AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.332
Data decisione, Autorità:
18.05.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00332
DP 97/95
cm
Lugano
18 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in
sostituzione del Giudice Balerna astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 aprile 1995 del
contro
la decisione 21 marzo 1995, no. 1736, del Consiglio di Stato che evade a sensi dei
considerandi l'impugnativa inoltrata da __________ e __________ avverso la
risoluzione 20 giugno 1994 con cui il Consiglio comunale di __________ ha
approvato i conti consuntivi relativi all'esercizio 1993;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 giugno 1994 il
Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune
relativi all'esercizio 1993.
Gli ammortamenti contabilizzati ammontavano a fr.
2'618'246.20 (cfr consuntivo pag. 81), di cui fr. 2'480'124.25 a valere
quali ammortamenti amministrativi (cfr. consuntivo pag. 99) e fr. 138'121.95
quale ammortamento per beni patrimoniali, case a pigione moderata (cfr.
consuntivo pag. 80).
In sede di preventivo gli ammortamenti erano stati fissati in
fr. 1'641'258.70 (fr. 1'586'258.70 su beni amministrativi e fr. 55'000.-- su
beni patrimoniali) sulla base dei valori preventivati di inizio anno e dei
tassi d'ammortamento minimo fissati dall'art. 12 RGFCC in funzione della natura
del bene considerato (cfr. preventivo 1993 pag. 51).
B. Contro questa
determinazione del legislativo comunale sono insorti davanti al Consiglio di
Stato i consiglieri comunali __________ e __________ che si erano astenuti al
momento del voto. I ricorrenti contestavano in particolare gli ammortamenti effettuati.
C. Con giudizio 21 marzo
1995 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a sensi dei considerandi, dando
parzialmente ragione ai ricorrenti.
Dopo aver illustrato le norme che disciplinano la materia, il
Governo ha analizzato i singoli ammortamenti, raggruppandoli nei seguenti
capitoli:
a ammortamenti
sui beni amministrativi calcolati sul valore di bilancio al 1.1.93 secondo le aliquote
fissate a preventivo; fr. 1'434'930.90
b ammortamenti
sui beni amministrativi calcolati sul valore di bilancio all'1.1.93 applicando
un tasso del 100% (ammorta-menti non preventivati) fr. 421'500.00
c uscite
d'investimento effettuate nel corso dell'esercizio 1993, iscritte nel
preventivo ed ammortizzate al tasso del 100 % (ammortamenti non preventivati) fr. 48'874.50
d uscite
per investimenti autorizzate dal legislativo nel corso del 1993 ed ammortizzate
a consuntivo (ammortamenti non preventivati) fr. 574'818.85
e ammortamenti
sui beni patrimoniali fr. 138'121.95
Accertata la correttezza degli ammortamenti ricapitolati alle
posizioni a ed e, il Consiglio di Stato ha ritenuto
inammissibili gli ammortamenti di cui alle posizioni c e d.
Gli ammortamenti relativi alla posizione b sono invece stati
ammessi limitatamente all'importo di fr. 34'320.--.
Il Governo ha quindi imposto al comune di __________ di attivare
gli ammortamenti non preventivati di cui alle posizioni b (limitatamente
all'importo non ammortizzabile) e c e di attivare gli investimenti
direttamente ammortizzati di cui alla posizione d (limitatamente
all'importo di fr. 274'715.40, corrispondente a 4 voci di uscite che a suo
avviso non avrebbero potuto essere contabilizzate come ammortamenti). In base a
queste rettifiche, l'avanzo d'esercizio passava da fr. 4'289.45 a fr.
710'769.90.
D. Contro il predetto
giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo di aumentare l'ammortamento da fr. 1'607'372.85
a fr. 1'822'091.70 in modo da rispettare l'ammortamento minimo del 5 %
prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC per rapporto alla sostanza ammortizzabile
(fr. 36'441'833.40).
L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver omesso
di verificare alla luce di tale norma le risultanze dell'analisi effettuata sui
singoli ammortamenti che potevano essere contabilizzati.
E. Il Consiglio di Stato
si rimette al giudizio di questo Tribunale.
I resistenti __________ e __________ postulano invece il
rigetto dell'impugnativa, contestando l'ammontare della sostanza ammortizzabile
da cui il municipio deduce l'ammortamento minimo di fr. 1'822'091.67.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
L'art. 158 LOC
impone ai comuni di prevedere ogni anno un ammortamento della sostanza
ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento.
La sostanza ammortizzabile è costituita dall'insieme dei beni
amministrativi e patrimoniali elencati e raggruppati in singole categorie
dall'art. 12 RGFCC; norma, questa, che stabilisce anche i tassi minimi e
massimi degli ammortamenti ammissibili sul valore residuo registrato a bilancio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
Questi tassi variano da un minimo dello 0 % (terreni
inedificati, ad un massimo del 100 % (altre spese d'investimento attivate).
Essi vanno fissati in modo vincolante nell'ambito del preventivo del conto di
gestione corrente (art. 154 cpv. 3 e 158 cpv. 3 LOC). Ammortamenti
supplementari in sede di consuntivo sono di principio ammessi soltanto in
circostanze particolari, che qui non occorre esaminare, previo aggiornamento
del preventivo (cfr. art. 14 RFGFCC; STA 9.5.95 in re B.; Dipartimento dell'interno,
Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, cap. 12.2., pag. 3).
In ogni caso, dispone ancora l'art. 158 cpv. 2 LOC, il totale
degli ammortamenti non può risultare inferiore al 5 % della sostanza
ammortizzabile allibrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente (art.
11 RGFCC). Questa regola è tassativa.
Se applicando i tassi differenziati, fissati giusta l'art. 14
RGFCC nell'ambito del preventivo, l'ammortamento complessivo dovesse risultare
inferiore al minimo prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC, occorre rivedere in
sede di consuntivo i tassi d'ammortamento preventivati in modo da rispettare il
limite del 5 % (cfr. Dipartimento dell'interno, Manuale di contabilità per i
comuni, cap. 12.3. pag. 1). La norma di legge che stabilisce l'ammortamento
totale minimo (art. 158 cpv. 2 LOC) prevale infatti sulla norma di regolamento
che impone di rispettare i tassi d'ammortamento indicati a preventivo (art. 14
RGFCC).
- Nel caso in esame,
la sostanza effettivamente ammortizzabile registrata a bilancio al 31 dicembre
1992 ammontava a fr. 36'441'833.40 ed era così suddivisa:
Conti Voce Importo
Beni
patrimoniali
123 Immobili 6'690'494.40
./.
Terreni 978'853.00
Investimenti in beni patrimoniali 5'711'641.40
Beni amministrativi
140 Terreni non edificati 942'190.00
141 Opere
del genio civile 3'481'001.00
143 Costruzioni
edili 19'461'000.00
146 Mobilio
macchine 214'001.00
161 Contributi
Cantone 3'732'000.00
162 Contributi
Comuni e consorzi 2'502'000.00
170 Espropriazioni 103'000.00
171 Uscite
di pianificazione 295'000.00
Investimenti in beni amministrativi 30'730'192.00
Totale 36'441'833.40
L'importo indicato dal comune ricorrente è corretto e
conforme alle direttive dell'autorità cantonale (cfr. Manuale di contabilità
per i comuni, cap. 12.1 e 12.2). A torto i resistenti __________ e __________
lo contestano. L'importo al quale si richiamano fondandosi sul movimento dei
conti d'investimento 1993 (cfr. consuntivo 1993 pag. 79-81) non fa stato.
Determinanti sono infatti i valori dei singoli beni ammortizzabili allibrati al
31 dicembre 1992 sui conti sopra menzionati.
Del tutto fondata appare quindi la domanda del ricorrente
intesa ad aumentare l'ammortamento da fr. 1'607'372.85 a fr.
1'822'091.67, pari al 5 % della sostanza ammortizzabile (fr.
36'441'833.40).
Sotto questo profilo, il ricorso va quindi accolto,
riformando la decisione governativa impugnata siccome lesiva dell'art. 158 cpv.
2 LOC.
- Il comune ricorrente
chiede di praticare il maggior ammortamento di fr. 214'718.85 sulle uscite per
opere del genio civile, studi e perizie che il Consiglio di Stato ha
raggruppato al capitolo b della verifica operata con il giudizio
qui impugnato.
La richiesta non può essere accolta, poiché - per principio -
quando l'ammortamento complessivo risulta inferiore al minimo imposto dall'art.
158 cpv. 2 LOC, occorre aumentare i tassi d'ammortamento fissati in sede di
preventivo (cfr. Manuale di contabilità per i comuni, cap. 12.3 pag. 1).
Trattandosi di una competenza specifica del legislativo comunale (art. 13 cpv.
1 lett e ed f LOC), spetterebbe a quest'ultimo stabilire le modalità di
adeguamento dei tassi necessari per conseguire l'ammortamento totale minimo
fissato dalla legge. Dato che il Consiglio comunale in sede di preventivo aveva
chiaramente optato per l'applicazione dei tassi d'ammortamento minimi fissati
dall'art. 12 RGFCC, non appare tuttavia lesivo del diritto di prescindere da un
rinvio, correggendo direttamente l'errore in cui è incorso il Consiglio di
Stato mediante un aumento lineare dei tassi d'ammortamento preventivati.
Fermo restante che la sostanza ammortizzabile ammonta a fr. 36'441'833.40,
che l'ammortamento minimo prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC (5 %) è quindi
pari a fr. 1'822'091.70, che gli ammortamenti ammessi dal Consiglio di
Stato assommano a fr. 1'607'372.85 (cfr ris. gov. pag. 16), i tassi
d'ammortamento preventivati vanno adeguati applicando una fattore di correzione
(k) pari a 1.1335837.
Gli ammortamenti ammissibili fissati dal Consiglio di Stato
vanno quindi rettificati come segue:
Ammortamenti decisione CdS
Ammortamenti rettificati
Differenza
Pos. A
1'434'930.90
1'626'614.00
191'683.10
Pos. B
34'320.00
38'905.00
4'585.00
Pos. E
138'121.95
156'573.00
18'451.05
Totali
1'607'372.85
1'822'092.00
214'719.15
Sulla base di questi dati, le
correzioni imposte dal Consiglio di Stato vanno di conseguenza rettificate nel
seguente modo:
Dare
Avere
Attivazione ammortamenti non preventivati (pos. b)
387'180.--
Attivazione ammortamenti non preventivati (pos. c)
48'874.50
Attivazione investimenti direttamente ammortizzati
(pos. d)
274'715.40
Ammortamenti aggiuntivi su pos. a per
raggiungere ammort. minimo 5 %
191'683.10
Ammortamenti aggiuntivi su pos. b per
raggiungere ammort. minimo 5 %
4'585.--
Ammortamenti aggiuntivi su pos. e per
raggiungere ammort. minimo 5 %
18'451.05
Totali
710'769.90
214'719.15
Aumento avanzo esercizio rispetto consuntivo 1993
approvato CC __________
496'050.75
Totali
710'769.90
710'769.90
L'avanzo di esercizio 1993 del
comune di __________ ammonta pertanto a fr. 500'340.20.
-
Per le
considerazioni sin qui esposte il ricorso va quindi accolto, riformando la decisione
governativa impugnata nei modi e nei termini sopra illustrati.
-
Dato l'esito, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 158, 208 LOC; 11, 12, 14 RGFCC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 21 marzo 1995 del Consiglio di Stato (no. 1736)
è riformata nel senso che:
1.2. la decisione 20 giugno 1994 con cui il Consiglio comunale di
__________ ha approvato i conti consuntivi 1993 è confermata con le correzioni
indicate al considerando no. 4.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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