AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.447
Data decisione, Autorità:
22.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00447
DP 176/95
Cm
Lugano
22 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretario:
Cinzia
Massera
statuendo
sul ricorso 7 luglio 1995 di
Comune di __________
rappr dallo studio legale __________,
contro
la decisione 20 giugno 1995 del, no. 3443, del
Consiglio di Stato che annulla la decisione 26 aprile 1995 con cui il
municipio di __________ esige l'inoltro di una domanda di costruzione per la
realizzazione della tappa 2 della discarica della __________ da parte dell'__________
(__________);
viste le risposte:
-
12 luglio 1995
del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
-
18 luglio 1995
del Consiglio di Stato;
-
25 luglio 1995
__________ (__________), __________;
preso atto delle osservazioni:
-
3 agosto 1995 del comune di __________;
-
8 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
-
10 agosto 1995
del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
alla domanda
provvisionale presentata dal ricorrente
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
22 maggio 1989 il Gran Consiglio ha approvato il Piano di utilizzazione
cantonale per la discarica della __________ allestito dal Consiglio di Stato in
ossequio al Piano cantonale di risanamento (PCR) del febbraio 1974.
Il PUC in questione destina il
comprensorio della __________, situato tra __________ e __________, alla
realizzazione di un'ampia discarica per rifiuti di classe III di provenienza
del __________.
Il rapporto accompagnante l'atto pianificatorio
precisava che la discarica era destinata al deposito di "rifiuti sia
freschi, sia pretrattati o scorie d'incenerimento, nonché fanghi residui
disidratati di impianti di depurazione" (cfr. rapporto pag. 8 punto 3.1.).
B. Il
9 febbraio 1989 __________ (__________) ha chiesto ai municipi di __________ e
__________ il permesso di costruzione per la discarica della __________.
La relazione tecnica annessa alla
domanda specificava che oggetto di quest'ultima era "la realizzazione
della discarica nella sua globalità e completa di tutte le infrastrutture"
(cfr. relazione citata pag. 5). Indicava inoltre che l'impianto avrebbe potuto
ricevere rifiuti sia freschi, sia pretrattati o scorie d'incenerimento nonché
fanghi residui disidratati di impianti di depurazione (cfr. pag. 7, punto
2.1.). Precisava infine che l'invaso della discarica sarebbe stato preparato a
tappe successive, coincidenti con le previste tappe del colmataggio (pag. 16),
soffermandosi ad illustrare il programma di realizzazione di una tappa 0 (non
figurante sui piani) ubicata presso le opere d'entrata, in prossimità delle
opere di trattamento del percolato (ovvero, più o meno a cavallo del limite fra
la tappa IV e la tappa V).
Con decisioni del 20 ottobre 1989,
del 25 ottobre e del 7 novembre 1989, l'allora Dipartimento delle pubbliche
costruzioni, il municipio di __________ e quello di __________ hanno rilasciato
all'__________ il permesso richiesto. La licenza edilizia rilasciata
dall'esecutivo comunale di __________ avvertiva che "eventuali modifiche
strutturali" comportanti una variante dei piani approvati avrebbero dovuto
essere tempestivamente notificate all'autorità comunale.
C. In
seguito all'entrata in vigore dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS
814.015) che impone di separare i rifiuti freschi dalle scorie, l'__________ ha
studiato una diversa sequenza delle tappe di riempimento della discarica,
prevedendo di continuare il deposito dei primi sul prolungamento della tappa 0
(nuova tappa 1). Al deposito delle sostanze residue sarebbe rimasto riservato
l'invaso a monte della discarica in territorio di __________ (tappa 1 e seg.
secondo la sequenza prevista del 1989). Questa modifica del programma di
sistemazione della discarica ha reso necessaria la formazione di un cunicolo
attraverso il deposito di rifiuti freschi (nuova tappa 1) allo scopo di
assicurare il deflusso delle acque meteoriche provenienti dall'invaso a monte.
Per la realizzazione di questo
cunicolo, ubicato a cavallo del confine fra i comuni di __________ e di
, è stata avviata una procedura di rilascio del permesso di
costruzione, che è sfociata nell'autorizzazione cantonale del 17 marzo 1992 e
nelle licenze edilizie del 10 dicembre 1991 (), rispettivamente del
24 marzo 1992 (__________).
Il cambiamento del programma di
riempimento, concernente in primo luogo il territorio di __________, è stato a
sua volta autorizzato con decisione del 24 aprile 1992 dal municipio di questo
comune. Il provvedimento, non necessario a detta del Dipartimento delle
pubbliche costruzioni, è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con
decisione del 10 luglio 1992 ha respinto l'impugnativa contro di esso
interposta da un opponente.
D. Il
24 marzo 1995 l'ESR ha sottoposto al Dipartimento del territorio il progetto di
massima per una nuova fase di riempimento della discarica (nuova tappa 2), destinata
ad accogliere i rifiuti freschi sino al 2000. Oltre all'approntamento di un
ulteriore settore dell'invaso, l'intervento prevedeva di prolungare di 150 m il
cunicolo realizzato sotto la tappa 1.
Con scritto 30 marzo 1995 il
Dipartimento del territorio ha comunicato all'__________ che quest'opera poteva
essere realizzata senza formalità particolari conformemente alla facilitazione
prevista dall'art. 17 cpv. 2 LE per i progetti dettagliati degli impianti tecnici.
Con decisione 26 aprile 1995 il
municipio di __________ ha contestato quest'assunto dell'autorità cantonale,
esigendo dall'ESR l'inoltro di una domanda di costruzione per la realizzazione
della tappa 2.
E. Con
giudizio 20 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso interposta dall'ESR.
In sostanza, il Governo ha
ritenuto che il permesso rilasciato nel 1989 comprendesse anche le opere
previste per la realizzazione della (nuova) tappa 2.
L'unica modifica sarebbe data dal
prolungamento del cunicolo realizzato sotto la tappa 1. Trattandosi di una
semplice variante di un progetto tecnico, l'opera potrebbe essere realizzata
senza formalità particolari.
F. Contro
il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
ripristino della risoluzione 26 aprile 1994 del suo municipio.
Rievocata la fattispecie,
l'insorgente rileva anzitutto che l'area non ancora utilizzata della discarica
dovrebbe rimanere riservata alle scorie. Il deposito di rifiuti freschi
dovrebbe rimanere circoscritto alle tappe sinora realizzate (tappa 0 e nuova
tappa 1). Nell'estensione dell'area riservata a questo tipo di rifiuti sarebbero
ravvisabili gli estremi del cambiamento di destinazione soggetto a permesso di
costruzione.
L'avvio di una procedura di
rilascio del permesso sarebbe in ogni caso necessaria per la realizzazione del
cunicolo di evacuazione delle acque previsto quale prolungamento di quello già
costruito.
G. All'accoglimento
del ricorso di oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del
territorio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'__________
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, chiedendo in via provvisionale
l'autorizzazione ad iniziare i lavori previsti.
Delle argomentazioni sviluppate
dal resistente si dirà semmai più avanti.
considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 21
LE; 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
- L'impugnativa
può essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Data la natura delle questioni in
contestazione, le prove chieste dal ricorrente (sopralluogo, audizione di
testi!) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Invaso
tappa 2
3.1. Ai fini del giudizio, giova
anzitutto rilevare che oggetto dell'autorizzazione cantonale 20 ottobre 1989 e
delle licenze edilizie 25 ottobre 1989 rilasciate dai municipi di __________ e
di __________ era l'intera discarica di . Con questi provvedimenti
veniva autorizzata la realizzazione della discarica reattore per rifiuti di
classe III prevista dal PUC/. Lo si deduce chiaramente:
-
dalla relazione tecnica annessa alla domanda di costruzione (cfr.
pag. 5: "la realizzazione della discarica in __________, nella sua
globalità e completa di tutte le necessarie infrastrutture, è ora oggetto della
presente domanda di costruzione") e
-
dall'assenza di qualsiasi indicazione intesa a limitare la portata
dei provvedimenti suindicati.
Il permesso comprendeva quindi
l'area di deposito dei rifiuti (invaso), le opere d'entrata, gli edifici e le
installazioni di servizio, gli impianti di trattamento del percolato, le piste
esterne, le dighe e le varie opere di protezione ambientale. Non era limitato
ad una singola tappa, né stabiliva in modo vincolante le singole fasi di
riempimento. Escluso dal permesso era soltanto l'impianto di pretrattamento dei
rifiuti.
D'altro canto il permesso
autorizzava il deposito di tutti i rifiuti della classe III delle direttive dell'UFAFP
allora vigenti, ossia rifiuti freschi o pretrattati, scorie d'incenerimento e
fanghi residui disidratati di impianti di depurazione (cfr. relazione tecnica
pag. 7) senza riservare particolari settori dell'invaso al deposito dell'uno o
dell'altro tipo di rifiuti. Nemmeno la tappa 0 era vincolata al deposito di un
certo tipo di rifiuti. Né un vincolo in tal senso avrebbe potuto essere imposto
in base alle normative allora vigenti. L'unico limite era dato dalla classe di
rifiuti (III) fissata dall'art. 2 NAPUC/__________ tuttora vigente.
3.2. Il 1. febbraio 1991 è entrata
in vigore l'OTR. Il nuovo ordinamento ha fra l'altro introdotto l'obbligo di
separare le sostanze residue (scorie) dagli altri rifiuti della classe III
(cfr. allegato 1 cifra 3 cpv. 2 all'OTR). Conformandosi alle nuove disposizioni,
l'ESR ha aggiornato il programma di sistemazione della discarica, prevedendo di
riservare ai rifiuti freschi un settore (nuova tappa 1) adiacente alla tappa 0
e di confinare le scorie nell'invaso a monte. Per assicurare il deflusso delle
acque meteoriche l'ente resistente ha inoltre previsto di costruire un cunicolo
di evacuazione attraverso la nuova tappa 1.
Dando seguito ad un'analoga
richiesta del municipio di __________, __________ ha inoltrato una domanda di
variante non solo per la costruzione del cunicolo, ma anche per depositare rifiuti
non trattati nel settore suindicato.
Dal profilo della polizia delle
costruzioni e della legislazione sulla protezione dell'ambiente l'avvio di una
procedura di rilascio del permesso di costruzione per depositare rifiuti
freschi in una discarica autorizzata per la sistemazione di rifiuti della
classe III, non era affatto necessario. Anzitutto, perché, per principio, il
nuovo diritto non incide sui permessi in corso di utilizzazione. In secondo
luogo, perché l'obbligo di separare le scorie dai rifiuti freschi, sancito
dall'allegato 1 cifra 3 cpv. 2 OTR, non trovava comunque applicazione,
considerato che sia la tappa 0, sia l'adiacente tappa 1 erano destinate al
deposito di rifiuti non trattati. Un'autorizzazione in variante del permesso di
sistemazione rilasciato all'__________ nel 1989 giusta l'art. 30 LPA avrebbe
semmai potuto apparire necessaria in vista del rilascio dell'autorizzazione di
gestione (cfr. art. 27, 52 e 53 OTR) soltanto nel caso in cui la tappa 1 fosse
stata riservata al deposito di sostanze residue (scorie).
3.3. Del tutto analoga è la
situazione attualmente in esame. Anche la tappa 2, ubicata nell'invaso della
discarica, in contiguità della tappa 1, è infatti destinata al deposito di
rifiuti non trattati. Non richiama quindi l'applicazione del principio della
separazione delle scorie dagli altri rifiuti della classe III introdotto dalla
cifra 3 cpv 2 dell'allegato I all'OTR.
Fatta eccezione del cunicolo per
il deflusso del percolato e delle acque meteoriche, l'ampliamento si colloca
nei limiti del permesso rilasciato all'__________ nel 1989. I lavori di
dissodamento e di costruzione dell'impianto (scavo, drenaggio, impermeabilizzazione)
sono quelli autorizzati. Conforme al permesso iniziale è pure il tipo di rifiuti
che verrebbe depositato (rifiuti freschi, ossia rifiuti della classe III).
Così stando le cose,
ingiustificata appare la richiesta del municipio di __________ in quanto volta
a costringere l'ente resistente ad inoltrare una nuova domanda di costruzione
per la realizzazione della tappa 2.
A torto l'insorgente pretende
l'inoltro di una nuova domanda prevalendosi della descrizione tecnica 6.11.91
allegata alla domanda di costruzione inoltrata per la realizzazione del
cunicolo sotto la tappa 1.
Manifestando in quest'atto
l'intenzione di confinare nelle tappe 0 ed 1 i rifiuti non trattati e di
riservare alle scorie l'invaso della discarica situato a monte, l'ente
resistente non ha sollecitato alcuna decisione dell'autorità comunale di
__________ circa l'ubicazione e la destinazione dei settori di deposito. La
domanda in questione aveva per oggetto soltanto la costruzione del cunicolo di
evacuazione delle acque meteoriche attraverso la tappa 1. Non era quindi
affatto volta a limitare il permesso conseguito dall'ente nel 1989 (cfr.
l'esplicita indicazione in tal senso contenuta nella cifra 6 della stessa
relazione tecnica). Nell'ulteriore deposito di rifiuti freschi non è quindi
ravvisabile alcun cambiamento di destinazione. Oggetto di modifica sono
soltanto le modalità di gestione della discarica.
Riservato l'ulteriore
aggiornamento dell'autorizzazione di gestione (art. 52, seg. OTR), anche da
questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
- Cunicolo
4.1. Giusta l'art. 16 LE, la
pubblicazione dev'essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso
della procedura d'approvazione o successivamente.
Se i progetti rimangono immutati
nelle loro caratteristiche essenziali è applicabile la procedura di notifica;
differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile
non soggiacciono a nessuna formalità.
L'art. 17 LE dispone invece che
concedendo la licenza edilizia l'autorità può precisare, se l'istante ne ha
fatto richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno
presentati più tardi, di regola prima dell'inizio dei lavori.
L'approvazione di tali progetti,
soggiunge l'art. 17 cpv. 2 LE, avviene senza formalità particolari.
4.2. Nel caso in esame, l'autorità
cantonale ha ritenuto che il prolungamento del cunicolo di evacuazione delle
acque meteoriche provenienti dall'invaso a monte della tappa 1 - unica opera
non prevista dal progetto inizialmente approvato - fosse da configurare come
una variante di un progetto tecnico, la cui approvazione non sarebbe soggetta a
particolari formalità.
Contrariamente a quanto assume il
Dipartimento del territorio (Sezione della pianificazione urbanistica) nello
scritto del 30.3.1995, non sono dati i presupposti per far capo all'art. 17 LE.
Il permesso di costruzione rilasciato nel 1989 non contiene infatti alcuna
riserva a favore dell'ulteriore presentazione di progetti dettagliati degli impianti
tecnici.
Applicabile alla fattispecie è
comunque l'ordinamento delle varianti retto dall'art. 16 LE: l'opera configura
infatti una modifica del progetto approvato nel 1989. Resta quindi da stabilire
se si tratti di una variante approvabile senza particolari formalità in quanto
comportante "differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente
ammissibile" o se invece costituisca una modifica soggetta quantomeno alla
procedura della notifica.
A favore della prima ipotesi
depone il fatto che l'opera in contestazione non è altro che il prolungamento
logico e necessario del cunicolo già realizzato sotto la tappa 1: a favore
della seconda soluzione militano invece gli altri aspetti, riferiti
all'importanza dell'opera, sia dal profilo dei costi (oltre 1 mio di fr.), sia
dal profilo delle dimensioni (oltre 100 m), sia dal profilo del buon funzionamento
dell'intero impianto. Aspetti, quest'ultimi, che, prevalendo sul primo, rendono
necessario l'avvio di una procedura di rilascio dell'autorizzazione di
sistemazione (art. 30 LPA e 24 OTR) quantomeno nella forma della notifica.
-
In
esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente
accolto, annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la
decisione 26 aprile 1995 del municipio di __________ nella misura in cui esige
l'avvio di una procedura di rilascio del permesso per la costruzione del
cunicolo che assicura il deflusso delle acque meteoriche attraverso le tappe 1
e 2 della discarica della __________.
-
Il
presente giudizio di merito rende superflua una decisione sulle domande provvisionali.
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e si ritengono compensate
le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 30 LPA; 25, 27, 52, 53 OTR; 16, 17, 21
LE 1991; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20
giugno 1995 del Consiglio di Stato, no. 3443, è annullata e riformata nel senso
che:
1.2. la decisione 26
aprile 1995 del municipio di __________ è confermata limitatamente alla
richiesta di inoltro di una domanda di variante per al costruzione del cunicolo
per il deflusso delle acque meteoriche attraverso la tappa 2.
-
Non
si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Le
ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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