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Numero d'incarto:
52.1995.334
Data decisione, Autorità:
15.05.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00334
DP 99/95
leo
Lugano
15 maggio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 10
aprile 1995 di
rappr. da: Studio legale __________
contro
la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n.
1911) che annulla la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciatale dal municipio
di _________ per l'edificazione di due villette monofamiliari sulla part. n.
__________RFD __________;
viste le risposte:
-
25
aprile 1995 del municipio di __________;
-
26
aprile 1995 del Consiglio di Stato;
-
4 maggio
1995 del Dipartimento del territorio;
-
5 maggio
1995 di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 novembre 1994 la __________ ha chiesto al
municipio di _________ il permesso di costruire due casette monofamiliari in località
_________ (part. n. __________RFD; zona R2).
Alla domanda si è opposta __________, proprietaria di un
fondo contermine (part. n. __________RFD), contestando, fra l'altro,
l'adeguatezza dell'accesso.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 21 dicembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, rigettando l'opposizione della vicina.
Contro questa decisione l'opponente è insorta davanti al Consiglio
di Stato, censurando, fra l'altro, l'insufficiente distanza degli edifici del
vicino elettrodotto 50 kV __________.
C. Con giudizio 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso dell'opponente, annullando la predetta licenza e rinviando
gli atti al Dipartimento del territorio, affinché completasse l'esame della
domanda con l'avviso dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
Esclusa la necessità di esperire un esame d'impatto
ambientale, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'assenza del preavviso
dell'Ispettorato degli impianti a corrente forte giustificasse l'annullamento
della decisione impugnata ed il rinvio dell'istanza inferiore per nuova
decisione, previa completazione dell'istruttoria.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il ripristino della controversa licenza.
Richiamandosi ad uno scritto del 30 gennaio 1995 dell'AET,
l'insorgente evidenzia la conformità dell'intervento con l'art. 110
dell'ordinanza concernente l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti a corrente forte del 7.7.1933.
E. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo.
Il Dipartimento del territorio chiede il rigetto
dell'impugnativa, ma informa di avere nel frattempo interpellato l'Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte.
Il municipio di _________ conferma le precedenti prese di posizione.
L'impugnativa è invece avversata dalla resistente __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Quantomeno nella misura in cui l'insorgente contesta la
legittimità della decisione di rinvio, il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, testi,
interrogatorio formale!) appaiono invero manifestamente inidonee a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
-
Giusta l'art. 59 PAmm, se il Consiglio di Stato
annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti
all'istanza inferiore per nuova decisione.
Diversamente da quanto dispone l'art. 61 PA, la norma
succitata non stabilisce che il rinvio debba costituire l'eccezione. In ossequio
al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo, anche il
Consiglio di Stato deve tuttavia limitare il rinvio ai casi in cui sussiste
un'esigenza effettiva: ad esempio quella di permettere alle istanze subordinate
di completare gli accertamenti o di procedere ad un nuovo apprezzamento dei
fatti rilevanti per la decisione (cfr. in tal senso Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 304, pag. 179).
- In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
mancanza del preavviso dell'Ispettorato federale sugli impianti a corrente
forte giustificasse l'annullamento della licenza con conseguente rinvio
all'istanza inferiore per nuova decisione previa completazione
dell'istruttoria.
La decisione non regge alla critica.
Non tanto perché non esiste norma che imponga di sottoporre
alla predetta istanza le domande di costruzione interessanti fondi situati in
prossimità di linee elettriche, quanto piuttosto perché le distanze minime
prescritte dall'art. 38 dell'Ordinanza sulle linee elettriche del 30.3.1994
(OLE, RU 1994 II 1233; RS 734.31) tornano unicamente applicabili alla
costruzione di elettrodotti (cfr. art. 2 OLE). Non sono per contro applicabili
alla costruzione di edifici o impianti su fondi attraversati od altrimenti
toccati da linee elettriche. Tali disposizioni non sono in particolare configurabili
alla stregua di restrizioni di diritto pubblico gravanti direttamente questi
fondi. Destinatari dei vincoli istituiti dall'art. 38 OLE sono unicamente i
proprietari degli elettrodotti, che devono semmai promuovere le procedure
necessarie per costituire adeguate servitù di condotta (art. 691 CC; DTF 115 Ib
24).
-
Ferme queste premesse, non essendo riscontrabile
alcuna disposizione di diritto pubblico che limiti lo ius aedificandi della ricorrente
a causa del controverso elettrodotto, il ricorso va accolto, annullando la
decisione governativa censurata e ripristinando la licenza edilizia
rilasciatale dal municipio di __________.
-
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21 LE; 38 OLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1911)
è annullata;
1.2. la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciata dal municipio
di _________ alla ricorrente per l'edificazione di due case sulla part. n.
__________RFD è confermata.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.--
(mille) sono a carico della resistente, che rifonderà alla ricorrente fr.
1'500.-- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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