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Numero d'incarto:
52.1995.389
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00389
DP 141/95
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 24 maggio 1995 di
contro
la decisione 10 maggio 1995 (no. 70/95) del
Dipartimento delle istituzioni che annulla il divieto d'accesso pronunciato
dall'insorgente nei confronti di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
con scritto 14 novembre 1994, , titolare nonché gerente dell' ""
a __________, ha diffidato __________, con effetto immediato, dall'accedere al
suo locale per diversi motivi:
"(...) che vanno dalle
minacce, agli insulti, alle frasi ingiuriose, ad atti di tentata violenza.
Tutto questo diretto ad altri clienti ed al sottoscritto. Da ultimo in rifiuto
di pagare la dovuta tassa di gioco dopo aver utilizzato per oltre un'ora e
mezza un viale di bocce senza permettere ad altre persone paganti di poter
entrare."
che
__________ con lettera 20 marzo 1995 ha sottoposto la vertenza alla competente
autorità dipartimentale contestando la legittimità del divieto;
che,
esperita una breve istruttoria, il Dipartimento delle istituzioni con decisione
10 maggio 1995 ha annullato la controversa diffida;
che,
in sostanza, l'autorità dipartimentale ha ritenuto che nel caso di specie non
fossero dati gli estremi per considerare __________ persona
"indesiderabile" ai sensi dell'art. 38 LEP;
che
con il presente gravame il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo postulando l'annullamento della premessa pronuncia e la conferma
della censurata diffida;
che,
in sostanza, il ricorrente rimprovera all'autorità dipartimentale di aver
accertato la fattispecie in modo incompleto. A tale proposito produce alcune
dichiarazioni dattiloscritte, redatte in parte in prima persona ed in parte a
nome di testimoni e da questi sottoscritte, attestanti episodi in cui il
__________ avrebbe assunto atteggiamenti riprovevoli all'interno del suo
locale;
che
il resistente postula la reiezione del gravame contestando il fondamento delle
allegazioni ricorsuali e ricordando di aver sempre assunto un comportamento ineccepibile
all'interno del locale come pure sul viale durante il gioco delle bocce;
che ad analoga conclusione giunge
anche il Dipartimento chiedendo la conferma della risoluzione impugnata;
Considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile
in ordine giusta l'art. 60 LEP;
che l'art. 38 LEP (122 RLEP)
sancisce il principio generale della libertà di accesso negli esercizi
pubblici;
che tale principio soffre tuttavia
di alcune eccezioni, fra queste la facoltà per il titolare, rispettivamente il
gerente, di allontanare dall'esercizio pubblico (o vietare loro l'ingresso)
quelle persone da lui "ritenute indesiderabili per fondate ragioni"(art.
38 LEP, 123 e cpv. 1 RLEP);
che il provvedimento di divieto
deve essere motivato per iscritto all'interessato che ne fa richiesta. Se vi é
contestazione questa deve essere sottoposta all'Ufficio permessi e passaporti
(in seguito: Ufficio) che la dirime dopo aver accertato i fatti (art. 123 cpv.
2 e § RLEP);
che per costante giurisprudenza
viene considerato "indesiderabile per fondati motivi" colui che,
senza cagionare scandalo, provocare disordine o essere colpito da divieto
d'ingresso, crea nondimeno con il suo comportamento una situazione oggettivamente
insostenibile per il titolare della patente o per il gerente: ad esempio assumendo
reiteratamente un comportamento inurbano, rifiutandosi di pagare la consumazione,
perturbando direttamente o indirettamente con atti chiaramente provocatori o
espressioni sconvenienti la tranquillità dell'esercizio pubblico (cfr. STA 30
maggio 1980 in re A.);
che dagli atti risulta che
l'Ufficio ha raccolto solamente la testimonianza del signor __________, mentre
il ricorrente é stato sentito solo telefonicamente;
che oltre a ciò non risulta che
l'Ufficio abbia intrapreso alcunché per accertare i fatti alla base del
contestato provvedimento di divieto, disattendendo alle proprie incombenze (art.
123 § RLEP)
che nel caso di specie non v'é chi
non veda come la materia del contendere necessiti di un'accurata istruttoria al
fine di verificare l'attendibilità delle motivazioni addotte dal ricorrente e
quindi pronunciarsi con cognizione di causa sulla legittimità della diffida;
che la sola audizione
dell'interessato (quella telefonica del ricorrente é da considerarsi irrita)
manifestamente non basta, come neppure sono sufficienti le dichiarazioni
prodotte dal ricorrente rispettivamente dal resistente __________, le stesse
necessitando di un verifica imparziale da parte dell'Ufficio;
che in siffatte evenienze, non
essendo compito specifico di questo Tribunale quello di porre rimedio alle
lacune istruttorie poste in essere dall'autorità dipartimentale, il ricorso va
accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore,
affinché accertata la fattispecie in modo completo, statuisca nuovamente sul
gravame (art. 65 PAmm);
che dato l'esito, si prescinde
dall'applicazione di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 60 LEP; 122, 123 RLEP; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65, PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10
maggio 1995 del Dipartimento delle istituzioni é annullata.
1.2. gli atti sono
rinviati al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, per
nuova decisione.
-
Non
si prelevano né spese, né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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