AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.355
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00355
DP 116/95
cm
Lugano
25 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 1995 del
rappresentato dal municipio
e patrocinato dall'avv. __________;
contro
la risoluzione 28 marzo 1995 (n. 1906) con cui il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 7 febbraio 1994 della comunione
ereditaria __________ e __________ avverso la fattura emessa il 21 gennaio
1994 dal municipio di __________ per il pagamento del contributo di miglioria
imposto dal comune alla ricorrente quale proprietaria del mapp. __________ di
quel comune relativamente alla sistemazione della strada __________, di fr.
2'944,40;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il comune di __________
ha proceduto, negli scorsi anni, alla costruzione della strada di quartiere
__________. Per detta opera il comune ha inoltre proceduto all'imposizione di
contributi di miglioria. Il prospetto dei contributi é stato pubblicato nel
periodo 14 febbraio/14 marzo 1992. Tra gli interessati al prelievo figurava
anche la comunione ereditaria __________ e __________, proprietaria del mapp.
__________, che é stato imposto dal municipio per fr. 7'113.--. Con reclamo 2
marzo 1992 la predetta comunione ereditaria ha sollecitato la ricalcolazione
del contributo, poiché questo non teneva conto del fatto che il mapp.
__________ era stato frazionato e, in parte, venduto a terzi. L'8 marzo 1993 il
municipio ha pertanto notificato alla reclamante il nuovo contributo, di fr. 2'944,40,
riferito alla porzione del mapp. __________ che era rimasta in sue mani.
b) Accogliendo i ricorsi di alcuni proprietari, con sentenze
23 luglio 1993 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina
ha annullato i contributi di miglioria imposti agli stessi per la costruzione
della strada __________. Il Tribunale ha considerato che il diritto di
imposizione del comune fosse perento, poiché la pubblicazione del prospetto dei
contributi aveva avuto luogo ad oltre tre anni dal compimento dell'opera:
termine massimo per procedere a tanto fissato all'art. 14 dell'or abrogata LCMI
dell'8 marzo 1971.
B. a) Il 21 gennaio 1994 il
municipio di __________ ha trasmesso alla resistente la fattura per il
pagamento del contributo ricalcolato, di fr. 2'944,40, con annesso il bollettino
di versamento.
b) La comunione ereditaria __________ ha impugnato quella
comunicazione municipale con ricorso 7 febbraio 1994 al Consiglio di Stato, al
quale ha domandato di annullare il contributo dalla stessa dovuto al comune: e
questo facendo riferimento ai giudicati del Tribunale d'espropriazione 23
luglio 1993.
c) Il Consiglio di Stato ha accolto il gravame con
risoluzione 28 marzo 1995. Ammessa la ricevibilità dello stesso (consid. 4), esso
ha pregiudizialmente accertato che la decisione municipale di pubblicazione del
prospetto dei contributi di miglioria nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992
fosse nulla (consid. 6 e 7). Esso ha di conseguenza annullato il contributo
dovuto dall'insorgente al comune di __________ per l'opera in discussione (consid.
8 e dispositivo n. 1). Poiché anzi a questo punto l'intera procedura doveva
essere considerata nulla, il Consiglio di Stato ha anche sancito l'obbligo per
il comune di restituire i contributi incassati, integrati degli interessi, a
tutti i proprietari colpiti dal prelievo (consid. 8 e dispositivo n. 2).
C. Con ricorso 2 maggio 1995 il
comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa predetta, della quale chiede l'annullamento. Esso
contesta la competenza del Consiglio di Stato ad occuparsi della vertenza, la
conclusione secondo cui la decisione municipale di pubblicare il prospetto dei
contributi di miglioria fosse nulla, infine l'estensione dell'oggetto della
lite all'intera procedura di prelievo di contributi di miglioria. Il ricorrente
si duole inoltre di una grave lesione della sua autonomia, di un arbitrio
commesso da parte dell'autorità governativa e, per quanto concerne l'estensione
dell'oggetto della lite, di una lesione del suo diritto di essere sentito.
Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per
conto di quest'ultimo, e la comunione ereditaria __________ e __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
- a) Come risulta dall'esposizione
dei fatti, il Consiglio di Stato non si é limitato ad annullare il contributo
di miglioria dovuto dalla resistente al comune relativo al mapp. __________,
così come da questa sollecitato (dispositivo n. 1), ma ha anche sancito l'obbligo
di restituzione del comune di tutti i contributi incassati per la costruzione
della strada __________ (dispositivo n. 2). La determinazione di quell'obbligo,
che andava ben oltre l'oggetto della lite sottopostagli con ricorso 12 febbraio
1994, può quindi essere stata ordinata dal Governo nell'esclusivo ambito dello
svolgimento delle sue funzioni di autorità di vigilanza sui comuni ai sensi
degli art. 194 segg. LOC. Orbene, le decisioni rese dal Consiglio di Stato in
tale veste sono definitive (art. 207 LOC; inoltre alle precisazioni di cui in
RDAT I-1992 N. 5, pag. 18). Per questo motivo il gravame del comune si appalesa
irricevibile nella misura in cui é volto a contestare il dispositivo n. 2 della
risoluzione governativa 28 marzo 1995. Di questo fatto é del resto ben in
chiaro lo stesso comune, il quale nel suo ricorso ha preannunciato la parallela
presentazione di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale su questo
aspetto della lite.
b) La competenza del Tribunale ad occuparsi del gravame é invece
data nella misura in cui il Consiglio di Stato ha fondato (seppur erroneamente,
come si vedrà) la sua competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1 LOC, giusta il
quale contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di
Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Il ricorso é per il rimanente tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Esso é dunque ricevibile
in ordine e può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il comune contesta in
primo luogo la competenza del Consiglio di Stato ad occuparsi della lite sorta
a seguito della trasmissione alla resistente da parte del municipio della
fattura 21 gennaio 1994 ed annesso bollettino di versamento per il pagamento
del contributo di miglioria.
2.2. Come già é stato ricordato poco sopra, contro le
decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 208
cpv. 1 LOC). Con il termine di decisioni si intendono quegli atti d'imperio che
toccano la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o
tollerare alcunché o che regolino altrimenti d'autorità, con carattere
vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del
cittadino con l'ente pubblico (cfr. DTF 114 Ia 463; RDAT I-1991 N. 20; II-1991
N. 8 consid. 2a; 1986 N. 28; STA inedite 1 aprile 1993 in re comune di C. e 29
luglio 1993 in re patriziato di C., consid. 2.1.). Nel concreto caso l'obbligo
contributivo della comunione ereditaria __________ e __________, nella sua
qualità di proprietaria del mapp. __________, relativamente alla costruzione
della strada __________ é stato fissato in un primo tempo tramite la pubblicazione
del prospetto dei contributi, la quale ha avuto luogo nel periodo 14
febbraio/14 marzo 1992; esso é stato successivamente corretto da parte del
municipio il quale, accogliendo la richiesta di ricalcolazione del tributo a
dipendenza del frazionamento del fondo formulata dalla resistente in sede di
reclamo, ha notificato a quest'ultima l'8 marzo 1993 l'importo corretto del
contributo. Importo che la comunione ereditaria __________ e __________ non ha
impugnato, permettendo con ciò la sua crescita in giudicato. La fattura
staccata dal municipio di __________ nei confronti della resistente il 21 gennaio
1994 non costituiva invece una decisione nel senso sopradescritto: essa non
determinava infatti l'obbligo contributivo della stessa nei confronti del
comune, poiché questo sussisteva già a pieno titolo. La fattura in discussione
costituiva pertanto semplicemente un primo passo del municipio per incassare
(non per accertare) quanto spettava al comune. In difetto di una decisione ai
sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC, il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto
dichiarare irricevibile il gravame 7 febbraio 1994 della comunione ereditaria
__________ e __________. Né sana questo difetto la circostanza secondo cui il
Consiglio di Stato sia addivenuto alla conclusione secondo cui il prospetto dei
contributi doveva essere considerato nullo. L'accertamento di tale nullità non
restituiva infatti al Governo quella competenza a decidere il gravame 7
febbraio 1994, che gli faceva invece difetto, tanto meno se esso veniva
effettuato a semplice titolo pregiudiziale. Detto accertamento spettava infatti
semmai in sede di ricorso - e fatto salvo l'aspetto della presente lite
che interessa la vigilanza sui comuni, sottratto alla verifica di questa Corte
- all'autorità (di ricorso) competente a decidere il merito della controversia,
ossia al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che
poteva essere chiamato a giudicare sia dietro gravame della resistente al
momento della determinazione del contributo posto a sua carico da parte del
municipio (art. 13 cpv. 2 e 3 LCMI 1990; 16 cpv. 1 LCMI 1971) sia, in seguito,
dietro impugnativa - sempre da formularsi dalla resistente - volta a censurare
la reiezione da parte del municipio di una eventuale domanda delle stessa
tendente a far constatare la nullità del prelievo, ed in particolare del
prospetto dei contributi, per quanto la concerneva (cfr. art. 41 seg. PAmm).
Dichiarando invece ricevibile il gravame ed entrando nel merito dello stesso il
Consiglio di Stato ha violato il diritto ed il suo giudizio, su questo punto,
deve essere annullato (cfr. sentenze inedite TCA 1 aprile 1993 in re comune di
C.; 29 luglio 1993 in re D., consid. 2.2., e patriziato di Colla, consid.
2.2.).
-
Sulla scorta di quanto
precede, nella misura in cui é ricevibile, il ricorso deve essere accolto e il
dispositivo n. 1 della risoluzione governativa impugnata deve essere annullato.
-
Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono compensate (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 4, 18, 41, 42,
43, 46 PAmm, 208 LOC, 14 e 16 LCMI 1971, 13 LCMI 1990
dichiara e pronuncia:
- Nella
misura in cui é ricevibile, il ricorso é accolto.
§. Il dispositivo n.
1 della risoluzione governativa 28 marzo 1995 (no. 1906) é annullato.
-
Non
si preleva una tassa di giudizio. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster