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52.1995.572 ΓÇó Municipal demolition order annulled; permit revocation procedure reserved
52.1995.572Other CourtJan 26, 1996Granted
The appellant challenged a municipal order requiring closure of a construction site and restoration of the status quo ante. The municipality had treated the works as unauthorized under Art. 43 LE, while the government later found that the works had been covered by an earlier permit and converted the measure into a warning to complete the works under Art. 24 RLE. The Administrative Court held that these are distinct legal situations and that, in an appeal against a restoration order, the government cannot replace the municipality to issue a permit-completion warning. It annulled both decisions, left open the municipality’s power to act under Art. 24 RLE, waived court fees, and awarded party costs to the appellant.
Art. 43 LE; art. 24 RLE; distinction between restoration order for unauthorized works and warning for unfinished authorized works. A restoration order presupposes a materially unlawful building intervention that cannot be regularized; it cannot be maintained once a permit is shown to exist. By contrast, Art. 24 RLE concerns authorized works not pursued with due diligence and permits a prior warning and, if ignored, revocation of the permit. In appeal against a restoration order, the cantonal authority may not substitute itself for the municipality and transform the challenged order into a different measure belonging to municipal competence; such intervention is only possible subsidiarily under the supervisory regime, where the statutory prerequisites are met (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.572
Data decisione, Autorità: 26.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00572 DP 307/95 cm
Lugano 26 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 novembre 1995, no. 6324, del Consiglio di Stato che evade a' sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 maggio 1993 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di chiudere un cantiere aperto sulla part. no. __________ RFD e di ripristinare lo status quo ante;
viste le risposte:
15 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
18 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
2 gennaio 1996 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 maggio 1993 il municipio di __________ ha notificato al ricorrente __________ una risoluzione del seguente tenore:
" IL MUNICIPIO DI __________
visto che il sig. __________ ha proceduto all'apertura di un cantiere edile sul mapp. no. __________ malgrado che l'autorizzazione a costruire non sia ancora stata rilasciata effettuando inoltre alcuni interventi di ordine edile;
richiamata la nostra lettera del 3 marzo 1993:
considerato che i lavori in parola sono stati eseguiti in zona boschiva;
richiamati gli art. 28 e 37 NAPR;
visto l'art. 43 della Legge Edilizia del 13 marzo 1991,
decide:
a) all'esecuzione d'ufficio a sue spese;
b) dei disposti dell'art. 292 CPS che prevede la pena di multa o l'arresto per chi non ottempera a una decisione intimata da un'autorità competente.
B. Contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente i lavori intrapresi sarebbero stati autorizzati dal municipio con decisione del 20 settembre 1990.
Stando al municipio si sarebbe invece trattato di opere previste da una domanda di costruzione respinta con decisione 1. giugno 1990; decisione contro la quale __________ era insorto davanti al Consiglio di Stato.
C. Il 23 maggio 1995 il Servizio dei ricorsi ha esperito un'udienza in contraddittorio. In quell'occasione il municipio ha sostenuto che i lavori intrapresi rispettavano il permesso a suo tempo concesso (20 settembre 1990) e che l'ordine avversato doveva essere interpretato quale diffida ad ultimarli con la dovuta sollecitudine (art. 24 RALE). Alle parti è stato assegnato un termine di un mese "onde cercare di addivenire ad una composizione bonale della vertenza, segnatamente per concordare una data d'esecuzione dei lavori".
D. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, con giudizio 22 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso come ai considerandi, riformando la decisione 6 maggio 1993 nel senso che al ricorrente veniva impartito un termine di due mesi per completare i lavori intrapresi sul suo fondo in base alla licenza 20 settembre 1990, pena la revoca della stessa con conseguente obbligo di ripristinare lo status quo ante.
E. Contro questo giudizio __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione municipale.
Posta in evidenza l'incongruenza di questo provvedimento, l'insorgente nega in sostanza che il Consiglio di Stato possa sostituirsi al municipio per diffidare il costruttore a portare a termine i lavori intrapresi sulla base di una licenza edilizia accordatagli.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Alla stessa conclusione approda il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, dichiarando di condividere il giudizio governativo censurato.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono in effetti pacifiche.
L'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto, ovvero di un intervento edilizio per il quale non può essere rilasciata una licenza in sanatoria.
L'art. 24 RLE richiamato dalla decisione governativa in esame stabilisce invece che il permesso può essere revocato, previa diffida, se i lavori non vengono proseguiti nei modi e nei termini usuali e che, in tal caso, l'autorità esige il ripristino di una situazione conforme al diritto.
L'art. 43 LE e l'art. 24 RLE disciplinano fattispecie sostanzialmente diverse. Diversi sono i presupposti e diverse sono le conseguenze.
L'art. 43 LE ha per oggetto interventi abusivi che non possono essere sanati. L'art. 24 RLE tratta invece di interventi autorizzati che vengono a porsi in contrasto con il diritto in seguito alla revoca del permesso per mancata prosecuzione dei lavori.
Gli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato hanno evidenziato che i lavori erano invece stati autorizzati.
Già questo accertamento avrebbe dovuto indurre il Consiglio di Stato ad accogliere il ricorso e ad annullare l'ordine censurato.
Fondandosi sul fatto che i lavori non erano stati portati avanti nei modi e nei termini usuali il Consiglio di Stato ha tuttativa ritenuto di convertire l'ordine di ripristino in una diffida a portare a termine i lavori pena la revoca della licenza 20 settembre 1990. Siffatto modo di procedere non può essere condiviso. Nell'ambito di una procedura di ricorso contro un provvedimento di ripristino non è invero dato al Consiglio di Stato di sostituirsi all'autorità comunale nell'esercizio di prerogative spettanti a quest'ultima e riguardanti un contesto del tutto diverso dall'oggetto dell'impugnativa. E' infatti compito precipuo del municipio pronunciare la diffida prevista dall'art. 24 RLE. Ed è pure compito del municipio revocare il permesso in caso di inosservanza del termine assegnato per portare a compimento i lavori intrapresi.
Il Consiglio di Stato può intervenire soltanto in via sussidiaria, quale autorità di vigilanza sui comuni, quando siano dati i presupposti degli art. 197 seg. LOC. Ipotesi ,questa, che in concreto non si verifica.
Resta ovviamente impregiudicata la facoltà del municipio di procedere nei confronti del ricorrente in conformità dell'art. 24 RLE, diffidandolo a portare a termine i lavori intrapresi, pena la revoca della licenza e l'obbligo di ripristinare una situazione conforme al diritto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, LE; 24 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 6 maggio 1993 del municipio di __________;
1.2. la decisione 22 novembre 1995, no. 6324, del Consiglio di Stato;
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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