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Numero d'incarto:
52.1995.414
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00414
DP 164/95
cm
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 giugno 1995 di
contro
la
decisione 31 maggio 1995 (no. 3020) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso 11 aprile 1995 dell'insorgente avverso la licenza edilizia 14
marzo 1995 rilasciata dal municipio di __________ a favore di __________ per
l'ampliamento dell'abitazione sita al mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
23
giugno 1995 di __________;
-
30
giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
-
3
luglio 1995 del Consiglio di Stato e del Municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7 febbraio 1995
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione
per l'ampliamento della sua casa di abitazione sita al mappale no. __________
di __________;
che alla domanda, pubblicata dal 17 febbraio al 3 marzo 1995,
si é opposto il qui ricorrente, proprietario di un fondo sito nelle immediate
vicinanze, contestando l'applicabilità delle norme incluse nella nuova variante
di PR siccome contro la stessa egli ha interposto ricorso al Tribunale
cantonale della pianificazione;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 14/28 marzo 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta;
che con giudizio 31 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento respingendo l'impugnativa contro di esso interposta
dall'opponente;
che avverso il predetto giudizio governativo il ricorrente é
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo all'appoggio di argomentazioni
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, il Municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza edilizia,
postulando il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43,
46 Pamm): il ricorso é dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm);
che nel proprio assunto ricorsuale l'insorgente non censura
la risoluzione impugnata bensì fornisce una sorta di "delucidazione"
sui motivi che lo hanno indotto a formulare opposizione alla domanda di
costruzione inoltrata dal resistente __________, riconoscendo altresì che la
"futura costruzione non porta conseguenze a nessuno, specialmente a
me";
che così stando le cose la risoluzione governativa deve
essere confermata e l'impugnativa respinta;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
Per
questi motivi,
visti gli art.21 LE; 3, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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