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Numero d'incarto:
52.1995.37
Data decisione, Autorità:
31.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00037
DP 236/94
cm
Lugano
31 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 29
agosto 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 luglio 1994, del Consiglio di Stato, no. 6081, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
6 ottobre 1992 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di ordinare
a __________ ed __________ di rettificare l'altezza della casa d'abitazione
costruita in località __________ (part. no. __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
-
6
settembre 1994 del comune di __________;
-
6
settembre 1994 del Consiglio di Stato;
-
13
settembre 1994 di __________, e __________;
letti ed
esaminati gli atti;
esperito un sopralluogo;
ritenuto, in fatto
che il 19 ottobre 1990 il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ e ad __________ il permesso di costruire una casa
d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. no. __________ e
__________ RFD; zona R 2P); in pari tempo ha respinto l'opposizione della
vicina qui ricorrente, proprietaria della part. no. __________ RFD, situata a
valle dei fondi dedotti in edificazione;
che il progetto in contestazione prevedeva di
realizzare un edificio strutturato su due livelli abitabili, appoggiati verso
valle, su un'autorimessa interrata, sporgente 3 m oltre il filo della facciata
sovrastante: l'altezza complessiva dello stabile, su questo versante, era
indicata in m 8.31 (m 2.50 dell'autorimessa + m 5.81 dei piani
superiori);
che nell'ambito di un'azione promossa dai resistenti
contro la ricorrente davanti al Pretore di Locarno Campagna, le parti hanno
sottoscritto una transazione giudiziale, in virtù della quale i resistenti si
impegnavano ad eliminare la sporgenza dell'autorimessa interrata, arretrandone
la facciata visibile in modo da allinearla sulla facciata dell'edificio
sovrastante e da staccarla di 3 m dal confine verso il fondo della ricorrente;
questa si impegnava, dal conto suo, a ritirare il ricorso davanti al Consiglio
di Stato;
che alla transazione era annesso un piano che
riproduceva le modifiche sopra descritte senza indicare alcuna misura
all'infuori della distanza di 3 m della facciata S dal confine fra i fondi
delle parti in lite;
che dal profilo dell'altezza la facciata S
dell'edificio è rimasta invariata; da questo punto di vista, la riproduzione
grafica del piano suddetto coincide con quella del piano su cui si fondava la licenza
19 ottobre 1990 in contestazione davanti al Consiglio di Stato;
che sulla base della predetta transazione l'autorità
cantonale ha quindi stralciato il ricorso di __________;
che il 14 gennaio 1991 i resistenti hanno notificato
al municipio la variante concordata con la ricorrente in sede di transazione
giudiziale: il piano allegato alla notifica indicava che la facciata S
dell'edificio sarebbe stata alta m 8.20, l'altezza dell'autorimessa
integrata nell'edificio sovrastante era indicata in m 3.15;
che la variante, pubblicata all'albo e notificata
alla ricorrente, non ha suscitato alcuna opposizione; il 1° febbraio 1991 il
municipio ha quindi rilasciato la licenza richiesta;
che il 13 agosto 1992, a lavori ultimati, __________
ha chiesto al municipio di verificare l'altezza del fabbricato; da un primo accertamento,
l'altezza è risultata di m 8.35 (8.33 secondo ulteriori
controlli);
che considerata l'esiguità del sorpasso, con
decisione 6 ottobre 1992 il municipio si è rifiutato di dar seguito alle
sollecitazioni dell'insorgente volte all'emanazione di un ordine di rettifica;
che con giudizio 5 luglio 1994 il Consiglio di Stato
ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da __________;
che contro il predetto giudizio la soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando che venga fatto ordine al municipio di __________
di promuovere un'azione di ripristino ed un procedimento contravvenzionale nei
confronti dei resistenti;
che secondo la ricorrente la transazione stipulata
davanti al Pretore avrebbe previsto di arretrare di 3 m anche la facciata S
dell'edificio principale; l'altezza dell'edificio dovrebbe inoltre tener conto
del dislivello di 40 cm che intercorre tra il piede della facciata S ed il
confine; la difformità (0,13 cm) sarebbe comunque rilevante perché le imporrebbe
il rispetto di una maggior distanza dal confine;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato, il municipio di __________ e i resistenti __________ con
argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
Considerato, in diritto
che in quanto postulante l'adozione di provvedimento
di ripristino il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 49
e 57 LE 1973, applicabili alla fattispecie in forza dell'art. 52 LE;
che irricevibile è invece la richiesta di avviare un
procedimento contravvenzionale: in simili procedimenti, al terzo denunciante
non competono infatti diritti di parte (cfr. STA 3.4.94 fra le stesse parti);
che la demolizione o la rettifica di opere eseguite
senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto presuppone -
notoriamente - l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio,
ovvero di un abuso non sanabile mediante rilascio di un permesso a posteriori;
che nella zona R 2P l'altezza delle costruzioni è
limitata a m 7.50; per la creazione di accessi ad autorimesse o a depositi
sotterranei è inoltre concesso un supplemento di altezza di m 1 su una
lunghezza pari al massimo a 50 % della lunghezza della facciata;
che nel caso concreto l'altezza della facciata S
prevista dai progetti approvati dal municipio il 19 ottobre 1990 (8.31),
rispettivamente il 1. febbraio 1991 (8.20) non è conforme alla suddetta
normativa, perché, estendendosi a tutta la lunghezza, supera il limite
prescritto per la concessione dell'abbuono;
che i resistenti sono nondimeno in possesso di due
licenze edilizie che li abilitano ad edificare uno stabile altro m 8.31,
rispettivamente m 8.20; la prima licenza del 19 ottobre 1990, con le
modifiche apportate in sede della transazione giudiziale di cui si è detto in
narrativa, è in effetti cresciuta in giudicato a seguito del ritiro del ricorso
inoltrato da __________ davanti al Consiglio di Stato; la seconda licenza del
- febbraio 1991 è invece cresciuta in giudicato contestualmente al suo
rilascio per assenza di opposizione;
che la violazione materiale imputabile ai resistenti
è quindi di 2 cm, per rapporto alla prima licenza, e di 13 cm per
rapporto alla seconda;
che irrilevanti sono al riguardo le contestazioni che
la ricorrente solleva con riferimento all'ubicazione del fabbricato rispetto al
confine fra i fondi delle parti;
che infondate sono invece le censure sollevate in
relazione al dislivello di 40 cm che intercorre fra il piede della facciata S
ed il suddetto confine: determinante, in base all'art. 13 LE 1973 (= 40 cpv. 1
LE 1991), è il livello del terreno sistemato ai piedi della facciata;
che nell'ipotesi più sfavorevole ai resistenti il
sorpasso di altezza denunciato dalla ricorrente (13 cm) non giustifica
l'adozione di provvedimenti di rettifica;
che per il principio di proporzionalità, violazioni
minime, senza rilevanza per l'interesse pubblico giustificano l'adozione di misure
di ripristino soltanto se ledono l'interesse del vicino;
che, in concreto, la difformità lamentata dalla
ricorrente non lede l'interesse pubblico e non pregiudica nemmeno l'interesse
della ricorrente; data l'ubicazione della casa della ricorrente (a valle ed a S
dello stabile dei resistenti), il sorpasso non limita infatti né l'insolazione,
né la vista; tanto meno la costringe a rispettare una maggior distanza dal
confine in caso di riedificazione del suo fondo;
che, così stando le cose, il rifiuto del municipio di
promuovere un'azione di ripristino nei confronti dei resistenti merita di
essere confermato;
che il ricorso va quindi respinto addebitando
all'insorgente la tassa di giustizia e congrue ripetibili;
visti gli art. 49, 57 LE
1973; 52 LE 1991 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31 , 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) è a
carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) ai
resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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