AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.518
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00518
DP 250/95
52.95.00452
Lugano
5 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 13 luglio (a) e 21 settembre 1995 (b) del
Comune
di __________
rappr.
da: avv. __________
contro
a)
la decisione 28 giugno 1995, no. 3552, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 9 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato
all'Associazione __________ di __________ (__________) di sospendere i lavori
di costruzione della piazza a lato della chiesa su un terreno (part. no.
__________ RF) di proprietà del comune;
b)
la decisione 6 settembre 1995, no. 4982, del Consiglio di Stato che annulla
le decisioni 12 maggio e 4 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha
ordinato all'Associazione __________ di __________ (__________) di ridurre
l'area di cantiere, di cessare qualsiasi atto di disposizione sulla part. n.
__________ RF e di ripristinare il terreno nello stato in cui si trovava
prima dell'inizio dei lavori;
viste le risposte:
-
19 luglio 1995 del Dipartimento del
Territorio
-
7 agosto 1995 dell'Associazione
__________ di , __________ e dell';
-
10 agosto 1995 del Consiglio di
Stato
al ricorso sub a)
-
3 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
17 ottobre 1995 dell'Associazione
__________ di __________ e dell'__________;
-
23 ottobre 1995 del Dipartimento
del territorio;
al ricorso di cui sub b)
esperito un sopralluogo,
preso atto delle conclusioni:
-
29 maggio 1996 dell'Associazione
__________ di , __________ e dell';
-
29 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 aprile 1986
un'imponente valanga ha distrutto la chiesetta di __________, che sorgeva a
__________ nella frazione di , su un fondo (part. n. __________ RF)
di proprietà della locale Parrocchia. L'anno seguente, l'11 aprile, l'Associazione
__________ di __________ (), costituitasi nel frattempo, ha chiesto
al municipio di quel comune il permesso di riedificare l'edificio di culto.
Alla domanda di costruzione era allegato un progetto
dell'arch. __________, che comprendeva cinque piani (planimetria generale,
piano planovolumetrico, pianta, copertura, sezione trasversale e longitudinale,
prospetti), un estratto della mappa catastale con l'indicazione delle opere
previste ed una relazione tecnica.
In questi documenti veniva fra l'altro prospettata la
realizzazione di una piazza a forma rettangolare sul terreno di proprietà del
comune (part. n. __________ RF), situato a N della chiesa, dove già esisteva
una piccola piazzetta. L'opera, confinante con il fondo della Parrocchia, era
descritta come "una delimitazione perimetrale", realizzata
"con muri di sostegno in pietra", e volta a regolarizzare "lo
spazio che si situa tra la chiesa ed il villaggio" in modo da
realizzare "una zona di sosta tangente alla strada che esce dal villaggio"...
Dal piano denominato "pianta copertura" si
deduce che sui lati N, W e S la piazza doveva essere definita da tre muri di
sostegno di lunghezza variante tra 5 e 21 m. Lungo i due muri rivolti verso
valle era previsto un percorso pedonale lastricato, largo un metro e destinato
ad agevolare l'accesso ai disabili. L'altezza del muro a valle (m 3) e di
quello a monte (m 0.90) era desumibile dal piano denominato "prospetto
ingresso". Quella del muro laterale (m 1 - 1.50) emergeva invece
indirettamente dal confronto fra i vari piani.
Con decisioni del 28 agosto e del 22 settembre 1989 il Dipartimento
delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno accolto la
domanda di costruzione, rilasciando all'__________ l'autorizzazione cantonale a
costruire e la licenza edilizia richieste.
B. Il 23 settembre 1994
l'__________ ha inviato al municipio di __________ il progetto esecutivo in
scala 1:50 "per la sistemazione della piazza di __________, di proprietà
comunale, prevista nell'ambito dei lavori di costruzione della Chiesa".
Nello scritto di accompagnamento, l'associazione osservava
che il progetto rispecchiava in generale i contenuti della domanda di
costruzione per la quale era stata rilasciata la licenza edilizia del 22
settembre 1989.
In riscontro a questo invio, l'autorità comunale ha
comunicato all'interlocutrice di approvare in linea di massima la sistemazione
della piazza, ma di ritenere "necessaria una discussione del progetto, in
particolare in merito ad alcuni dettagli" (ad esempio la strada, la
fontana e la pavimentazione). Il municipio faceva inoltre presente, che,
trattandosi di un intervento su un bene comunale, il progetto avrebbe dovuto
essere approvato da parte dell'Assemblea comunale con il relativo preventivo e
con un piano di finanziamento. Lo stesso esecutivo auspicava d'altro canto
"la sottoscrizione di una convenzione tra le parti interessate al fine di
stabilire in modo chiaro l'intervento definitivo e le varie possibilità di
assunzione dei costi, come pure l'utilizzazione della piazza". In
conclusione avvertiva che i lavori non avrebbero potuto essere iniziati prima
della definizione di questi aspetti.
Da parte sua, l'__________ ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire
a titolo gratuito i muri di sostegno della piazza, lasciando al comune l'onere
della pavimentazione. L'8 dicembre 1994 ha quindi inoltrato al municipio i
piani di dettaglio ed il preventivo di spesa per l'esecuzione della piazza.
Preso atto di questo ulteriore invio, l'esecutivo comunale ha
comunicato all'associazione richiedente di aver sottoposto il progetto al
pianificatore locale affinché la piazza venisse inserita nel nuovo PR. Le ha
inoltre fatto presente che "una volta conclusa la fase di elaborazione ed
approvazione del PR" si sarebbe proceduto "all'approvazione
definitiva del progetto e del relativo credito da parte dell'assemblea".
C. Con scritto del 2 maggio
1995 l'__________ ha notificato all'autorità comunale l'intenzione di portare a
termine i lavori conformemente ai piani approvati nel 1989.
Due giorni dopo, il municipio ha comunicato all'associazione
resistente che i lavori di costruzione della piazza, "segnatamente
l'esecuzione dei muri di sostegno, intervento non oggetto della licenza a suo
tempo rilasciata" non erano autorizzati. L'esecutivo rilevava, fra
l'altro, che non v'era "alcuna decisione dell'assemblea comunale di
approvazione del PR contenente gli indirizzi della piazza e la conseguente regolamentazione
delle varie situazioni che una tale edificazione comporta come pure alcuna
decisione dell'assemblea di approvazione del progetto e di stanziamento del
relativo credito".
Il 9 maggio 1995 il municipio di __________ ha pertanto formalmente
ingiunto all'__________ di sospendere i lavori di costruzione della piazza, che
la resistente aveva nel frattempo avviato.
Contro questo provvedimento l'associazione è immediatamente
insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Tre giorni dopo aver
ordinato la sospensione dei lavori, il municipio di __________ ha ingiunto
all'__________ di ridurre l'area occupata dal cantiere sulla proprietà comunale
(part. n. __________ RF) e di chiudere lo scavo che era stato nel frattempo
eseguito in funzione della costruzione della piazza.
L'associazione qui
resistente ha impugnato anche quest'ordine davanti al Governo.
E. Con giudizio 28 giugno 1995
il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata dall'__________ contro
l'ordine di sospendere i lavori di costruzione della piazza.
In sostanza, il Governo a ritenuto che i lavori in corso
fossero tutto sommato conformi al permesso rilasciato nel 1989. A suo avviso,
le piccole differenze riscontrabili fra i piani approvati e le opere in via di
realizzazione non avrebbero giustificato l'adozione di un provvedimento
cautelare retto dall'art. 43 LE. Il Consiglio di Stato ha comunque limitato il
proprio giudizio alle questioni prettamente edilizie, lasciando aperte le
problematiche legate all'applicazione della LOC.
F. Preso atto di quel giudizio,
il 4 luglio 1995 il municipio ha quindi ordinato all'__________ di astenersi da
qualsiasi atto di disposizione sulla proprietà comunale (part n. __________
RFD) e di chiudere lo scavo aperto per costruire la piazza.
Contro questa ulteriore ingiunzione l'associazione si è nuovamente
aggravata davanti al Consiglio di Stato.
G. Con giudizio 6 settembre
1995 il Consiglio di Stato ha annullato anche i provvedimenti posteriori
all'ordine di sospensione dei lavori, accogliendo le impugnative contro di essi
interposte dall'__________. Intervenendo in qualità di autorità di vigilanza
sui comuni, il Governo ha tuttavia assegnato al municipio un termine di 30
giorni dalla crescita in giudicato della propria decisione "per
sottoporre all'assemblea comunale la ratifica del consenso dato per la
realizzazione della piazza pubblica sulla part. n. __________ RFD".
In questo giudizio il Consiglio di Stato ha essenzialmente
considerato che il municipio non aveva mai revocato il permesso rilasciato per
la costruzione della piazza. Né aveva sottoposto il suo operato alla ratifica
dell'assemblea. Quest'ultima, d'altro canto, non avrebbe mai ritenuto
necessario affrontare la tematica. Ne ha quindi dedotto che non fossero dati i
presupposti per far capo alla clausola generale di polizia e vietare
all'__________ di costruire la piazza.
H. Con ricorsi del 13 luglio e
del 21 settembre 1995, il comune di Fusio ha impugnato entrambi i giudizi
governativi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il ripristino delle risoluzioni municipali censurate.
a) Con la prima
impugnativa, il comune sostiene di aver autorizzato soltanto la costruzione
della chiesa. La licenza accordata non comprenderebbe anche la piazza. La
decisione di realizzare quest'opera sarebbe peraltro di esclusiva competenza
del legislativo, che tuttavia non è mai espresso al riguardo. Prima di
sollecitare il consenso dell'assemblea, come imposto al municipio dal Consiglio
di Stato, occorrerebbe comunque attendere la conclusione degli studi
pianificatori in corso.
b) Con il secondo ricorso,
il comune contesta anzitutto l'ordine impartito dal Consiglio di Stato al
municipio di sollecitare all'assemblea "la ratifica del consenso dato
per la realizzazione della piazza pubblica sulla part. n. __________ RFD".
Fatta questa premessa, l'insorgente ribadisce e sviluppa le tesi addotte con la
precedente impugnativa. La licenza accordata, rileva, avrebbe avuto per oggetto
soltanto la costruzione della chiesa. L'assemblea non si sarebbe mai
pronunciata sulla realizzazione della piazza. Occorrerebbe quindi ancora
interpellarla. Prima di procedere in tal senso bisognerebbe tuttavia attendere
la conclusione del processo pianificatorio in atto.
I. All'accoglimento dei
ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'__________ che contesta
partitamente le tesi dell'insorgente.
a) L'associazione
resistente sottolinea anzitutto che la licenza rilasciatale contemplava anche
la piazza. Opera che sarebbe del tutto conforme alle indicazioni del PR vigente
e della revisione allo studio.
Le risoluzioni municipali
impugnate, prosegue, sarebbero contrarie al principio della buona fede, poiché
deludono la fiducia che essa aveva riposto nell'autorizzazione rilasciatale dal
municipio nel 1989. Accordandole la licenza, osserva, l'autorità comunale le
avrebbe anche conferito il diritto di disporre del suolo pubblico su cui costruire
la piazza. Una delibera dell'assemblea sarebbe pertanto superflua. Né si renderebbe
necessario lo stanziamento di un credito, posto che la piazza - peraltro conforme
anche alla pianificazione allo studio - verrebbe costruita a spese dell'associazione
resistente. Non vi sarebbe d'altro canto alcuna commutazione d'uso, poiché
l'opera rimarrebbe in ogni caso a disposizione della collettività.
b) Con le osservazioni al
secondo ricorso inoltrato dal comune l'__________ stigmatizza soprattutto
l'atteggiamento assunto dal municipio, che si rifiuta di dar seguito all'ordine
impartitogli dal Consiglio di Stato di interpellare l'assemblea comunale in
merito alla realizzazione della piazza. Atteggiamento, questo, che secondo l'associazione
resistente configurerebbe una palese violazione del principio della buona fede.
L. Delle risultanze del
sopralluogo esperito, del procedimento civile pendente davanti al Pretore di
__________ e delle conclusioni inoltrate dalle parti si dirà semmai ancora nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- I ricorsi sono in linea di
massima ricevibili in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 21 LE; 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
comune e la tempestività delle impugnative sono di principio date.
Improponibili sono soltanto le contestazioni che il comune solleva nei
confronti dell'ordine impartito dal Consiglio di Stato al municipio di "sottoporre
all'assemblea comunale la ratifica del consenso dato per la realizzazione della
piazza pubblica". Per il comune, l'ingiunzione, resa dal Governo in
veste di autorità di vigilanza sui comuni, è infatti definitiva (art. 207 LOC).
Essendo fondate sul medesimo complesso di fatti, le impugnative
possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) integrato dalle
risultanze dell'istruttoria.
- Ordine di sospensione dei
lavori
2.1. Giusta l'art. 42 LE, il municipio ordina la sospensione
dei lavori di costruzione non autorizzati od eseguiti in contrasto con la
licenza accordata.
L'ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento
cautelare destinato a mantenere lo stato di fatto nell'attesa che venga
chiarito se i lavori in corso sono sorretti da un valido titolo autorizzativo.
L'ordine si giustifica non appena sussistono fondati motivi per ritenere che le
opere edilizie in via di realizzazione non siano state preventivamente
autorizzate. Esso non deve eccedere quanto è necessario per conservare la
situazione di fatto nella misura in cui è controversa (art. 45 cpv. 2 RLE).
Deve insomma rispettare il principio di proporzionalità.
2.2. Nell'evenienza concreta, l'ordine 9 maggio 1995,
impartito dal municipio di __________ all'__________ per costringerla a
sospendere i lavori di costruzione della piazza annessa alla Chiesa di
__________, non può in alcun caso fondarsi sull'art. 42 LE, poichè -
contrariamente a quanto assume l'insorgente - le opere in via di realizzazione
risultano sorrette da un valido titolo autorizzativo.
Manifestamente a torto pretende il comune ricorrente di aver
autorizzato soltanto la costruzione della chiesa. I piani annessi alla domanda
di costruzione e la relazione tecnica che l'accompagnava dimostrano infatti in
modo chiaro ed inequivocabile che la licenza edilizia rilasciata alla
resistente nel 1989 non aveva per oggetto soltanto la costruzione della chiesa
e del sagrato antistante, ma si estendeva anche alla piazza prevista sul lato
N: opera che si presenta come una completazione necessaria dell'edificio di culto
vero e proprio, al quale risulta inscindibilmente connessa.
Né il provvedimento, in quanto fondato sull'art. 42 LE, può
trovare adeguata giustificazione nelle insignificanti differenze riscontrabili
tra il progetto approvato e le opere che l'__________ ha iniziato ad eseguire.
Le divergenze sono talmente minime da far apparire il provvedimento in esame
palesemente lesivo del principio di proporzionalità richiamato dall'art. 45
cpv. 2 RLE.
Inconferenti sono le obiezioni che il comune ricorrente
solleva con riferimento agli studi pianificatori in corso. La piazza, così
com'è prevista dal progetto approvato, rispetta in effetti l'ordinamento
edilizio vigente ed è perfettamente conforme a tutti e quattro gli scenari
formulati dal piano degli indirizzi pianificatori, che il municipio ha
sottoposto all'autorità cantonale per l'esame preliminare.
2.3. Ferme queste premesse, del tutto immune da violazioni
del diritto appare di conseguenza il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha
annullato l'ordine di sospensione dei lavori che il municipio aveva impartito
all'__________, pretendendo - a torto - che il permesso di costruzione non
comprendesse anche la piazza.
Entro questi limiti, il primo dei due ricorsi inoltrati dal
Comune di __________ va quindi senz'altro respinto.
- Divieto di disporre del
fondo destinato alla piazza.
3.1. A norma dell'art. 13 cpv. 1 lett. h) LOC, l'assemblea
comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e
di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza
la contrazione di prestiti.
La norma sancisce la competenza inalienabile del legislativo
comunale ad assumere le determinazioni di principio necessarie per procedere
alla realizzazione di opere pubbliche. Compito del legislativo è quello di
pronunciarsi sulla questione di fondo circa la necessità e l'opportunità di
realizzare un'opera pubblica chiaramente definita tanto dal profilo fattuale
(progetto), quanto dal profilo economico (preventivo). Spetta pure
esclusivamente al legislativo pronunciarsi sugli impegni finanziari che il
comune si assume per la realizzazione dell'opera, accordando i crediti necessari
e, se del caso, autorizzando la contrazione dei prestiti occorrenti.
Compito specifico del municipio è invece quello di provvedere
al conseguimento dei permessi occorrenti e di curare l'esecuzione effettiva
delle determinazioni del legislativo (art. 106 lett. b LOC), deliberando a
terzi i lavori di costruzione.
Al legislativo comunale è anche affidata la competenza ad autorizzare
l'affitto, la locazione, l'alienazione o la commutazione dell'uso e del
godimento dei beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC). Spetta quindi
esclusivamente a quest'organo comunale pronunciarsi sulle questioni di
principio riguardanti l'utilizzazione di tali beni. Rientra per contro nelle
attribuzioni specifiche del municipio il compito di attuare concretamente le
determinazioni di principio adottate dal legislativo circa la destinazione dei
beni comunali. Spetta inoltre all'esecutivo, nell'ambito dei suoi compiti di
polizia locale, adottare le misure intese a gestire i beni comunali, ad
assicurare l'uso dei beni comuni ed a disciplinarne l'uso accresciuto ed
esclusivo (art. 107 cpv. 2 lett. c LOC). In caso di utilizzazioni abusive di
beni comunali da parte di terzi tocca quindi al municipio intervenire iure
imperii, adottando i provvedimenti necessari per ripristinare l'ordinamento
giuridico perturbato.
3.2. Controversa, in concreto, è la legittimità della
decisione 4 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha ingiunto all'ARCM
di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sulla proprietà comunale. In
particolare sulla part. n. __________ RF, sulla quale l'associazione resistente
aveva avviato i lavori di costruzione della piazza in conformità della licenza
edilizia 22 settembre 1989 rilasciatale dal municipio.
Con questo provvedimento, adottato all'indomani del giudizio
con cui il Consiglio di Stato aveva annullato l'ordine di sospensione dei
lavori di costruzione della piazza, l'esecutivo comunale ha in sostanza inteso
impedire all'__________ di realizzare un'opera pubblica su suolo di proprietà
del comune. Scopo, questo, che il municipio non era riuscito a conseguire
avvalendosi delle prerogative che l'art 42 LE mette a disposizione dell'autorità
comunale.
Orbene, non v'è dubbio, che così com'è stato riproposto, il
provvedimento rientri nel novero delle misure intese a gestire i beni comunali,
che il municipio è competente ad adottare in base all'art. 107 cpv. 1 lett. c)
LOC. Esso mira infatti a preservare un bene comunale da un'utilizzazione che il
municipio, indipendentemente dalla licenza edilizia accordata nel 1989, non
ritiene sorretta dalle determinazioni che la LOC riserva al legislativo
comunale.
Il municipio non è di per sè contrario alla (ri)costruzione
della piazza in quanto tale. Almeno apparentemente, sembra tuttora convinto
della necessità di realizzare quest'opera. Il municipio non dissente nemmeno
dall' impostazione pianificatoria ed architettonica risultante dal PR allo
studio, che la riprende esattamente com'è stata progettata ed approvata nel
1989. L'unico motivo che ha indotto l'esecutivo a bloccare i lavori di costruzione
della piazza è da ricollegare al fatto che l'assemblea comunale, contrariamente
a quanto prescrive l'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC, non ha mai assunto una
determinazione di principio circa la necessità e l'opportunità di realizzare
quest'opera pubblica.
Sotto questo profilo, la legittimità del provvedimento non
può essere contestata con successo.
Non viola di certo il diritto il municipio che sospende i
lavori di costruzione di un'opera pubblica perchè si accorge che manca il
consenso del legislativo comunale. Nè può violare il diritto l'esecutivo
comunale che in simili circostanze ingiunge di sospendere i lavori al terzo al
quale li ha commissionati.
Parimenti, non agisce in contrasto con la legge il municipio
che per gli stessi motivi adotta un provvedimento inibitorio nei confronti di
un terzo, che nell'interesse del comune e con il consenso dello stesso municipio
si è liberamente assunto l'onere di realizzare un'opera pubblica su suolo comunale.
A torto reputa il Consiglio di Stato che il ritardo con cui
il municipio è intervenuto nei confronti dell'__________ precluda all'autorità
comunale la possibilità di adottare un provvedimento inibitorio. Il trascorrere
del tempo non sana il difetto. Non sopperisce in particolare alla mancanza di
una determinazione di principio da parte del legislativo comunale in ordine
alla realizzazione di quest'opera pubblica.
Né giova alla resistente richiamarsi alla licenza edilizia 22
settembre 1989 rilasciatale dal municipio di __________ per la ricostruzione
della chiesa e della piazza annessa. Con quell'atto, il municipio di __________
si è limitato ad accertare che, dal profilo del diritto edilizio, nulla si
opponeva alla realizzazione di queste opere. Alla licenza in questione non può
essere attribuita una portata maggiore. In particolare, non può esservi
ravvisato un implicito consenso del legislativo comunale a disporre della
proprietà demaniale per realizzarvi un'opera pubblica. Data la sua natura, la licenza
non era atta a sopperire alla mancanza di una determinazione preliminare dell'assemblea
in merito alla realizzazione dell'opera. Nè soccorre la resistente il principio
della buona fede, poichè l'associazione avrebbe comunque ricostruito la piazza
non già allo scopo di poterne disporre per uso proprio, bensì nell'interesse e
per conto del comune. La fiducia riposta nella licenza edilizia e
nell'atteggiamento assunto dal municipio nei suoi confronti era quindi
subordinata alla persistenza dell'interesse del comune alla realizzazione
dell'opera.
Irrilevante, ai fini del giudizio, è pure il fatto che il
municipio, con questo provvedimento, persegua indirettamente anche altri fini,
legati al futuro assetto pianificatorio della frazione di __________, che non
occorre qui evocare. Nemmeno questa circostanza permette di considerare sanato
il difetto che legittima il provvedimento in contestazione. Censurabile per più
di un motivo appare il rifiuto del municipio a dar seguito alla decisione con
cui il Consiglio di Stato, agendo in veste di autorità di vigilanza sui comuni,
gli ha ordinato di "sottoporre all'assemblea comunale la ratifica del
consenso dato per la realizzazione della piazza pubblica sulla part. n.
__________ RFD". Nemmeno questo discutibile e per molti versi
deprecabile atteggiamento assunto dal municipio nei confronti di un ordine da
tempo esecutivo è in grado di porre rimedio alla mancanza di un valido titolo
autorizzativo che abiliti la resistente a disporre del suolo di proprietà del
comune per realizzare un'opera necessaria per completare degnamente la
ricostruzione della chiesa.
3.3. Nella misura in cui concerne l'ordine di astenersi da
qualsiasi atto di disposizione sulla part. n. __________ RF, impartito dal
municipio di __________ alla resistente con risoluzione 4 luglio 1995, il
ricorso va quindi accolto, annullando la risoluzione governativa impugnata
siccome lesiva del diritto.
- Ordine di ripristino del terreno
e di riduzione dell'area di cantiere.
4.1. Giusta l'art. 107 cpv. 2 lett. c LOC, il municipio
adotta le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni
comuni e a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo. Come detto sopra,
spetta quindi all'esecutivo comunale intervenire iure imperii adottando i
provvedimenti necessari ad evitare utilizzazioni abusive dei beni di proprietà
del comune.
Da questo profilo, l'ordine di ripristino in esame appare
legittimo, poichè l'__________ ha iniziato i lavori di costruzione della piazza
senza essere in possesso di alcun titolo che l'abilitasse a disporre del
terreno comunale a fini edilizi.
Il permesso di costruzione rilasciatole dal municipio nel
1989 accertava soltanto che la piazza prevista dal progetto inoltrato era
conforme al diritto edilizio materialmente applicabile. Non l'autorizzava di
per sè a disporre del terreno di proprietà del comune per realizzare un'opera
pubblica. Mancavano, come si è visto, le necessarie determinazioni di principio
del legislativo comunale.
Ma anche ammettendo che in base a tale permesso la resistente
potesse in buona fede considerarsi abilitata ad operare su suolo pubblico per
realizzare la piazza per conto del comune, ciò poteva valere soltanto sino al
momento in cui - ben prima dell'inizio effettivo dei lavori - il municipio l'ha
chiaramente sollecitata ad astenersi da qualsiasi iniziativa edilizia,
nell'attesa che l'assemblea comunale rendesse le determinazioni di sua
esclusiva competenza ancora mancanti. La buona fede non può invece più
soccorrere la resistente, dopo che questa ha disatteso l'ingiunzione, avviando
i lavori di costruzione della piazza in modo da mettere l'autorità comunale di
fronte al fatto compiuto.
Da questo profilo, l'ordine di ripristino risulta quindi
conforme al diritto.
Considerato che il Consiglio di Stato ha imposto al municipio
di interpellare l'assemblea in merito alla costruzione della piazza e che una
risposta positiva non è da escludere a priori, appare tuttavia contrario al
principio di proporzionalità esigere la demolizione di opere suscettibili di
essere comunque edificate in un secondo tempo.
L'ordine in esame va quindi ripristinato, ma va subordinato
alla condizione che l'assemblea comunale decida di non costruire la piazza
prevista dal progetto approvato. Entro questi limiti il ricorso del comune
merita di essere accolto.
4.2. Per gli stessi motivi, in quanto non sia diventato privo
d'oggetto, va confermato anche l'ordine di riduzione dell'area di cantiere.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e si ritengono compensate le ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 106, 107, 207, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso 13 luglio 1995 del
comune di __________ è respinto.
-
In quanto ricevibile, il
ricorso 21 settembre 1995 del comune di Fusio è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 6 settembre 1995 (n. 4982) del Consiglio di Stato è annullata nella
misura in cui concerne le decisioni 12 maggio e 4 luglio 1995 con cui il
municipio di __________ ha ordinato alla resistente di astenersi da qualsiasi
atto di disposizione sulla part. n. __________ RF e di ripristinare il terreno
nello stato in cui si trovava;
1.2. le
decisioni suddette sono ripristinate nei limiti indicati dal considerando 4.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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