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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.362
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00362
DP 122/95
leo
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 maggio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei
permessi e dei passaporti (no. 5/95) che nega all'insorgente il permesso di
esporre un pannello pubblicitario a __________, in __________;
vista la risposta 29 maggio 1995 del
Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 25
aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alla __________ il
permesso di esporre un pannello pubblicitario (cm 271,5 x 128) a doppia
facciata in via __________ a __________, sul mappale no. __________ RFD di
proprietà , in prossimità dell'intersezione con via "",
ravvisando in esso un potenziale pericolo per la sicurezza del vicino incrocio;
che la __________ ha
impugnato la predetta risoluzione dipartimentale davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
dell'autorizzazione richiesta;
che l'insorgente nega che
il controverso impianto pubblicitario possa in qualche modo pregiudicare la
sicurezza della circolazione, adducendo sostanzialmente che:
. la
sicurezza della circolazione é già garantita dalla velocità ridotta imposta
agli utenti dalla presenza della vicina rotonda,
. la
visuale per gli utenti che da via "__________" si immettono sulla
cantonale non verrebbe limitata più di quanto già non lo sia attualmente a
causa della presenza di alcuni box;
. la
censurata risoluzione dipartimentale disattende i principi di adeguatezza e di
proporzionalità;
che all'accoglimento del
ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni che postula la conferma
della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà,
all'occorrenza, nei considerandi che seguono;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo ben nota allo
scrivente Tribunale la situazione dei luoghi;
che giusta l'art. 4 LIns,
le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla
sicurezza della circolazione;
che la pubblicità stradale
é regolata dagli art. 95 segg. OSS;
che l'art. 96 OSS vieta la
pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada,
cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia
a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCS);
che il controverso
pannello pubblicitario verrebbe esposto su di un sedime privato in via
__________ a __________ all'angolo con via "__________", tra la
carreggiata e una costruzione adibita a box, posta parallelamente alla strada
cantonale e meglio come risulta dalla documentazione fotografica annessa
all'istanza;
che, contrariamente a
quanto sostenuto dall'insorgente, la posa del suddetto impianto pubblicitario
nelle modalità definite dalla relativa istanza, contribuirebbe senz'altro a ridurre
la visuale agli utenti di via "__________" che si immettono sulla
cantonale;
che tuttavia tale
inconveniente può essere facilmente emendato applicando il pannello
pubblicitario a ridosso della retrostante costruzione (box), la cui facciata,
sprovvista fra l'altro di aperture, ben si presta a tale scopo;
che nei limiti testé
descritti il ricorso va quindi accolto e il provvedimento dipartimentale,
siccome lesivo del diritto, annullato. Gli atti vengono pertanto rinviati
all'autorità cantonale, affinché rilasci all'insorgente il permesso di esporre
l'insegna alle condizioni menzionate;
che le ripetibili seguono
la soccombenza;
visti gli art. 6 LCS; 95 e seg. OSS; 4, 17 LIns; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 25 aprile 1995 del
dipartimento delle istituzioni (n. 5/95) é annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
dipartimento affinché, alle condizioni indicate, rilasci all'insorgente il permesso
di esporre l'insegna pubblicitaria.
- Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia.
3.- Lo Stato rifonderà
all'insorgente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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