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Numero d'incarto:
52.1995.535
Data decisione, Autorità:
28.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00535
DP 270/95
cm
Lugano
28 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 ottobre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 28 settembre 1995 (no. 5324) del Consiglio di Stato, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18
gennaio 1995 con la quale il Municipio di __________ gli ha negato il
rilascio di una licenza edilizia per modificare alcune aperture e formare una
pergola all'albergo "__________" (mapp. no. __________, __________
e __________ RFD di __________);
viste le risposte:
-
20 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
27 ottobre 1995 del Municipio di
__________;
-
21
novembre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Sui mapp. no. , __________
e __________ RFD di __________ (zona NT) sorge l'albergo ""
di __________, un fabbricato prospiciente la piazza i cui soffitti a volte sono
iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino.
In data 30 novembre 1994 il proprietario ha chiesto al
Municipio di __________ il permesso di ristrutturare parzialmente l'immobile.
Sul lato rivolto verso il lago, i progetti prevedevano in particolare di
sostituire tre classiche finestre rettangolari poste a PT con nuove aperture ad
arco dotate di chiusure scorrevoli a ghigliottina in alluminio termolaccato
bianco.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
rilevando che in base alla legge per la protezione dei monumenti storici ed
artistici (LMS) lo stabile non poteva essere oggetto di modifiche che ne
alterassero la struttura e la fisionomia originaria.
Preso atto dell'opposizione dipartimentale, con risoluzione
18 gennaio 1995 il Municipio di __________ ha negato all'istante la chiesta
licenza edilizia.
B. Con giudizio 28 settembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Evocato il principio della conservazione integrale dei
soffitti a volte di __________ sancito dalla LMS e dall'art. 3 lett. c
__________ di __________, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in
sostanza che l'intervento prospettato avrebbe sconvolto il sistema costruttivo
dell'oggetto protetto intaccando in maniera inammissibile la sostanza storica
dell'edificio.
C. Avverso la predetta
pronunzia governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione di
diniego della licenza edilizia resa dal Municipio di __________.
Il ricorrente sostiene innanzi tutto che la modifica della
struttura delle finestre al PT dello stabile era stata discussa preliminarmente
sia con i responsabili del Municipio sia con i rappresentanti della Commissione
nucleo, i quali gli avevano assicurato che l'intervento era attuabile siccome
conforme alle vigenti disposizioni di legge.
Quanto alla portata dei vincoli di protezione sanciti dalla
LMS e dalle NAPR di __________, l'insorgente sottolinea che solo i soffitti a
volta di __________ sono annoverati tra gli oggetti degni di conservazione
integrale; se Cantone e Comune avessero voluto tutelare anche i muri
perimetrali e le finestre dei locali dotati di simili soffitti, avrebbero
imposto un vincolo come quello che grava sulle quattro sale di __________
(mapp. __________), esplicitamente protette nel loro insieme.
Nulla osterebbe quindi alla sostituzione delle attuali
finestre rettangolari poste al PT dell'edificio. D'altra parte, le previste finestre
ad arco si inserirebbero in modo armonioso non solo nell'architettura esterna
dell'albergo e del tessuto edilizio circostante, ma anche nella struttura dolce
ed arrotondata del locale da ristrutturare, accrescendone la luminosità e
l'aerazione.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione
impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il Municipio di __________
ed il Dipartimento del territorio, i quali contestano partitamente le tesi dell'insorgente
annotando in sostanza come le particolari caratteristiche costruttive del
soffitto (la volta si imposta su una massa muraria continua nella quale si sono
create delle aperture con il sistema classico dell'architrave) impongano di
considerare siccome protette tutte le peculiarità architettoniche del locale dedotto
in ristrutturazione, ivi compresa la sagomatura delle finestre.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 PAmm.
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- Il Municipio ha negato a
__________ il permesso di sostituire le finestre esistenti rifacendosi
unicamente all'opposizione vincolante (cfr. art. 7 cpv. 2 LE) inoltratagli dal
Dipartimento del territorio in base al preavviso negativo formulato dalla Commissione
dei monumenti storici, organo preposto all'esame dell'ammissibilità delle
domande di costruzione riguardanti i monumenti storici ed artistici del Cantone
(art. 3 RALMS).
La materia del presente contendere si concentra dunque sul
quesito a sapere se l'intervento divisato dal ricorrente sia compatibile con i
vincoli di protezione monumentale imposti sulla sua proprietà, segnatamente se
l'obbligo di conservazione che grava sui soffitti a volte di __________ si
estenda anche alle finestre dei locali provvisti di tali soffitti.
2.1. L'inclusione di un bene immobile nell'elenco dei
monumenti storici ed artistici del Canton Ticino comporta per il suo proprietario
obblighi di conservazione (art. 8 LMS; 30 RALMS) e di astensione da qualsiasi
forma non autorizzata di alterazione (art. 7 LMS; 29 RALMS). Trattasi di
limitazioni non trascurabili del diritto di proprietà, tant'è vero che se per
la loro gravità hanno conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione
danno luogo a indennità (art. 27 RALMS). Gli oneri ed i vincoli che la LMS
mette a carico del proprietario di un'opera inventariata impongono quindi che
la scelta del bene da salvaguardare venga effettuata con criteri restrittivi
(cfr. rapporto 14 marzo 1946 della Commissione della Legislazione sul disegno
di legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici in RVGC, sessione
ordinaria autunnale 1946, p. 19/20) e che l'oggetto degno di tutela venga
indicato con precisione. La catalogazione, stante gli effetti che implica, deve
insomma rispettare il principio della proporzionalità e non eccedere pertanto
quanto necessario per raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato. Di
riflesso, se l'autorità competente ritiene di dover circoscrivere la qualifica
di monumento al singolo elemento architettonico di un edificio perché solo
quello specifico particolare ha pregio di antichità od arte, è escluso che il
vincolo protettivo possa estendersi ad altre parti dell'immobile. Sotto questo
profilo, la descrizione del dettaglio consegnata nel catalogo dei monumenti è
determinante.
2.2. Nel 1967 i soffitti a volte di __________ ad __________
sono stati dichiarati monumenti immobili ai sensi della LMS ed iscritti nel
relativo elenco degli oggetti protetti.
I medesimi soffitti sono tutelati anche dal diritto autonomo
comunale: l'art. 3 lett. c delle NAPRNT di __________ li annovera infatti tra i
singoli elementi architettonici di pregio soggetti a conservazione
integrale.
2.3. Nell'evenienza concreta, il ricorrente intende
ristrutturare la sala da pranzo sita al PT dell'albergo __________ inserendo in
tre fenditure ogivali delle finestre ad arco che andrebbero a sostituirsi alle
classiche aperture rettangolari esistenti attualmente; il locale è dotato di
soffitto a volta e quindi la sua parte superiore si avvera difesa dalla LMS.
L'intervento divisato non concerne però il monumento, ma le
sottostanti finestre scevre di vincoli protettivi. I singoli elementi
architettonici che compongono la sala si inseriscono invero in un unico
contesto stilistico, ma questa circostanza non basta per reputare tutto il
locale siccome oggetto di tutela monumentale. A dispetto delle sue peculiarità
costruttive, il soffitto appare infatti nettamente distaccato dalla massa muraria
sulla quale poggia. Non si può negare che tra le due strutture vi sia soluzione
di continuità. Quand'anche si volesse accreditare la tesi secondo cui tra la
volta protetta e le pareti sussiste uniformità architettonico-costruttiva,
un'estensione del vincolo alle mura perimetrali ed alle finestre in esse aperte
risulterebbe comunque inammissibile a fronte della chiara e minuta
catalogazione operata dall'autorità competente; se il Cantone riteneva degna di
salvaguardia tutta la stanza, avrebbe dovuto iscriverla integralmente
nell'elenco dei suoi monumenti storici ed artistici, alla stessa stregua di
altri ambienti considerati nel loro complesso di particolare pregio (sala con
soffitto ligneo nella casa del prevosto di __________, sala affrescata nel
__________ di __________, saletta decorata a stucco nella casa __________ a
__________, ecc.).
- Ferme queste premesse, il
ricorso va accolto annullando la decisione municipale impugnata e quella
governativa che la conferma in quanto lesive del diritto.
Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità comunale affinché
rilasci la licenza richiesta in base al preavviso favorevole della propria
"Commissione nucleo".
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico dello Stato che con il suo
preavviso negativo ha costretto il municipio di __________ a negare la licenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 7, 21 LE; 1 ss. LMS; 3 NAPRNT di __________; 18, 28, 31, 43, 46 e 65
PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 18 gennaio 1995 del
Municipio di __________;
1.2. la decisione 28
settembre 1995 del Consiglio di Stato.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Lo Stato rifonderà al
ricorrente la somma di fr. 900.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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