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Numero d'incarto:
52.1995.569
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00569
DP 304/95
leo
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 dicembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 15 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6131) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 4
luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per
l'edificazione di una casa monofamiliare sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
13 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
19 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
8 gennaio 1995 di __________;
-
12 gennaio 1996 del Comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 maggio 1993 __________
hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa
d'abitazione monofamiliare su un fondo (part. n. __________ RFD) situato immediatamente
a valle della strada panoramica che porta in località __________.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti,
proprietari della part. n. __________ RFD, obiettando, fra l'altro, che la costruzione
si poneva in contrasto con le norme di PR poste a tutela della vista dalla
strada panoramica.
B. Con risoluzione 4 luglio
1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
assoggettandola alla condizione di aumentare di 70 cm la distanza della
costruzione dalla strada. Nel contempo ha respinto l'opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 15 novembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Disattese le contestazioni sollevate con riferimento al muro
di cinta ed ai posteggi, il Governo ha ritenuto che la costruzione, posta su un
fondo in leggera pendenza, non soggiacesse al limite d'altezza sancito
dall'art. 32 lett. a NAPR. A suo avviso sarebbero date le premesse per
concedere la deroga che questa norma prevede nei casi di impossibilità.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Lasciata al Tribunale cantonale amministrativo l'incombenza
di verificare la conformità del giudizio governativo sulle questioni relative
al muro di cinta ed ai posteggi, gli insorgenti ripropongono e sviluppano le
censure sollevate senza successo in prima istanza a proposito delle
disposizioni poste a tutela della vista dalla strada panoramica. La nuova
costruzione, argomentano, ostacolerebbe totalmente la vista dalla strada. A
torto, le precedenti istanze avrebbero ritenuto dati gli estremi dell'eccezione
prevista dall'art. 32 lett. b NAPR. I vincoli di protezione posti a carico del
fondo non renderebbero affatto impossibile l'edificazione. Date le dimensioni
del fondo, sarebbe sufficiente spostare la costruzione verso valle.
Insostenibile, d'altro canto, sarebbe l'interpretazione data dal municipio e
dal Consiglio di Stato all'art. 32 NAPR, laddove prevede eccezioni "in
caso d'impossibilità".
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
ed i beneficiari della licenza avversata, che contestano partitamente le tesi
dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività
dell'impugnativa sono chiaramente date.
I ricorrenti sono d'altra parte legittimati a ricorrere. In
quanto proprietari di un fondo (part. n. __________ RFD) a forma rettangolare,
confinante su ben tre lati con quello dedotto in edificazione, essi
appartengono infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che
per situazione risultano collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da
un rapporto particolarmente stretto ed intenso. In questa stessa veste gli
insorgenti appaiono inoltre portatori di un interesse diretto, attuale e concreto
ad opporsi all'edificazione del terreno circostante il loro fondo. Ad essi va
quindi riconosciuta la legittimazione attiva.
Irrilevante, ai fini del riconoscimento della potestà
ricorsuale, è il fatto che i ricorrenti si prevalgano della violazione di una
norma chiaramente volta a tutelare gli interessi della collettività. Il riconoscimento
della qualità per agire in via di ricorso di diritto amministrativo non dipende
dalla natura delle normative di cui viene eccepita la violazione, ma dalla
situazione fattuale e giuridica dell'insorgente e dalle caratteristiche
dell'interesse fatto valere in causa. La natura delle disposizioni di cui viene
contestata l'applicazione è di rilievo unicamente ai fini del riconoscimento
della legittimazione ad interporre ricorso di diritto pubblico davanti al
Tribunale federale.
- Accertata la ricevibilità in
ordine dell'impugnativa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare
indispensabile ai fini del giudizio. La situazione del fondo (in particolare la
sua pendenza) risulta infatti chiaramente dai piani annessi alla domanda di
costruzione.
-
Controversa è unicamente
l'applicazione delle normative sulla protezione della vista dalle strade
panoramiche (art. 32 NAPR). In assenza di specifiche censure riguardanti le altre
questioni controverse davanti al Consiglio di Stato (muro di cinta, posteggi),
non mette conto di verificare d'ufficio la legittimità delle deduzioni operate
a tal proposito dalla precedente istanza.
-
4.1. Giusta l'art. 32 NAPR
di __________:
"Al fine di mantenere libera,
nel limite del possibile, la vista lungo le strade panoramiche precisate dal
piano del paesaggio con i seguenti segni DDD
si prescrive quanto segue:
a) il punto più alto delle
coperture delle costruzioni sottostanti alla strada non potrà sopravanzare la
linea teorica di 10° sotto l'orizzontale misurata a m 1,50 sopra il ciglio
stradale. In caso di impossibilità si applicherà il paragrafo b del presente
articolo.
b) gli edifici dovranno mantenere
la distanza di m 6 da entrambi i confini trasversali alla strada".
La norma salvaguarda la vista dalle strade panoramiche, limitando
l'altezza delle costruzioni sui fondi situati a valle. Il limite è fissato in
base a criteri geometrici ed all'andamento altimetrico della strada, senza tener
conto della configurazione del terreno sottostante. Anche se l'angolo sotto
l'orizzonte non è particolarmente elevato, i vincoli di protezione sono
suscettibili di ripercuotersi in modo incisivo sulle possibilità edificatorie
dei fondi situati a valle di strade panoramiche. Tanto più pianeggiante è il
fondo, tanto più gravosa è la limitazione dell'altezza delle costruzioni. Fondi
con una pendenza inferiore a 10° sono praticamente inedificabili. L'altezza dei
manufatti non può infatti superare il limite di m 1,50. Seriamente compromesse
sono addirittura le possibilità edificatorie di fondi con pendenze elevate
(attorno a 30°), situati nella zona R2, immediatamente a valle di strade panoramiche.
L'altezza ammessa dalle norme di zona (m 7 alla gronda, 9 al colmo) può infatti
essere raggiunta soltanto ad una distanza di una ventina di metri dal ciglio
stradale.
All'evidente scopo di non compromettere eccessivamente le
possibilità edificatorie dei fondi ubicati a valle di strade panoramiche,
l'art. 32 NAPR istituisce due distinti ordini di vincoli. Il primo (art. 32
lett. b NAPR), inderogabile, trova applicazione all'interno di fasce
("canali di vista"), larghe 6 m, disposte lungo i confini dei fondi
perpendicolari ("trasversali") all'asse della strada. L'altro (art.
32 lett. a NAPR) grava invece la parte rimanente dei fondi ed è applicabile
soltanto "nei limiti del possibile", rispettivamente ove non
ricorrano gli estremi del "caso di impossibilità".
L'art. 32 NAPR non indica quali siano i "limiti del
possibile" ai quali fa riferimento il preambolo della stessa norma per
relativizzare il perseguimento delle sue specifiche finalità. La disposizione
non precisa nemmeno gli estremi del "caso di impossibilità", che
permette di circoscrivere alle fasce di confine l'applicazione delle gravose
restrizioni previste dalla prima parte della norma. L'individuazione del
contenuto precettivo di questi discutibili concetti giuridici indeterminati è
sostanzialmente lasciata al giudizio dell'autorità decidente.
4.2. Nel caso in esame, il municipio di __________ ha
ravvisato nella situazione del fondo dei resistenti gli estremi del "caso
di impossibilità" di cui all'art. 32 lett. a NAPR. Conformemente all'art.
32 lett. b NAPR ha quindi ritenuto che la vista dalla strada panoramica fosse
da proteggere soltanto su una fascia larga 6 m lungo il confine SW verso la
part. n. __________ RFD. La decisione impugnata resiste alla critica dei
ricorrenti.
Se si considera la pendenza del fondo dedotto in
edificazione, di poco superiore ai 4°, appare in effetti evidente che
l'applicazione rigorosa dei parametri di cui all'art. 32 lett. a NAPR avrebbe
di fatto vanificato qualsiasi possibilità edificatoria. L'angolo di 10 ° sotto
l'orizzonte all'altezza di m 1,50 dal livello della strada, prescritto da tale
norma, avrebbe in effetti permesso di edificare manufatti di altezza variabile
da m 1,50 a 0 su una fascia larga una decina di metri lungo il confine a monte
del fondo.
In tali circostanze, non si può rimproverare al municipio di
aver abusato della latitudine di giudizio che la norma gli conferisce in ordine
all'individuazione del contenuto percettivo del termine "caso di
impossibilità". Reputando inesigibile il rispetto dei vincoli posti da
tale norma, l'autorità comunale non ha certamente abusato del suo potere
discrezionale. La valutazione operata, prudente e rispettosa del principio di
proporzionalità, appare del tutto sostenibile. In ogni caso, ben più
sostenibile dell'opposta conclusione, propugnata dai ricorrenti, che, di fatto,
porterebbe a considerare inapplicabile l'eccezione riferita al "caso di
impossibilità" prevista dall'art. 32 lett. a NAPR.
A torto pretendono gli insorgenti che il fondo sarebbe
comunque edificabile nella parte bassa. Le sezioni in scala 1:100 del terreno
annesse alla domanda di costruzione smentiscono senza ombra di dubbio le
deduzioni che costoro traggono dall'esame della CN 1:25'000.
- Così stando le cose, il
ricorso va senz'altro respinto, confermando la licenza impugnata siccome immune
da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 32 NAPR di Arosio; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido che rifonderanno fr. 1'200.-- ai
resistenti __________ e fr. 1'200.- al comune di __________ a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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