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Numero d'incarto:
52.1995.36
Data decisione, Autorità:
31.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00036
DP 309/94
leo
Lugano
31 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 28
ottobre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (n.
8847) che evade a' sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 25 luglio 1994 con cui il Municipio di __________
rilascia a __________ il permesso di riattare uno stabile situato nel nucleo
del paese (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
4 novembre
1994 del Municipio di __________;
-
14
novembre 1994 di __________;
-
15
novembre 1994 del Consiglio di Stato;
-
16
novembre 1994 del Dipartimento del territorio;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 29 aprile 1994 __________ ha chiesto al
Municipio di __________ il permesso di ristrutturare e riattare uno stabile
abitativo situato nel nucleo del paese (part. n. __________ RF); l'intervento
prevedeva fra l'altro di realizzare un balcone di m 1 x 1,70 e di ingrandire
due finestre sulla facciata N;
che la domanda è stata avversata dal ricorrente,
proprietario di fondi situati nel raggio di 30 m dallo stabile dedotto in
riattazione;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 25 luglio 1994 il Municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola alla condizione che la facciata a N fosse in
pietra a vista e quella a S intonacata;
che con giudizio 12 ottobre 1994 il Consiglio di
Stato ha confermato la licenza subordinandola alla condizione che i serramenti
esterni venissero realizzati in legno naturale o verniciato (con l'obbligo di
sottoporre preventivamente al municipio i relativi campioni);
che il Governo ha in sostanza ritenuto che le
modifiche previste sulla facciata N non violassero le prescrizioni dell'art. 36
NAPR, disciplinante l'edificazione nella zona del nucleo;
che contro questo giudizio il soccombente insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato
assieme alla controversa licenza;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede
le censure sollevate senza successo in prima istanza; la formazione di un
piccolo balcone e l'ingrandimento di due aperture sulla facciata N
disattenderebbero, a suo avviso, le caratteristiche strutturali e tipologiche
esistenti;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il
Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed il beneficiario della licenza
con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
che delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà
per quanto necessario nei seguenti considerandi;
che con le conclusioni le parti si sono confermate
nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è pacificamente data dall'art. 21 LE;
che il ricorrente, domiciliato a __________, non
dispone per contro della legittimazione a ricorrere;
che in quanto proprietario di fondi non confinanti
(part. n. __________ e __________ RF), discosti da quello dedotto in
edificazione, l'insorgente non appartiene infatti a quella limitata e
qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata con
l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto
ed intenso; al riguardo basta considerare che lo stabile del resistente non è
nemmeno visibile dai fondi dell'insorgente;
che la semplice notifica dell'avviso di pubblicazione
della domanda di costruzione non impone ancora di riconoscergli la potestà
ricorsuale; l'obbligo di notificare l'avviso di pubblicazione ai proprietari
noti che si trovano nel ragione di 30 m dalla costruzione sancito dall'art. 6
cpv. 3 LE 1991 (nella versione in vigore sino al 15 marzo 1995) non istituisce
una presunzione in favore del riconoscimento della legittimazione attiva;
che già per questo motivo, il ricorso, di per sé
tempestivo, va dichiarato irricevibile;
che, abbondanzialmente, si può comunque rilevare che
l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta anche nel merito siccome
destituita di qualsiasi fondamento;
che le doglianze sollevate dall'insorgente in
relazione al mancato esperimento del sopralluogo da parte del Consiglio di Stato,
quand'anche fossero fondate, sarebbero in effetti superate dalla visita in
luogo esperita da parte di questo Tribunale;
che nel merito va invece rilevato che l'art. 36 cifra
2 NAPR di Carabietta nella zona del nucleo ammette "nuove costruzioni, ricostruzioni,
riattamenti o trasformazioni a condizione che si rispettino le caratteristiche
strutturali e tipologiche preesistenti";
che, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato,
la norma è volta a preservare l'identità del nucleo mediante l'imposizione di
vincoli di natura estetica che riservano all'autorità comunale un significativo
margine discrezionale; margine che le autorità di ricorso sono tenute a
rispettare, limitandosi a censurare unicamente quelle decisioni che violano il
diritto sotto il profilo dell'abuso di potere;
che nel caso in esame la decisione del municipio di
autorizzare la formazione di un minuscolo balcone sulla facciata N non procede
da un esercizio abusivo del potere discrezionale che l'art. 36 cifra 2 NAPR gli
riserva; il fatto che simili balconi vengano solitamente realizzati sulla
facciata S degli edifici non basta a far apparire insostenibile il
provvedimento censurato, il manufatto non si pone peraltro in contrasto né con
le caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici circostanti, né con
quelle specifiche dello stabile del resistente;
che altrettanto infondate sono le censure che
l'insorgente solleva in relazione all'ingrandimento di due aperture sulla
facciata N del medesimo stabile; si tratta di un intervento di riordino formale
dell'espressione architettonica di questa facciata che contrariamente a quanto
assume l'insorgente, non banalizza per nulla l'aspetto esterno dell'edificio:
anche da questo punto di vista le deduzioni del Consiglio di Stato sfuggono
quindi palesemente alla critica del ricorrente;
che l'esecuzione in mattoni anziché in pietra viva
dell'appoggio del nuovo tetto sulla facciata N costituisce una difformità che
esula dai limiti del presente giudizio; spetterà semmai all'autorità comunale
porvi rimedio;
che, così stando le cose, la decisione governativa
impugnata, immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
Per questi
motivi;
visti gli art. 21 LE, 36 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento)
sono a carico del ricorrente che rifonderà al resistente fr. 1'200.-- (milleduecento)
a titolo di ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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