebbe potuto comunque pronunciarsi sulla legittimità dell'attività espositiva
ed ordinare misure di ripristino.
F. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del
divieto impartitogli dal municipio di __________ e della risoluzione
governativa che lo conferma.
Il ricorrente nega che nell'uso saltuario ed occasionale
della sua casa di vacanza siano ravvisabili gli estremi di un cambiamento di
destinazione. Spiega di non aver dato seguito alla sollecitazione di inoltrare
una domanda di costruzione in tal senso, perché non ha nessuna intenzione di
trasformare la sua casa d'abitazione in un edificio destinato a mostre ed
esposizioni.
Non sarebbero quindi dati i presupposti per ordinare la cessazione
di queste attività collaterali.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che rinuncia a presentare osservazioni.
Alla stessa conclusione perviene il municipio di __________ osservando
che il ricorrente ha già annunciato l'allestimento di nuove mostre.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE, 43 e 46
PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Le costruzioni possono
essere utilizzate soltanto nei limiti dell'autorizzazione in base alla quale
sono state edificate. Lo si deduce chiaramente dagli art. 22 cpv. 1 LPT, 67
cpv. 1 LALPT ed 1 LE.
Utilizzazioni non autorizzate sono per principio abusive. In
quanto tali richiamano l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità. La
situazione è analoga a quella che si verifica nel caso di lavori edilizi
eseguiti senza licenza o in contrasto con la licenza ricevuta.
Analoga è anche la natura dei provvedimenti richiamati da
un'utilizzazione abusiva: cautelari e di merito. Entrambi si traducono di
regola in un divieto d'uso. Diversi sono tuttavia i presupposti e diverse sono
le finalità perseguite.
I divieti d'uso di natura cautelare presuppongono l'esistenza
di una violazione formale del diritto edilizio, ovvero la mancanza di un
permesso che legittimi una determinata utilizzazione. Non occorre che venga
dimostrata l'inammissibilità dell'uso del profilo del diritto edilizio
materialmente applicabile. Questi provvedimenti devono tuttavia essere
giustificati dall'esigenza di tutelare interessi prevalenti su quello del
proprietario della costruzione a continuare l'utilizzazione formalmente abusiva
sintanto che non ne venga accertata la conformità con le prescrizioni del
diritto materialmente applicabile. Mutatis mutandis, si tratta in definitiva di
provvedimenti che dal profilo giuridico si pongono sullo stesso piano degli
ordini di sospensione dei lavori.
I divieti d'uso di natura sostanziale presuppongono invece
l'esistenza di una violazione materiale del diritto. Dal profilo giuridico, si
tratta di provvedimenti finalizzati al ripristino di una situazione conforme
al diritto materialmente applicabile. Analogamente agli ordini di demolizione e
di rettifica, occorre quindi che venga preliminarmente accertata l'esistenza di
una difformità insanabile fra la destinazione impressa alla costruzione senza
il necessario permesso e la funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
Deve insomma essere dimostrato che l'utilizzazione abusiva
non può essere posta al beneficio di una licenza in sanatoria.
- Con la risoluzione 1.
settembre 1995 qui in esame il municipio di __________ ha vietato al ricorrente
di utilizzare la sua casa di vacanza per scopi diversi da quelli residenziali,
in particolare per allestirvi, a titolo di destinazione accessoria, mostre
d'arte.
La motivazione addotta dall'autorità comunale a sostegno
della risoluzione censurata induce ad attribuirle valenza di provvedimenti
cautelare. Manca in effetti qualsiasi riferimento a normative di diritto
sostanziale che farebbero apparire inammissibile l'attività espositiva in
contestazione.
Si tratta quindi di un provvedimento che riprende e rinnova
la misura cautelare adottata dal municipio di __________ il 28 marzo 1994;
misura, che il Consiglio di Stato aveva annullato con giudizio del 13 dicembre
di quell'anno.
Se si giustificasse o meno annullare quel provvedimento è questione
che non dev'essere qui esaminata. In questa sede basta rilevare che a distanza
di quasi un anno da quel giudizio del Consiglio di Stato non v'era alcun valido
motivo per adottare un nuovo provvedimento del tutto simile a quello annullato.
Che il ricorrente non intendesse desistere dall'allestire
mostre d'arte nella sua casa di vacanza era ormai certo. Altrettanto certo
appariva il suo rifiuto di inoltrare una domanda volta ad ottenere
un'autorizzazione in sanatoria per continuare ad utilizzare la sua casa per questo
genere di manifestazioni.
In queste circostanze, al municipio non rimaneva altro che
stabilire una volta per tutte se l'attività espositiva esercitata a titolo
accessorio e saltuario in un edificio ad uso abitativo situato nel nucleo sia
compatibile con la destinazione di zona definita dalle NAPR, adottando, in caso
di risposta negativa, le necessaire misure di ripristino (limitazione o divieto
d'uso). Un nuovo provvedimento cautelare, non suffragato da particolari
esigenze d'interesse pubblico, si appalesa come una misura inconferente, ovvero
illegittima in quanto volta in definitiva ad eludere una decisione di merito
sulla conformità di questo genere di attività con le disposizioni di zona.
Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il
provvedimento censurato e la decisione governativa che la conferma. Gli atti
vanno retrocessi al municipio affinché proceda come indicato dal dispositivo
1.3. della decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 1. settembre
1995 del municipio di __________;
1.2. la decisione 22 novembre
1995 (no. 6335) del Consiglio di Stato.
-
Gli atti sono rinviati al
municipio di __________ affinché proceda come indicato dai considerandi.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia.
-
Il municipio rifonderà al
ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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