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Numero d'incarto:
52.1995.532
Data decisione, Autorità:
18.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00532
DP 265/95
cm
Lugano
18 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 ottobre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 20 settembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio dei
permessi e dei passaporti, che ha parzialmente accolto il ricorso interposto
dal ricorrente avverso la determinazione 23 dicembre 1994 della __________
che gli vieta l'accesso alle sale da gioco e all'esercizio pubblico;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con determinazione 23
dicembre 1994 la __________ ha vietato a __________ l'accesso alle sale da
gioco e all'esercizio pubblico del __________, ritenendolo responsabile di aver
arrecato disturbo agli avventori della sala giochi con il proprio comportamento
scorretto;
che il provvedimento, di
durata indeterminata, é stato reso in applicazione degli art. 38 LEP e 123 RLE;
che contro di esso
__________ é insorto davanti al Dipartimento delle istituzioni contestandone la
legittimità;
che, assunte alcune
informazioni (senza contraddittorio), con decisione 20 settembre 1995,
l'autorità dipartimentale ha accolto il ricorso per quanto riguarda il divieto
di accesso ai locali del caffé-bar del __________ sottoposti alla LEP, mentre
lo ha dichiarato irricevibile per incompetenza dell'autorità adita, per quanto
attiene al divieto d'accesso ai locali da gioco;
che avverso tale decisione
la __________ insorge ora davanti a questo Tribunale lamentando una violazione
del suo diritto di essere sentita;
che asserendo di non aver
avuto la possibilità di presentare osservazioni al ricorso di __________, in
quanto l'impugnativa non le sarebbe stata intimata, postula l'annullamento in
ordine della decisione impugnata;
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono __________ e il Dipartimento delle istituzioni, con
argomentazioni di cui semmai si dirà più avanti;
Considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo,
é ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la ricorrente lamenta
una violazione del diritto di essere sentiti;
che, giusta l'art. 49
PAmm, se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso
viene intimato all'autorità che ha pronunciato la decisione e ad altri
interessati, con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta;
che in concreto questa
norma procedurale non é stata osservata, in quanto il Dipartimento delle
istituzioni non ha intimato il ricorso di __________ alla __________;
che conformemente all'art.
65 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, nel
caso in cui quest'ultima ha violato norme essenziali di procedura;
che l'intimazione del
ricorso alla parte interessata con l'assegnazione di un termine per la risposta
é una formalità essenziale dalla quale ci si può scostare soltanto in caso di
rigetto in limine dell'impugnativa;
che non essendo compito di
questo Tribunale quello di porre rimedio a violazioni di norme essenziali di
procedura poste in essere dall'istanza inferiore, ben si giustifica annullare
in ordine la risoluzione censurata, rinviando gli atti al Dipartimento delle istituzioni,
affinché notifichi il ricorso di __________ alla __________, assuma le prove in
contraddittorio e renda una nuova decisione impugnabile;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 60 LEP; 3, 18, 49, 60, 61, 65 PAmm; 4 Cost,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 20 settembre 1995
(risoluzione no. 140/95) del Dipartimento delle istituzioni é annullata in
ordine.
1.2. Gli atti sono rinviati al
Dipartimento delle istituzioni affinché, notificato il ricorso 30 giugno 1995
di __________ alla __________, emetta un nuovo giudizio.
-
Non si prelevano tasse e
spese.
-
Lo Stato verserà alla
ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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