AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.499
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00499
DP 232/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini,
quest'ultimo in sostituzione del Giudice Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
ed __________
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4253) che accoglie
parzialmente l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la decisione 17
dicembre 1993 con cui il Dipartimento si è rifiutato di rilasciare loro
l'autorizzazione cantonale a costruire per opere edilizie realizzate senza
permesso a __________, fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ ed
__________ sono comproprietari di una casa d'abitazione monofamiliare situata a
__________, in località __________, su un fondo (part. n. __________ RFD)
situato fuori della zona edificabile. L'edificio strutturato su due piani di m
6,60 x 8,90 ha potuto essere realizzato grazie all'autorizzazione rilasciata
loro dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio)
il 1. febbraio 1980 per sanare l'opera che i ricorrenti stavano abusivamente erigendo
al posto di un vecchio rustico.
B. Con decisioni del 24 ottobre
e del 7 novembre 1989 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il
municipio di __________ hanno autorizzato i ricorrenti ad ampliare
ulteriormente lo stabile, aggiungendovi a pianterreno un locale denominato
"disponibile" di m 3,76 x 6,20 ed al primo piano una camera matrimoniale
di eguali dimensioni.
Scostandosi dai piani approvati i ricorrenti hanno aumentato
le dimensioni dell'ampliamento a m 4,30 (+ m 0,54) x 8,70 (+ m 1,50). A ridosso
della facciata W dell'edificio hanno inoltre costruito una tettoia a forma
trapezoidale di ca m 5 x 3.
C. Con decisione 17 dicembre
1993 il Dipartimento del territorio ha negato ai ricorrenti l'autorizzazione in
sanatoria per l'ampliamento realizzato abusivamente. Con lo stesso
provvedimento l'autorità ha inoltre ordinato loro di sgomberare tutti i locali
non autorizzati e di demolire la tettoia abusiva.
D. Con giudizio 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da
__________ ed __________ contro la predetta decisione dipartimentale. Ha
annullato il provvedimento, l'ha sostituito con una sanzione pecuniaria di fr.
14'568.- ed ha invitato il Dipartimento del territorio ed il municipio di
__________ a rilasciare il permesso in sanatoria.
Pur considerando che l'ampliamento abusivo eccedesse i limiti
posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, il Consiglio di Stato ha ritenuto
che l'ordine di ripristino violasse il principio di proporzionalità.
E. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del
permesso in sanatoria. In via subordinata sollecitano una riduzione della
sanzione pecuniaria.
Secondo i ricorrenti nulla impedirebbe di utilizzare a scopi
abitativi il locale "disponibile" realizzato a PT. L'ampliamento
abusivo al 1. piano, osservano, sarebbe inoltre insignificante. Lo stesso
dicasi per la tettoia. Il termine per ordinare il ripristino sarebbe infine
prescritto.
Il diritto di infliggere una sanzione pecuniaria sarebbe
invece perento, mentre la misura stabilita dal Consiglio di Stato sarebbe
comunque sproporzionata.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio che non
formulano osservazioni.
Il municipio di __________ contesta invece partitamente le
tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 e 45 LE; 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto
dai ricorrenti non appare indispensabile, poiché la situazione dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai documenti di causa.
-
3.1. Giusta l'art. 24 cpv.
1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate
autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla
funzione della zona di utilizzazione soltanto se (cumulativamente) la destinazione
dell'opera esige tale ubicazione (ubicazione vincolata; lett. a) e se non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b).
3.2. In concreto, è pacifico che la casa d'abitazione dei
ricorrenti sorge fuori della zona edificabile e non è conforme alla funzione
assegnata alla zona di utilizzazione.
Fatta questa premessa, si deve negare che l'autorizzazione in
sanatoria possa essere rilasciata in base all'art. 24 cpv. 1 LPT, riconoscendo
all'edificio lo statuto di costruzione ad ubicazione vincolata. Il piccolo
allevamento di cani che i ricorrenti gestiscono a titolo professionale
(accessorio) accanto alla loro abitazione non permette di annoverarla fra le
costruzioni che esigono un'ubicazione fuori delle zone edificabili a causa
della loro destinazione. Nemmeno i ricorrenti, tutto sommato, pretendono che
l'allevamento di cani debba necessariamente essere affiancato da un insediamento
residenziale. Né giova alle tesi dei ricorrenti richiamarsi al permesso rilasciato
loro nel 1980 dall'autorità cantonale per costruire un edificio abitativo al posto
del vecchio rustico che avevano demolito.
Dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT, il ricorso va quindi
senz'altro respinto.
- 4.1. Riallacciandosi alla
garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni
acquisite, gli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT prevedono nondimeno la possibilità
di autorizzare, una volta tanto ed a titolo eccezionale, interventi minori su
costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione
assegnata alla zona di utilizzazione.
Per il diritto federale (art. 24 cpv. 2 LPT), l'intervento
deve essere limitato sia dal profilo quantitativo, sia dal profilo qualitativo.
Non deve insomma alterare in misura significativa l'identità della costruzione
preesistente. Deve inoltre essere compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale.
Dal profilo del diritto cantonale (art. 75 LALPT),
l'intervento deve inoltre risultare necessario per la continuazione
dell'utilizzazione preesistente.
Interventi fondati sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT
possono essere autorizzati anche a più riprese. Il risultato complessivo deve
tuttavia rientrare nei limiti succitati.
4.2. Nel caso concreto, l'ampliamento abusivo della
volumetria dello stabile realizzato dai ricorrenti in aggiunta a quello autorizzato
dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni nel 1989 travalica i limiti posti
dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. Già l'aggiunta di due locali di m 6,20 x
3,76 (= mq 23,12) superava infatti il limite del 30 % di aumento fissato dalla
giurisprudenza: l'aggiunta autorizzata comportava infatti un aumento del 40 %
circa della superficie occupata dallo stabile. L'aumento non era inoltre
necessario per la continuazione dell'utilizzazione precedente. Non sono quindi
date le premesse per autorizzare in sanatoria l'ulteriore ampliamento realizzato
abusivamente dai ricorrenti.
La maggior larghezza del locale disponibile a PT (+ 54 cm),
la cantina di m 2,20 x 1,60 e la maggior lunghezza (+ m 2,10) della seconda
camera realizzata al 1. piano integrano di conseguenza una violazione materiale
della legge. Lo stesso dicasi per la tettoia realizzata sul lato W.
Nella misura in cui non eccede le dimensioni autorizzate nel
1989 (m 6,20 x 3,76), non viola per contro il diritto l'uso abitativo del
locale "disponibile" realizzato a PT. L'autorizzazione non precisava
infatti che il locale era disponibile soltanto per usi non abitativi. L'ampia
apertura che collega questo locale all'attiguo soggiorno attesta d'altro canto
che i ricorrenti intendevano destinarlo all'abitazione. Se l'autorizzazione
avesse voluto escludere questa destinazione avrebbe quindi dovuto stabilirlo espressamente
nel permesso accordato.
- 5.1. Per principio, le
opere edilizie realizzate senza permesso in contrasto con il diritto
sostanziale devono essere demolite o rettificate. Eccezioni a questa regola si
giustificano soltanto in applicazione del principio di proporzionalità, ovvero
quando la violazione appare di minima entità e senza importanza per l'interesse
pubblico.
Nella valutazione dell'entità della violazione e
dell'importanza dell'interesse pubblico l'autorità può tenere debitamente conto
della malafede del costruttore ed adottare un metro di giudizio più severo di
quello applicato ai costruttori in buona fede.
5.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
demolizione della tettoia e le rettifiche ordinate dal Dipartimento del territorio
(sgombero dei locali abusivi) fossero sproporzionate. Le ha quindi annullate e
sostituite con una sanzione pecuniaria, rinviando gli atti alle istanze
inferiori per il rilascio del permesso in sanatoria.
Anche se non può essere riformato a causa del divieto sancito
dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, il giudizio governativo non regge alla critica sotto
diversi aspetti.
Lesivo del diritto è anzitutto il rinvio degli atti alle
istanze inferiori ai fini del rilascio del permesso in sanatoria. La violazione
materiale accertata dallo stesso Consiglio di Stato osta insormontabilmente al
rilascio del permesso. Il fatto che le opere abusive non possano essere
demolite o rettificate per motivi di proporzionalità non giustifica il rilascio
di un permesso in sanatoria.
Parzialmente contrarie al diritto appaiono inoltre le
deduzioni operate dal Consiglio di Stato in merito all'adeguatezza delle misure
di ripristino imposte dal Dipartimento del territorio.
In quanto riferito alla tettoia l'ordine di demolizione non
era di certo eccessivo. Né era tardivo come sostengono i ricorrenti: non si può
invero rimproverare all'autorità cantonale di agire contro il principio della
buona fede per aver ordinato la demolizione otto anni dopo la realizzazione
dell'opera. Non essendosene accorta prima, non v'è stata da parte dell'autorità
alcuna tolleranza che permetta ai ricorrenti di invocare con successo il
principio della buona fede per opporsi alla demolizione.
Nella misura in cui era riferito ai locali realizzati
abusivamente (cantina, sauna e camera al 1. piano) l'ordine di ripristino non
appariva d'altro canto sproporzionato. Rinunciando, nonostante l'evidente
malafede dei ricorrenti, ad esigere la demolizione delle opere in muratura l'autorità
aveva già dato ampia prova di moderazione. Fosse dipeso da questo Tribunale,
sarebbe stata ordinata almeno l'erezione di tavolati che rendessero inagibili
la cantina, la sauna e la parte abusiva della seconda camera realizzata al
primo piano.
Contrarie al diritto appaiono infine anche le deduzioni
operate dal Consiglio di Stato in merito al locale disponibile realizzato a PT.
Considerata la sostanziale legittimità dell'uso abitativo di questo vano, su
questo punto il Governo avrebbe dovuto accogliere il ricorso inoltratogli dai
coniugi __________ contro l'ordine di sgombero impartito loro dal Dipartimento
del territorio.
Avendo tuttavia il Consiglio di Stato optato per la sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 44 LE ed essendo questo Tribunale vincolato dal
divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, occorre
necessariamente verificare la legittimità del provvedimento adottato
dall'istanza inferiore.
- 6.1. Giusta l'art. 44 LE,
ove la misura del ripristino di opere abusive risulti impossibile o
sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui
ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica
che può derivare al contravventore (costruttore) dell'opera abusiva.
La sanzione dev'essere pronunciata dal municipio, pena la decadenza,
entro un anno dall'accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci
anni dal compimento dell'opera abusiva: la procedura di ricorso interrompe la
decorrenza dei termini.
6.2. In concreto, la sanzione pecuniaria è stata pronunciata
contemporaneamente all'accertamento giudiziale della violazione materiale posta
in essere dai ricorrenti. Il diritto di infliggerla non è quindi decaduto.
Resta quindi da verificare se sia stata commisurata correttamente.
In sostanza, si tratta di quantificare il vantaggio di natura economica
derivante ai ricorrenti dalle opere realizzate abusivamente.
Il Consiglio di Stato ha considerato che la superficie
abusiva ammontasse a 46.01 e che il vantaggio corrispondesse al valore del
terreno edificabile risparmiato (fr. 210.--/mq con un i.s. di 0.4), dedotte
(proporzionalmente) le spese che i ricorrenti devono ancora sostenere per
allacciare l'edificio alla canalizzazione comunale (fr. 50'340.--).
Anche se opinabile, il metodo applicato è sostenibile. Dato
tuttavia che il locale "disponibile" a PT non è abusivo, la
superficie aggiunta illegittimamente va ridotta da mq 46,01 a mq 20,89
(0,54 x 6,20 x 2 = 6,69; 1,94 x 2,50 = 4,85; 3,74 x 2,50 = 9,35). Parametro,
questo, che applicato al calcolo sviluppato dal Consiglio di Stato porta a
ridurre la sanzione inflitta da fr. 14'568.-- a fr. 6'615.-- (*).
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi parzialmente accolto, riformando il giudizio governativo
impugnato nel senso di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 14'568.-- a fr. 6'615.--.
Dato l'esito, la tassa di giustizia viene compensata con le
ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 LPT; 75 LALPT; 43, 44, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di
Stato è riformata nel senso che la sanzione pecuniaria è ridotta da fr. 14'568.--
a fr. 6'615.-- e la tassa di giustizia annullata.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
(*) Correzioni:
bb) 20,89 : 0,4 = mq 52,225
dd) 210 x 52,225 = fr. 10'967.--
ff) (20,89 x 50'340) : 185.3 = fr. 5'675.--
gg) (10'967 - 5'675) x 1.25 = fr. 6'615.--
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster