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Numero d'incarto:
52.1995.546
Data decisione, Autorità:
02.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00546
DP 281/95
cm
Lugano
2 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 30 ottobre 1995 di
contro
la
decisione 17 ottobre 1995 (no. 5626) del Consiglio di Stato, che respinge il
ricorso interposto dall'insorgente avverso la decisione 12 maggio 1995 del
Consiglio comunale di __________, mediante la quale non è stato accettato il
rifiuto pronunciato dalla ricorrente di assumere la carica di consigliere
comunale;
viste le risposte:
-
6 novembre 1995 dell'avv.
__________, in qualità di Presidente del consiglio comunale di __________
-
7 novembre 1995 del Municipio di
__________ - 22 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ ha partecipato, quale candidata del PLRT, alle
elezioni del 5 aprile 1992 per il rinnovo del Consiglio comunale di __________;
non avendo raccolto sufficienti voti per essere eletta, __________ è risultata
la quindicesima subentrante tra le fila del suo partito;
che l'8 marzo 1995 il municipio di __________ ha chiesto a
__________ l'accettazione di subentrare in Consiglio comunale al posto dell'uscente
__________;
che con lettera del 17 marzo 1995, la stessa ha risposto di
non voler accettare tale carica;
che il municipio ha quindi informato della cosa il
Legislativo comunale, e segnatamente la Commissione delle petizioni, la quale
nel suo rapporto del 3 marzo 1995 si è espressa in favore dell'accoglimento
della richiesta formulata dalla signora __________
che in occasione della seduta straordinaria del 12 maggio
1995, il Consiglio comunale di __________, ritenendosi esclusivamente
competente a pronunciarsi su tale questione non ha accettato la rinuncia
espressa dalla signora __________ ad assumere la carica di consigliere comunale;
che con raccomandata 17 maggio 1995, il municipio di
__________ ha quindi informato la diretta interessata della decisione presa dal
Consiglio comunale;
che con ricorso 29 maggio 1995 al Consiglio di Stato,
__________ ha chiesto l'annullamento della predetta decisione, ritenendosi
impossibilitata a conciliare tale impegno con le sue numerose attività
personali;
che con decisione 17 ottobre 1995, l'Esecutivo cantonale ha respinto
il gravame, ritenendo corretta la decisione del Consiglio comunale;
che contro la predetta pronuncia __________ è insorta davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; motiva tale
richiesta con il fatto che soffre di un disturbo da stress che non le permette
di assumere un impegno come quello in oggetto e produce a dimostrazione di tale
fatto un certificato medico;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il
Consiglio di Stato che il Presidente del Consiglio comunale, mentre che dal
canto suo il municipio di __________, riconfermandosi in quanto già esposto
davanti all'istanza di prime cure, propone l'accoglimento del ricorso;
che il 27 aprile 1996 è avvenuto su tutto il territorio del
Cantone il rinnovo dei poteri comunali, ma la ricorrente non si è candidata in
nessun schieramento politico, né per l'elezione del municipio, né per quella
del Consiglio comunale.
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva della ricorrente discende dai
combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel presente caso data, in quanto essa,
pur non essendosi più candidata alle ultime elezioni comunali del 27 aprile
1996, ha comunque un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del
giudizio impugnato mediante il quale, vista la sua totale soccombenza, le sono
state integralmente addossate le spese e le tasse di giustizia di prima
istanza;
che di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);
che la carica di consigliere comunale è di principio
obbligatoria (art. 44 LOC); ciò significa che il cittadino, eletto in Consiglio
comunale su di una lista alla quale ha dato liberamente la sua adesione, ha il
dovere di assumere tale carica e di prestare giuramento o promessa solenne in
occasione della seduta costitutiva;
che ciò vale di principio anche per il subentrante,
allorquando il candidato eletto esercita dopo l'elezione il proprio diritto
d'opzione per un'altra carica (come ad esempio quella di municipale) o è
costretto per giustificati motivi a rinunciare al proprio seggio in consiglio
comunale nel corso della legislatura;
che tuttavia la legge ammette per i subentranti la facoltà,
se sufficientemente motivata, di rinunciare all'assunzione della carica di
consigliere comunale: in questi casi la procedura da seguire è quella prevista
per la trattazione delle dimissioni di un consigliere comunale eletto (art. 15
cpv. 3 RALOC),
che, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha motivato la
propria rinuncia con il fatto di soffrire di disturbi di salute che non le
permetterebbero di assumere compiti di responsabilità;
che quest'ultima circostanza appare comprovata dal
certificato medico versato agli atti dall'insorgente stessa;
che, stando così le cose, la scelta operata dalla ricorrente
di non subentrare nel consesso legislativo di __________ al posto del
consigliere dimissionario appare sufficientemente giustificata;
che pertanto il ricorso va accolto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
visti
gli art. 44, 208, 209 LOC; 15 RALOC, 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 12 maggio 1995 del Consiglio
comunale di __________, relativa alla ricusa della signora __________ di
assumere la carica di consigliere comunale, è annullata.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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