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Numero d'incarto:
52.1995.354
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00354
DP 115/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio
1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n.
1924) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione
23 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ ha negato loro il
permesso di costruire un nuovo deposito/ripostiglio accanto alla loro casa di
vacanza, fuori della zona edificabile (part. n. __________RFD);
viste le risposte:
-
10 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
-
11 maggio 1995 del municipio di __________;
-
16 maggio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel 1984 __________ ha
reso abitabile un piccolo rustico (m 5 x 7), situato in località __________
(part. no. __________RF), fuori della zona edificabile: l'edificio è stato dotato
di acqua corrente, servizi igienici e cucina;
che senza particolari formalità, il 5 maggio 1994 il
municipio di __________ ha autorizzato __________ e __________, nuovi
proprietari dell'edificio, a demolire e ricostruire un piccolo deposito/ripostiglio
addossato al muro N dell'edificio;
che __________ e __________ hanno realizzato un
manufatto di dimensioni maggiori di quello demolito;
che il 29 agosto 1994 gli stessi ricorrenti hanno
chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria per la "formazione di un
nuovo deposito, di m 6,25 x 2,50, adiacente alla costruzione esistente";
in realtà, già a quel momento, i ricorrenti intendevano ampliare la loro casa
di vacanza, rendendo abitabile il locale deposito;
che con decisione 23 dicembre 1994 il municipio di
__________ ha respinto la domanda adeguandosi all'opposizione del Dipartimento
del territorio, che l'aveva ritenuta contraria agli art. 24 LPT e 75 LALPT;
che con giudizio 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato
ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso
inoltrata da __________ e __________; poste in evidenza le differenze fra la
vecchia e la nuova costruzione, in sostanza, anche il Governo ha ritenuto
insoddisfatti i requisiti posti dagli art. 24 LPT e 75 LALPT per il rilascio di
un'autorizzazione in sanatoria;
che contro il predetto giudizio governativo i
soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio del permesso rifiutato; secondo i
ricorrenti l'ampliamento sarebbe necessario per la continuazione
dell'utilizzazione attuale della casa e rientrerebbe nei limiti ammessi dagli
art. 24 cpv. 2. LPT e 75 LALPT;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di
__________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività
dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): la situazione preesistente e quella
odierna del rustico sono documentate dalle fotografie e dai piani agli atti; un
sopralluogo appare quindi superfluo;
che una visita in luogo non appare nemmeno
indispensabile per stabilire se siano date le premesse per il rilascio di
un'autorizzazione fondata sul principio della parità di trattamento nell'illegalità:
la prassi dell'autorità cantonale, assai permissiva sino a qualche anno fa, si
è ormai da tempo adeguata alle prescrizioni del diritto federale; non v'è
quindi spazio per rivendicare l'applicazione del principio suddetto;
che infondate sono di conseguenza le censure
sollevate dai ricorrenti con riferimento ad asserite carenze istruttorie poste
in essere dalla precedente istanza;
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori della zona
edificabile, possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione
di edifici o impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione in cui sorgono, qualora tale ubicazione sia imposta dalla
destinazione dell'opera (lett. a) e non vi si oppongano interessi preponderanti
(lett. b);
che, a ragione, i ricorrenti ammettono che la loro
costruzione non è ad ubicazione vincolata e che di conseguenza non sono date le
premesse per rilasciare un permesso fondato sull'art. 24 cpv. 1 LPT;
che giusta l'art. 75 LALPT, adottato dal legislatore
cantonale in base alla facoltà concessagli dall'art. 24 cpv. 2 LPT, le costruzioni
esistenti fuori delle zone edificabili in contrasto con la funzione assegnata
alla zona di utilizzazione possono beneficiare una tantum di
autorizzazioni eccezionali per interventi limitati (ampliamenti, trasformazioni
parziali), indispensabili per la continuazione della loro utilizzazione
attuale;
che per rientrare nei limiti posti dal diritto
federale, le trasformazioni parziali devono essere contenute ovvero, limitate
sia dal profilo quantitativo, sia da quello qualitativo: tali insomma da non
sovvertire l'identità della costruzione preesistente (DTF 112 Ib 97; 107 Ib
240; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 240 seg.);
che per il diritto cantonale, questi interventi
devono inoltre essere indispensabili per assicurare la continuazione
dell'utilizzazione attuale della costruzione: deve insomma trattarsi di
interventi volti ad assicurare la conservazione della sostanza edilizia esistente;
che, in concreto, l'intervento in contestazione
avente per oggetto il rifacimento e l'ampliamento del vecchio deposito, non può
in nessun caso essere autorizzato perché:
·
interessa, con ogni verosimiglianza, una costruzione che è già
stata oggetto di un cambiamento totale di destinazione (da edificio rurale a
casa di vacanza), realizzato sulla base di un permesso nullo in quanto emanato
dall'autorità comunale, invece che dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni
(cfr. art. 25 LPT);
·
non è indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione
attuale dello stabile: prova ne è che i ricorrenti hanno chiesto il permesso
per un deposito, ma poi hanno realizzato una camera da letto con doccia,
·
travalica sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo
quantitativo i limiti posti dall'art. 24 cpv. 2 LPT, sovvertendo in misura significativa
l'identità della costruzione preesistente; l'ampliamento è infatti di legno,
mentre il resto della costruzione è di pietra; l'aumento della superficie
edificata è inoltre del 50 %, mentre quello della volumetria supera il 30 %
(DTF 112 Ib 99);
che, in tali circostanze, il ricorso, del tutto
infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 24 LPT; 21 LE; 75
LALPT; 24 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a
carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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