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Numero d'incarto:
52.1995.486
Data decisione, Autorità:
01.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00486
DP 216/95
cm
Lugano
1 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Cinzia
Massera
statuendo sul ricorso 29 agosto 1995 di
Contro
la decisione 22 agosto 1995, no. 4330, del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha
approvato i conti consuntivi 1994 del comune;
richiamati gli atti dal Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
con decisione 22 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato
all'unanimità il conto consuntivo 1994 del comune e delle aziende municipalizzate;
che
con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________, che contestava
l'operato della commissione della gestione (a suo avviso superficiale) ed eccepiva
la mancanza di una revisione esterna;
che
contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'emanazione di una "sentenza trasparente";
che,
in sostanza, l'insorgente riprende e sviluppa le censure sollevate senza successo
in prima istanza:
·
le verifiche della commissione della gestione sarebbero carenti
in punto alla voce "imposte";
·
i conti andrebbero sottoposti ad un controllo esterno così come
deciso dal consiglio comunale il 28 giugno 1994;
considerato, in
diritto
che
nella misura in cui nelle domande poste a giudizio dal ricorrente è ravvisabile
una richiesta di annullamento della risoluzione governativa impugnata, il
ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;
che
l'impugnativa, palesemente infondata, può essere evasa sulla base degli atti,
richiamati dal Consiglio di Stato, senza istruttoria (art. 18 PAmm) e senza
scambio di allegati (art. 48 PAmm);
che
le censure sollevate con riferimento all'operato della commissione della gestione
sono infondate; la predetta commissione ha esaminato i conti ed ha allestito il
rapporto prescritto dall'art. 175 LOC;
che,
come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato con argomenti che questo Tribunale
fa propri, nella decisione del Consiglio comunale di approvare i conti sulla
base del rapporto della predetta commissione non è ravvisabile alcuna
violazione del diritto;
che
la decisione 28 giugno 1994 del legislativo di __________, volta ad introdurre
una verifica esterna non si è ancora tradotta in una modifica del regolamento
comunale: anche da questo profilo la risoluzione impugnata regge quindi alle scombiccherate
critiche dell'insorgente;
che
la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 71, 172, 175, 208 LOC; 3, 18, 28, 48,
60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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