AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.353
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00353
DP 113/95
leo
Lugano
6 giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna,
presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in
sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di
revisione/riesame 27 aprile 1995 di
contro
-
la sentenza 4 maggio 1992 con cui questo Tribunale ha respinto
il ricorso 15 marzo 1991 dell'istante, ha accolto il ricorso 18 marzo 1991
dell'arch. __________ ed ha parzialmente accolto il ricorso 15 marzo 1991 del
comune di __________ contro la risoluzione 26 febbraio 1991 (n. 1512) del
Consiglio di Stato;
-
la sentenza 13 agosto 1993 con cui questo Tribunale ha
re- spinto i ricorsi 25 maggio 1993 del Comune di __________ e 1. giugno 1993
dell'istante contro la risoluzione 12 maggio 1993 (n. 3668) del Consiglio di
Stato;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è promotore di un complesso immobiliare a
__________, composto di quattro stabili (A, composto di due blocchi, B, C e D)
denominato "parco __________ ". Il 14 agosto 1987 __________ ha
presentato una domanda di costruzione in variante relativa allo stabile D,
ubicato al mapp. __________ di quel comune. Secondo i progetti approvati dal
dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre 1974 e dal municipio di
__________ il 19 novembre 1975 quello stabile avrebbe dovuto essere edificato
su 6 piani fuori terra (pianterreno compreso). La variante, detta scalare, era
intesa a permettere l'innalzamento dell'edificio sul suo lato nord mediante creazione
di un piano attico di circa 205 mq e il suo abbassamento sul lato sud tramite
rinuncia alla realizzazione di superficie abitativa (per circa 190 mq) ai piani
immediatamente inferiori (quinto e sesto piano). Avverso la detta domanda sono
state presentate due opposizioni: l'una di __________, domiciliata a __________
e proprietaria dei mapp. __________ e __________, separati dall'edificando
mapp. __________ dal riale __________, l'altra dell'arch. __________, parimenti
domiciliato a __________.
Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha concesso
l'autorizzazione cantonale a costruire il 24 agosto 1988. Il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza edilizia il 2 gennaio 1990 alle due
seguenti condizioni particolari: la concessione di una deroga alle altezze in
applicazione dell'art. 27 cpv. 4 NAPR, testo approvato dal Consiglio di Stato
il 28 novembre 1989, e l'assoggettamento dell'ultimo piano dello stabile
all'ossequio dell'art. 31 NAPR, approvato dal Consiglio di Stato ed entrato
quindi in vigore il 10 novembre 1987 e che perseguiva lo scopo di limitare le
residenze secondarie.
B. Contro il rilascio della licenza edilizia da parte del
municipio sono insorti al Consiglio di Stato tanto il beneficiario della
licenza che i già opponenti. __________, con ricorso del 24 gennaio 1990, ha
postulato l'annullamento della condizione posta circa l'applicabilità dell'art.
31 NAPR all'ultimo piano dello stabile. L'arch. __________ e __________, con
impugnative del 18 e 19 gennaio 1990 rispettivamente, hanno invece sollecitato
l'annullamento della licenza edilizia per più motivi. L'arch. __________ ha
contemporaneamente presentato al Governo una domanda di intervento tendente
alla verifica dell'operato del municipio di __________ nella procedura edilizia
in esame e della corretta applicazione dell'art. 31 NAPR a tutto il "parco
__________ ".
Mediante risoluzione del 26 febbraio 1991 il Consiglio di
Stato ha evaso il ricorso di __________ ai sensi del considerando C.3, secondo
cui "... solamente i vani ed i locali non modificati né nella loro
forma né nella loro destinazione non devono venire sottoposti alla regolamentazione
sulle residenze secondarie, mentre che a tutte le strutture edilizie che hanno
subito un mutamento rispetto ai piani cresciuti in giudicato nel 1977 deve essere
applicata la nuova norma di PR a ciò relativa...". Il Governo, tramite
la stessa risoluzione, ha quindi parzialmente accolto i ricorsi di __________ e
dell'arch. __________ ed ha annullato la licenza edilizia, per il motivo che la
stessa era stata rilasciata - per quanto riguardava l'altezza dello stabile -
in violazione dei principi che informano la concessione di deroghe. E questo precipuamente
per il fatto che da una verifica fatta eseguire dallo stesso risultava un'altezza
massima dell'edificio di ml 24, ossia di ml 7,5 superiore rispetto all'altezza
massima di zona, di ml 16,5. Il Consiglio di Stato ha infine ritenuto prematura
l'istanza di intervento dell'arch. __________, dal momento che spettava in
primo luogo alla contestazione edilizia in corso di far luce circa l'operato
del municipio di __________.
C. a) __________, il comune di __________ e l'arch.
__________ si sono aggravati contro il giudizio suddetto davanti a questo
Tribunale.
__________, con ricorso del 15 marzo 1991, ha postulato l'annullamento
del giudicato governativo e il rilascio in suo favore della licenza edilizia,
la quale fosse inoltre priva dell'onere di assoggettamento all'art. 31 NAPR
dell'ultimo piano dell'edificio D. Per quanto riguardava segnatamente il
problema dell'altezza dello stabile - l'unico che interessa la presente
contestazione - egli ha sostenuto in sostanza che l'art. 27 NAPR, che regolamenta
l'edificazione su grandi superfici, non istituiva nel suo quarto capoverso
delle deroghe in senso stretto, bensì una compensazione delle restrizioni che
venivano imposte tramite la disposizione medesima. Ora, visto che la licenza
edilizia originaria permetteva di edificare uno stabile di ml 19,50 di altezza,
la quale - tenuto conto della possibilità di sistemazione del terreno di cui
all'art. 11 LE - poteva aumentare fino a ml 21, il municipio aveva correttamente
esercitato l'ampio potere di apprezzamento conferitogli da detta normativa
comunale autorizzando l'innalzamento dell'edificio fino all'altezza massima
constatata dal Governo di ml 24. Egli riteneva comunque che l'altezza effettiva
dello stabile fosse inferiore a quella misura.
Il comune di __________, con gravame pure del 15 marzo 1991,
ha parimenti chiesto l'annullamento della risoluzione governativa e la conferma
della propria decisione di rilascio della licenza edilizia 2 gennaio 1990,
lamentando una violazione della propria autonomia ed inoltre un abuso del
potere di apprezzamento da parte del Governo. Esso ha affermato che la variante
ossequiasse l'art. 27 cpv. 4 NAPR, giusta il quale una deroga in fatto di
altezze può essere concessa, tra l'altro, allo scopo di ottenere un
miglioramento delle caratteristiche degli edifici. La variante, approvata dalla
Commissione delle bellezze naturali, perseguiva in effetti unicamente dei fini
paesaggistici e per nulla speculativi. Essa era intesa a permettere un
adattamento dello stabile alla morfologia del terreno, di cui sarebbe venuta a
sposare la pendenza, ed inoltre a formare un anello con gli altri edifici
facenti parte del "parco __________ ", eliminando tra l'altro un
eccessivo addossamento rispetto allo stabile C. D'altra parte - evidenziava il
comune nell'impugnativa - l'art. 27 cpv. 4 NAPR non fissa alcun limite di
altezza entro cui concedere una deroga. Esso ha ritenuto da ultimo che la
concessione di quest'ultima dovesse essere esaminata partendo dai progetti
originariamente approvati, che autorizzavano l'edificazione di uno stabile di
ml 19,30. Il comune ha infine contestato recisamente la risoluzione governativa
anche nella misura in cui aveva messo a suo carico una parte della tassa di
giudizio relativa all'evasione dei ricorsi di __________, __________ e
dell'arch. __________.
L'arch. __________, mediante impugnativa del 18 marzo 1991,
ha invece postulato in via principale l'annullamento della licenza edilizia ed
in via subordinata quello della condizione riferita all'ossequio dell'art. 31
NAPR e che, in entrambe le ipotesi, fosse accertata la necessità
dell'intervento dell'autorità cantonale di vigilanza allo scopo di verificare
la legalità del comportamento del municipio relativo alla trattazione delle
domande di costruzione in variante concernenti lo stabile D ed alla corretta
applicazione dell'art. 31 NAPR a tutto il complesso immobiliare "parco
__________ ". Quanto al ricorso vero e proprio egli rinviava alle
motivazioni avanzate da __________ nell'impugnativa 19 gennaio 1990 davanti al
Consiglio di Stato ed inoltre, per quanto riguardava specificatamente
l'applicazione dell'art. 31 NAPR, al considerando D della risoluzione
governativa n. 4042 del 31 maggio 1989, che evadeva il ricorso 20 giugno 1989
di __________ avverso una comunicazione del 3 giugno precedente attraverso la
quale il municipio di __________ informava l'insorgente di aver sospeso i
lavori di costruzione dello stabile D limitatamente al settimo piano. In tale
giudizio il Governo aveva affermato che l'art. 31 NAPR avrebbe dovuto essere
applicato a partire dalla sua entrata in vigore a tutte le costruzioni
(esistenti o da realizzare) indipendentemente dalla data di rilascio della licenza
edilizia: motivo per cui esso andava applicato a tutto il "parco
__________ ".
b) Con giudizio 4 maggio 1992 questo Tribunale ha considerato
quanto segue:
"
2.
2.1. L'art. 27 NAPR regolamenta l'edificazione su grandi superfici.
Il capoverso 1 stabilisce che il municipio autorizza l'edificazione secondo un
piano per costruzioni su grandi superfici in ossequio ai requisiti e alle
condizioni posti dalla disposizione medesima. Per le zone in cui simile
edificazione è permessa (RCA, R5, R4, R3, R2a, R2b, Rp2), la superficie del
fondo o dei fondi deve essere di almeno mq 6'000 (cpv. 2). Giusta il capoverso
3 il piano deve essere l'esecuzione completa, attuata con criteri unitari, di
un complesso edilizio differenziato, tale da inserirsi in maniera conveniente
nell'ambito del quadro urbanistico generale e a questo scopo deve rispettare le
seguenti condizioni: la realizzazione di un rapporto armonico tra il complesso
costruttivo del quartiere, gli edifici già esistenti nella zona e il paesaggio
circostante (lett. a), una distribuzione delle abitazioni che soddisfi le
esigenze in materia di igiene, di comodità e di sicurezza (lett. b), l'ossequio
delle distanze verso i fondi confinanti, ritenuto tuttavia che gli edifici di
altezza superiore a quella di zona devono ossequiare una distanza pari ad
almeno 2/3 dell'altezza (lett. c), il rispetto degli indici di zona (lett. d),
l'organizzazione razionale dei parcheggi, segnatamente la loro realizzazione in
autorimesse sotterranee nella misura dell'80% almeno ed inoltre la messa a disposizione
di adeguati posteggi per visitatori e fornitori (lett. e), la separazione nella
misura massima possibile del traffico pedonale da quello veicolare (lett. f),
la creazione di aree per lo svago per una superficie pari ad almeno il 20%
della superficie utile lorda del quartiere e la loro distribuzione in posizione
soleggiata e a distanza dal traffico (lett. g), in aggiunta all'area di svago
di cui si è appena detto la sistemazione a verde di una superficie pari ad
almeno il 35% di quella complessiva del fondo (lett. h), una concezione
ottimale del fabbisogno, della distribuzione e delle perdite delle quantità
energetiche (lett. i). Il capoverso 4 stabilisce infine che allo scopo di
ottenere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici, sia per le
qualità abitative, sia per la sistemazione ambientale, sia per l'aumento delle
attrezzature esterne (posteggi, aree di svago, aree verdi), il municipio - con
l'accordo delle autorità cantonali - può concedere deroghe riferite all'indice
di sfruttamento, alle altezze e alle distanze tra edifici all'interno dell'edificazione.
Le distanze dai confini devono invece ossequiare quelle di zona, ritenuto che
per edifici di altezza superiore all'altezza di zona la distanza dai confini
deve essere pari a 2/3 dell'altezza. Sia detto, per completezza, che la possibilità
per il municipio di concedere deroghe circa l'altezza degli edifici senza che
sia posto un limite a una tale facoltà è stata introdotta solo tramite variante
di PR approvata dal Governo - e quindi entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LE,
ora abrogato, corrispondente all'attuale art. 39 cpv. 1 LALPT) - il 28 novembre
1989. Il PR originario, approvato dal Governo l'11 gennaio 1984, prevedeva
infatti per le costruzioni su grandi superfici la possibilità di concedere
deroghe in altezza limitatamente a un solo piano e oltretutto per le sole zone
R3, R4, R5 e RCA (art. 26 NAPR testo in vigore fino al 28 novembre 1989).
2.2. Ad una domanda di costruzione è applicabile il diritto in vigore
al momento della decisione sulla stessa (art. 55 cpv. 3 RLE). Affinché
__________ possa beneficiare della deroga istituita all'art. 27 cpv. 4 NAPR è
pertanto necessario che ci si trovi di fronte ad una edificazione su grandi
superfici giusta i capoversi da 1 a 3 dell'art. 27 NAPR medesimo. In effetti,
in caso contrario, lo stabile D, ubicato - come gli altri facenti parte del
"parco __________ " - in zona R5, ricadrebbe nel campo di
applicazione del solo art. 36 NAPR, che regolamenta specificatamente
l'edificabilità in quella zona: secondo quella disposizione l'altezza massima
degli edifici è di ml 16,50, senza possibilità di deroga. Ora è invece noto che
lo stabile D, come del resto gli altri edifici già costruiti del "parco
__________ " (stabili B e C), supera quell'altezza non solo se si dovesse
accogliere la variante qui discussa ma anche senza la stessa, essendo già stato
autorizzato originariamente su 6 piani fuori terra.
2.3. Non sembra, per la verità, al Tribunale che le istanze inferiori
si siano premurate di accertare preliminarmente all'esame vero e proprio della
deroga se il "parco __________ " ossequiasse i requisiti posti
dall'art. 27 cpv. da 1 a 3 NAPR: condizione invece necessaria affinché si
potesse poi procedere al citato esame. E questo soprattutto se si pon mente al
fatto che il "parco __________ " aveva ricevuto il permesso di costruzione
quando il PR non era ancora in vigore, bensì in vigenza del regolamento
edilizio dell'8 aprile 1940 e successive modifiche. Il Governo si è, per la
verità, occupato marginalmente del problema dietro corrispondente censura della
ricorrente __________, affermando che il requisito della superficie minima, di
mq 6000, era ossequiato tramite la somma delle superfici dei vari mappali sui
quali erano ubicati i singoli palazzi: affermazione effettivamente pertinente.
Tuttavia detta verifica è stata limitata ad una sola condizione.
2.4. Già la considerazione anzidetta permetterebbe al Tribunale
di annullare l'impugnato giudizio per accertamento incompleto della fattispecie
e retrocedere gli atti al Governo affinché abbia a colmare la lacunosa
istruttoria alla base della propria decisione (art. 65 cpv. 2 LPAmm). Il
Tribunale rinuncia tuttavia a dar inizio ad una lunga e costosa istruttoria,
poiché esso ha accertato che almeno una condizione posta dall'art. 27 cpv. 3
NAPR non è soddisfatta. In effetti - come è già stato spiegato sub G - esso ha
accertato che (almeno) lo stabile B denuncia una distanza inferiore, rispetto
al confinante mapp. __________, a quella prescritta dall'art. 27 cpv. 3 lett. c
NAPR, ossia di 2/3 dell'altezza dello stabile, essendo lo stesso più alto che
non quanto permesso in zona R5: lo stesso ricorrente ammette nella
comunicazione 15 gennaio 1992 che, sulla base degli accertamenti dallo stesso
fatti eseguire ed annessi alla comunicazione medesima, lo stabile B dista dal
confine solo ml 8,95 (misura ottenuta, tra l'altro, ignorando ml 0,40 di sporgenza
dei balconi, computabile invece giusta l'art. 7 RLE) rispetto agli 11,95 che si
ottengono moltiplicando per 2/3 l'altezza dello stabile, di ml 17,90. Per
questo motivo il "parco __________ " non soddisfa le condizioni poste
dall'art. 27 NAPR affinché si abbia a che fare con una costruzione su grandi
superfici: una deroga in applicazione di detta norma non può pertanto entrare
in discussione.
2.5. E' ben vero - come obietta il ricorrente __________ - che la
distanza dello stabile B rispetto al mapp. __________ non ha, di fatto, nessuna
incidenza sulla valutazione che deve effettuare l'autorità chiamata a decidere
se concedere o meno la sollecitata deroga, riferita allo stabile D. Tuttavia
una siffatta valutazione presuppone che si abbia a che fare con una costruzione
su grandi superfici giusta l'art. 27 NAPR: ciò che non è il caso. Ammettendo le
tesi del ricorrente si estenderebbe l'istituto della deroga in materia di
altezze di cui all'art. 27 cpv. 4 NAPR a tutti i fondi posti in zona
edificabile ed anche quando non si è in presenza di una costruzione su grandi
superfici nel senso della predetta norma. Il fatto che il mancato ossequio
delle distanze dello stabile B sia minimo (a detta del ricorrente) non muta la
conclusione anzidetta: l'applicabilità dell'art. 27 NAPR dipende dall'ossequio,
tra l'altro, di ben precise distanze, senza che sia lasciata all'apprezzamento
delle autorità esecutive la possibilità di derogare alle stesse ai fini di comunque
poter applicare la norma medesima. D'altra parte nel concreto caso lo stabile B
presenta un'altezza superiore a quella normalmente concessa nella zona R5 e
beneficia, rispetto al vigente ordinamento legale, di una deroga quanto alle
altezze (oltre che, insieme agli altri stabili, dell'indice di sfruttamento)
giusta l'art. 27 cpv. 4 NAPR: donde l'accresciuta necessità di ossequiare i
disposti sulle distanze da confine. E questo, lo si sottolinea comunque, anche
se lo stabile B è stato edificato legittimamente.
2.6. Ci si può domandare, tutt'al più, se lo stabile D non possa
comunque essere messo al beneficio della sollecitata deroga attraverso una
costruzione su grandi superfici di dimensioni più ridotte. In effetti,
estromettendo dal complesso edilizio il mapp. __________, su cui sorge lo
stabile B, la superficie del "parco __________ " supererebbe comunque
i mq 6'000 posti quale prima condizione affinché un'edificazione possa essere
definita su grandi superfici ai sensi dell'art. 27 NAPR. La risposta deve
tuttavia essere negativa. Il "parco __________ " è concepito come un
complesso unico: affermando una sussistenza autonoma dei fondi e degli stabili
che lo compongono verrebbero disattese le condizioni poste dall'art. 27 cpv. 3
NAPR. Ciascun stabile presenta infatti, rispetto agli altri tre edifici che
compongono il "parco __________ ", fondamentali caratteristiche comuni,
come ad esempio lo studio di inserimento urbanistico del complesso, la
concezione architettonica degli stabili, i criteri realizzativi, gli aspetti
funzionali. Sotto quest'ultimo aspetto i quattro stabili componenti il
"parco __________ " presentano un'importante interdipendenza. Oltre
ad avere in comune accessi, autorimesse (escluso lo stabile B, che ha parcheggi
propri in numero sufficiente), aree di svago e a verde ciascun stabile ospita
degli impianti, servizi o locali di cui beneficiano anche gli altri edifici o
chi risiede in questi ultimi. Ad esempio nello stabile B è ubicato l'impianto
di riscaldamento che serve anche gli altri palazzi, la portineria che è in
comune con gli edifici C e D ed inoltre vari locali per il gioco dei bambini e
degli adulti di cui può usufruire anche chi abita negli stabili C e D. Nello
stabile C è stata realizzata la piscina che può essere utilizzata anche da chi
abita negli altri palazzi (solo in parte per chi vive nello stabile A), la
sauna ed un solarium destinati anche a chi risiede nello stabile D. In
quest'ultimo è previsto un locale "club" per tutto il parco e un
locale per l'eventuale creazione di una infermeria sempre a valere per tutto il
parco.
2.7. Sulla base di quanto precede il municipio di __________ non
poteva rilasciare la licenza edilizia per l'innalzamento dello stabile D."
c) Sulla scorta delle considerazioni sopra ricordate questo
Tribunale ha respinto il ricorso di __________ ed accolto quello dell'arch.
__________. L'impugnativa del comune di __________ è invece stata accolta
limitatamente alla contestazione della tassa di giudizio e delle spese.
D. __________ e il comune di __________ hanno impugnato il
giudicato 4 maggio 1992 di questo Tribunale con ricorsi di diritto pubblico di
data 9 e 10 giugno 1992 rispettivamente al Tribunale federale, al quale hanno
domandato di annullarlo.
E. A completazione dell'esposizione dei fatti di cui sopra
appare necessario evidenziare che la realizzazione della variante scalare al
mapp. __________ di __________ ha costituito l'oggetto di diversi incarti di
questo Tribunale. Per quanto può interessare la presente contestazione, merita
di essere ricordato già a livello di esposizione dei fatti che in data 25
maggio 1988 il municipio di __________, accertato che __________ stava
procedendo alla costruzione del piano attico in attuazione della variante
scalare proposta con domanda inoltrata il 14 agosto 1987, a quel momento ancora
oggetto di esame e dunque priva dei necessari permessi di costruzione, ha
ordinato a quest'ultimo di sospendere immediatamente quei lavori ed aperto nel
contempo a carico dello stesso e dell'ing. __________, direttore dei lavori,
una procedura contravvenzionale per gli stessi fatti. Da un sopralluogo esperito
il 1. giugno 1988, presenti i prevenuti, l'allora vicesindaco (oggi sindaco) di
__________ e il capotecnico comunale è risultato che il piano attico era stato
già realizzato in forma grezza e che i lavori a questo scopo erano terminati,
secondo le indicazioni date da __________, il 27 maggio 1988 (cfr. al relativo
verbale sottoscritto da tutti i presenti). La procedura di contravvenzione è
indi sfociata nell'inflizione di una multa a carico di __________ e dell'ing.
__________ di fr. 15'000.-- ciascuno. L'ammenda è stata confermata su ricorso
da parte del Consiglio di Stato con giudizio 22 agosto 1989, ma ridotta da
questo Tribunale a fr. 5'000.-- per ciascun colpevole con sentenza 13 aprile
1990. Il Tribunale ha motivato la radicale riduzione della multa con la
circostanza secondo cui ai contravventori poteva essere addebitata, a quel
momento, unicamente una violazione formale della legge, ossia il fatto di aver
realizzato (segnatamente) il settimo piano (attico) dello stabile al mapp.
__________ senza disporre dei permessi di costruzione. Poiché infatti questi
ultimi erano frattanto stati rilasciati - l'autorizzazione cantonale a
costruire è, come detto, del 24 agosto 1988, la licenza edilizia del 2 gennaio
1990 - una violazione materiale della legge non poteva entrare invece in linea
di conto a quella data.
F. Il 25 agosto 1992 __________ ha formulato un sollecito
al municipio di __________, richiamato il 5 ottobre successivo, affinché questo
ordinasse la demolizione delle opere già eseguite contemplate dalla variante
scalare presentata da __________ il 14 agosto 1987. Con decisione 4 dicembre
1992 il municipio di __________ ha respinto la domanda. L'Esecutivo ha ritenuto
che la violazione materiale riscontrata fosse minima e che non vi fosse
pertanto un interesse pubblico ad ordinare la demolizione, inoltre che la multa
inflitta al proprietario bastasse a "sanare la situazione" mentre
che, cumulando la multa alla demolizione non sarebbe più stato ossequiato il
principio della proporzionalità. Il municipio ha anche evidenziato che la
rinuncia alla demolizione non avrebbe comportato nessun pregiudizio per gli interessi
della richiedente.
G. a) __________ ha impugnato quella decisione innanzi al
Consiglio di Stato con ricorso 2 gennaio 1993, cui ha domandato di ingiungere
al municipio di __________ di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive
al mapp. __________. Dopo aver evidenziato la necessità di ordinare
immediatamente la demolizione allo scopo di evitare il subentro della
perenzione della misura, la ricorrente ha sottolineato l'importante
disattenzione dell'altezza massima consentita dal PR provocata dalla realizzazione
del piano attico, di ml 7,50 secondo la decisione 26 febbraio 1991 del Governo.
Essa riteneva pertanto proporzionata la demolizione di quel manufatto la quale,
se non attuata, le avrebbe cagionato un danno "certo ed importante",
del quale avrebbe tenuto responsabili le autorità inadempienti.
b) Con risoluzione 12 maggio 1992 il Consiglio di Stato ha accolto
il ricorso di __________. Premesso che la fattispecie fosse retta dalla LE
1991, esso ha considerato che, già sulla base delle misurazioni fatte eseguire
da __________ - stando alle quali lo stabile al mapp. __________ denunciava
(dopo la realizzazione del piano attico) un'altezza di ml 21,80 in corrispondenza
della facciata ovest, di ml 20,57 in corrispondenza della facciata nord e ml
19,91 in corrispondenza della facciata est - la violazione dell'altezza per gli
edifici situati in zona R5, di ml 16,50 (art. 36 NAPR), fosse quantitativamente
importante, tale dunque da legittimare la demolizione del piano attico. Esso ha
invece scartato la possibilità di irrogare al costruttore una sanzione
pecuniaria giusta l'art. 44 LE 1991. Il Governo ha pertanto annullato la
decisione 4 dicembre 1992 del municipio di __________ (dispositivo n. 1.1. della
risoluzione governativa 12 maggio 1993) e stabilito, quale dispositivo n. 1.2.,
che
"
Il municipio provvederà inderogabilmente a emanare un ordine di ripristino relativamente
alla realizzazione del piano attico dello stabile D al mappale n. __________
__________ "
H. a) Il comune di __________ ha impugnato la detta
risoluzione innanzi a questo Tribunale con ricorso 25 maggio 1993, mediante il
quale esso ha domandato di confermare la decisione municipale 4 dicembre 1992
di non demolire il piano attico. Esso ha ribadito i motivi addotti in
quest'ultima decisione, rimproverando al Governo di aver disatteso sia il
principio della proporzionalità sia l'autonomia comunale.
b) Anche __________ si è aggravato avverso la risoluzione governativa
12 maggio 1993, della quale ha domandato l'annullamento. Egli ha lamentato in
primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché il
Consiglio di Stato non aveva dato seguito alla sua richiesta di esperire un
sopralluogo. In secondo luogo egli ha chiesto una sospensione del procedimento
fino all'evasione da parte del Tribunale federale dei ricorsi presentati
avverso la sentenza 4 maggio 1992 con cui questo Tribunale ha confermato
l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della licenza edilizia 2 gennaio
1990. Nel merito __________ ha sostenuto l'applicabilità della LE 1973 e che
pertanto la demolizione non poteva più essere imposta poiché sono già trascorsi
i termini per ordinarla fissati all'art. 57 cpv. 5 LE 1973. Inoltre che essa
sarebbe contraria al principio della proporzionalità.
c) Con sentenza 13 agosto 1993 questo Tribunale ha respinto
le impugnative. Esso ha scartato una disattenzione del diritto di essere
sentito di __________ ad opera del Governo (consid. 2), ha considerato che
l'ordine di demolizione che interessava il predetto soggiaceva a perenzione ma
che il termine istituito all'art. 57 cpv. 5 LE 1973, applicabile a titolo di
lex mitior, non era ancora decorso (consid. 3), che infine l'avversato ordine
di demolizione non era contrario né al principio della proporzionalità né al
diritto costituzionale cantonale dell'autonomia comunale (consid. 4).
d) Il comune di __________ e __________ hanno impugnato la
menzionata sentenza con ricorsi di diritto pubblico al Tribunale federale di
data 8 e 14 settembre 1993 rispettivamente.
I. a) Con sentenza 11 agosto 1993 il Tribunale federale
ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico interposto il 9 giugno
1992 da __________ avverso la pronuncia di questo Tribunale 4 maggio 1992
(confermativa di quella del Governo di annullamento della licenza edilizia 2
gennaio 1990 per l'innalzamento dell'edificio al mapp. __________ e relativa
realizzazione di un piano attico).
b) Con sentenza 3 febbraio 1994 l'alta Corte federale ha
invece respinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal comune 10 giugno
1992 avverso quel medesimo giudicato ed inoltre i ricorsi di diritto pubblico
dell'8 rispettivamente 14 settembre 1993 proposti dal comune di __________ e da
__________ avverso la sentenza 13 agosto 1993 sempre di questo Giudice
(confermativa di quella con cui il Governo aveva ingiunto al municipio di
__________ di ordinare la demolizione del piano attico). Per quanto riguardava
la legittimità dell'innalzamento - in via di deroga - dell'edificio, oggetto di
licenza edilizia annullata, il Tribunale federale ha considerato segnatamente
quanto segue:
" ...
Adito con un ricorso che metteva in dubbio il calcolo dell'altezza
effettiva degli edifici (a mente dei ricorrenti non superiore ai 21 m), il
Tribunale amministrativo non si è limitato ad esaminare l'impatto dell'edificio
D sul resto del complesso immobiliare e sui fondi circostanti, come aveva fatto
il Consiglio di Stato, ma ha esaminato se il progetto "Parco __________
" nel suo insieme fosse conforme all'art. 27 NAPR. I giudici cantonali
sono giunti alla conclusione che, considerato il mancato rispetto dei limiti di
distanza dalla particella vicina n. __________ dell'edificio B, non sarebbero
adempiuti i requisiti posti dall'art. 27 n. 3 NAPR affinché un piano per
costruzioni su grandi superfici possa beneficiare di una deroga. La concessione
ai limiti di altezza data all'edificio D sarebbe pertanto abusiva. Tale motivazione
appare arbitraria, nella misura in cui essa rimette in questione elementi del
progetto ormai cresciuti in giudicato, senza alcun rapporto con il problema posto
dalla domanda di costruzione complementare per una variante scalare del manufatto
ancora in costruzione. Ciò non implica comunque l'accoglimento del ricorso.
Perché una decisione sia da ritenere arbitraria, non è infatti sufficiente che
la sua motivazione sia errata: occorre che la sentenza impugnata risulti essere
arbitraria nel suo risultato (DTF 118 Ia 123 consid. c, 26 consid. 5a, 117 Ia
139 consid. c, 116 Ia 334 consid. d, 327 consid. a, 113 Ib 311 consid. 2a). Nel
caso concreto risulta chiaramente dal giudizio di ultima istanza cantonale che
il Tribunale amministrativo ha ritenuto eccessiva l'altezza di tutti gli
edifici componenti il "Parco __________ ", compreso lo stabile D. Una
sostituzione della motivazione della sentenza impugnata con quella del
Consiglio di Stato non è pertanto esclusa. I giudici cantonali hanno infatti
confermato la decisione del Consiglio di Stato per quel che concerne le
modalità di applicazione dell'art. 27 n. 4 NAPR al manufatto litigioso,
considerando ingiustificata la deroga concessa. Tale argomentazione non è arbitraria
e può senz'altro essere condivisa.
...".
Per il rimanente il Tribunale federale ha ritenuto che la
demolizione del piano attico non era né sproporzionata (consid. 6) né - semmai
fosse stata soggetta a perenzione - perenta (consid. 7).
J. a) Il 31 agosto 1993 __________ ha presentato a questo
Tribunale una domanda di revisione della sentenza 13 agosto 1993, che é stata
respinta con giudizio del 4 ottobre 1993.
b) Il 21 ottobre 1994 __________ ha inoltrato presso il
Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza 3 febbraio 1994, che
é parimenti stata respinta con giudizio 11 gennaio 1995.
K. Il 27 aprile 1995 __________ ha presentato a questo
Tribunale istanza di revisione e di riesame delle sentenze 4 maggio 1992 e 13
agosto 1993, attraverso la quale egli ha domandato in via principale la
conferma della licenza edilizia municipale 2 gennaio 1990 ed in via subordinata
la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per una nuova decisione dopo i
necessari accertamenti tecnici ed urbanistici. Circa i motivi posti a fondamento
dell'istanza si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
In applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha chiesto
la presentazione di osservazioni alle altre parti ed alle autorità interessate.
Considerato, in diritto
-
Nella misura in cui l'istanza in discussione chiede il
riesame delle sentenze indicate in ingresso di questo Tribunale, essa deve
essere considerata irricevibile. Le sentenze di un'autorità giudiziaria amministrativa
non sono infatti suscettibili di essere riesaminate (cfr. Häfelin/Haller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, N. 1423; Grisel, Traité de droit
administratif suisse, pag. 947, I, 1; Knapp. Précis de droit administratif, N.
1780; Moor, Droit administratif, vol. II., pag. 234, cifra.2.4.6.; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, N. 318).
-
Giusta l'art. 35 PAmm, contro le decisioni é dato il
rimedio della revisione, se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di
quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o
altra cosa senza che una speciale norma lo consenta (lett. a), se essa non ha
apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la
decisione contiene disposizioni tra di loro contraddittorie (lett. b), se da un
procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione
a pregiudizio dell'istante (lett. c), se l'istante, dopo la decisione, é venuto
a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove nuove decisive che
non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (lett.
d). L'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha deciso in
ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione nei casi contemplati alle
lettere a) e b) e dalla scoperta del motivo di revisione nei casi contemplati
alle lettere c) e d), ma non oltre 10 anni dall'intimazione, fatta eccezione
per il motivo di cui alla lettera c) (art. 36 PAmm).
-
Nel concreto caso l'istante postula la revisione dei
giudicati 4 maggio 1992 e 13 agosto 1993 di questo Tribunale, affermando che
gli stessi sono arbitrari per svariati motivi: perché in primo luogo essi sono
fondati su accertamenti manifestamente errati, inoltre perché essi disattendono
i principi della parità di trattamento, della buona fede, del diritto di essere
sentito, della proporzionalità, infine perché il Tribunale non ha retrocesso
gli atti al Consiglio di Stato una volta che il Tribunale federale ha cassato
la motivazione da questo ritenuta circa la preventiva necessità per il
"parco __________ " di ossequiare i requisiti posti dall'art. 27 cpv.
da 1 a 3 NAPR ai fini del conseguimento di una deroga quo all'altezza
dell'edificio D.
L'istante annette inoltre alla propria memoria una planimetria
indicante l'ubicazione dello stabile D al mapp. __________ e la posizione delle
sezioni eseguite lungo lo stesso, 4 sezioni del terreno, infine le curve di
livello sulle quali queste erano state eseguite (rispettivamente doc. 9, 10 e
11). Esso afferma che quei documenti - dei quali i primi due erano serviti al
Consiglio di Stato per negare la legittimità delle deroga, e quindi della sopraelevazione
dell'edificio, nella risoluzione 26 febbraio 1991 - sono stati consegnati ai
condomini del "parco __________ " da parte dell'ufficio tecnico di
__________ in vista di un incontro conciliativo previsto il giorno 18 aprile
1995 con il dipartimento del territorio. Quei documenti - prosegue l'istante -
che non erano invece mai stati allegati e pertanto mai erano giunti al
Consiglio di Stato od al Tribunale amministrativo, erano errati. Egli annette
quindi delle sezioni allestite l'11 aprile 1995 dallo studio __________ (doc.
1), che indicano delle nuove altezze dello stabile D.
- a) Nella misura in cui l'istanza 27 aprile 1995 é
volta a conseguire la revisione delle sentenze 4 maggio 1992 e 13 agosto 1993,
la competenza del Tribunale é dunque data giusta l'art. 36 PAmm. Nessuno dei
motivi invocati dall'istante é tuttavia suscettibile di giustificare una
revisione del predetti giudicati in applicazione dell'art. 35 PAmm.
b) Per quanto concerne specificatamente gli annessi
all'istanza di cui si é detto, come rettamente afferma lo stesso istante le
sezioni al doc. 10 - che permettevano di concludere ad un'altezza massima
dell'edificio di 24 ml - servirono effettivamente da base al Consiglio di Stato
per annullare la licenza edilizia 2 gennaio 1990 (cfr. risoluzione governativa
26 febbraio 1991, consid. D.5.4.). L'allestimento di quei documenti venne
infatti ordinato al municipio da parte del giurista delegato dal Governo
all'istruzione dei ricorsi pendenti avvero la predetta licenza edilizia in occasione
dell'udienza del 20 luglio 1990. Essi vennero trasmessi al predetto da parte
del municipio con lettera accompagnatoria 20 agosto 1990, ove si spiegava che "il
profilo del terreno naturale é stato ricavato dal piano delle curve di livello
per le sezioni A-A, B-B, D-D, e dalla sezione eseguita nel settembre 1980 da
parte del geometra ufficiale ing. __________ per la sezione C-C". Sul
dorso di detto scritto il 3 settembre 1990 venne indi fissato alle parti il
termine per la presentazione delle conclusioni. Le parti poterono quindi
prendere posizione in merito alle dette sezioni in sede di conclusioni:
prerogativa della quale fece ampiamente uso anche il qui istante, il quale ebbe
a produrre proprio a quel riguardo dei nuovi, propri accertamenti (cfr. conclusioni
di __________ 12 novembre 1990, allestita dal suo patrocinatore, cifre 3.8.4.
seg. ed annessi; scritto 24 novembre 1990 di __________ direttamente al
giurista incaricato del servizio dei ricorsi ed annessi). Le sezioni al doc. 10
(e relativo documento ausiliario al doc. 9), così come le curve di livello al
doc. 11, in base alle quali erano state eseguite le sezioni al doc. 10 (oltre
alla lettera 20 agosto 1990 del municipio, queste ultime lo indicavano infatti
espressamente), non costituiscono dunque dei fatti nuovi ai sensi dell'art. 35
lett. d PAmm. Né del resto le nuove sezioni allestite l'11 aprile 1995 dallo
studio __________ (doc. 1) adempiono ai requisiti dell'anzidetta disposizione:
in effetti, visto l'esito degli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato
tramite il municipio di __________, assai negativo per le sue tesi, __________
avrebbe potuto reagire tempestivamente, ordinando subito tramite un tecnico di
propria fiducia quelle verifiche di cui egli produce solo oggi le risultanze.
In altre parole l'istante avrebbe potuto fornire le sezioni al doc. 1 annesse
all'istanza già nell'ambito della procedura ricorsuale pendente innanzi al Consiglio
di Stato o comunque innanzi al Tribunale amministrativo. Ad ogni buon conto, la
produzione delle sezioni al doc. 1 non solo non permetterebbe, poiché tardiva,
di dar luogo alla revisione delle sentenze indicate in ingresso, ma nemmeno permetterebbe
di ribaltare il giudizio di merito relativo alla nota sopraelevazione dello
stabile D. In effetti le sezioni A-A e B-B prodotte al doc. 1.1. e datate
11.4.1995 indicano che l'altezza dell'edificio in parola é di ml 21,40. Invano
l'istante pretende, per la prima volta, di essere messo al beneficio
dell'applicazione parziale dell'art. 21 NAPR, che permette di non computare gli
attici nelle altezze degli edifici alla condizione che l'ingombro massimo della
costruzione sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde con
un'inclinazione del 50%. In effetti, quel requisito non é pacificamente
soddisfatto nella fattispecie, per cui non si applica l'intero beneficio. Ciò
premesso - e partendo dunque da un'altezza dell'edificio di ml 21,40, così come
indicata dall'istante - é necessario evidenziare che il Tribunale federale,
nella nota sentenza 3 febbraio 1994 aveva già rilevato che "... pur
considerando, come sostiene __________, che l'altezza effettiva dell'edificio D
sia di soli 21 ml ... la deroga non sarebbe ammissibile giusta l'art. 27 cpv. 4
NAPR." (consid. 6, pag. 11). Come dire quindi che le nuove sezioni non
avrebbero permesso di annullare la risoluzione del Consiglio di Stato 26
febbraio 1991 - e con ciò di confermare la licenza edilizia 2 gennaio 1990 -
nemmeno se fossero state presentate per tempo.
c) Sulla scorta di quanto precede l'istanza di revisione deve
pertanto essere senz'altro respinta.
- La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza
dell'istante (art. 28 PAmm).
Per questi motivi;
visti gli art. 28, da 35 a 39 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Nella misura in cui é ricevibile, l'istanza é respinta.
2.- La tassa di giudizio, di fr. 1'000.-- (mille), é posta a
carico di __________.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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