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Numero d'incarto:
52.1995.23
Data decisione, Autorità:
30.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.95.00023
Lugano
30 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 gennaio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 13 dicembre 1994, n. 11203, del Consiglio di Stato, che annulla la
licenza edilizia 21 febbraio 1994 rilasciata dal Municipio di __________ al
ricorrente per trasformare in casa d'abitazione primaria uno stabile situato
fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
18 gennaio 1995 del municipio di
__________;
-
20 gennaio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
25 gennaio 1995 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i ricorrenti
__________ e __________ sono comproprietari di un fondo, situato a __________
in località __________ (part. n. __________ RFD), fuori della zona edificabile;
che sul fondo in questione, oltre ad una casa d’abitazione
bifamiliare, v’era un fabbricato accessorio di circa m 5,50 x 7,50, alto m 2,50
e dotato di un tetto piano;
che nel 1989 l'allora
Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni ed il municipio di __________ hanno
rilasciato ai ricorrenti il permesso di ampliare leggermente il fabbricato in
questione, sostituendo il tetto piano con uno a due falde;
che i beneficiari della licenza si sono scostati dai piani
approvati, innalzando l'edificio di un intero piano, destinandolo ad abitazione
ed aggiungendovi un locale lavanderia;
che con decisione 29 gennaio 1992 il Dipartimento delle Pubbliche
Costruzioni ha respinto una domanda di costruzione inoltrata dai ricorrenti per
sanare gli abusi commessi, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24
LPT;
che con lo stesso provvedimento l'autorità cantonale ha
ordinato la demolizione del locale lavanderia aggiunto abusivamente, la
rimozione degli apparecchi della cucina, delle istallazioni sanitarie e delle
pareti divisorie al pianterreno ed al primo piano;
che con giudizio 26 agosto 1992 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da __________ e __________;
che la decisione non è stata impugnata davanti al Tribunale
cantonale amministrativo;
che nel settembre 1993 i coniugi __________ hanno presentato
una nuova domanda di costruzione in sanatoria, avente per oggetto gli
interventi colpiti dall'ordine di demolizione;
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del Territorio,
ritenendo palesemente insoddisfatti i presupposti dell’art. 24 LPT;
che il 21 febbraio 1994 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta disattendendo l'opposizione formulata dal Dipartimento
del territorio;
che con giudizio 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha annullato
la licenza, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento
del territorio;
che il Governo ha in sostanza rilevato che le opere abusive
per le quali veniva chiesto il permesso in sanatoria erano le stesse che
avevano già formato oggetto del suo precedente giudizio (fatta eccezione per il
corpo esterno adibito a lavanderia) ed erano gravati da un un ordine di
demolizione cresciuto in giudicato;
che avverso tale decisione __________ é insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando il ripristino della licenza in sanatoria
accordatagli dal municipio e chiedendo che l'ordine di demolizione, a suo
avviso sproporzionato, venisse sostituito da una sanzione pecuniaria,
che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di
Stato e il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni
particolari;
che il municipio di __________ sollecita invece l’accoglimento
del ricorso, allegando che la zona in cui sorge la costruzione é destinata ad
essere reinserita in zona edificabile non appena si presenterà l'esigenza di un
ampliamento;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; il
ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che il sopralluogo postulato del ricorrente non appare
infatti idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio; le caratteristiche e l'ubicazione del manufatto
emergono peraltro chiaramente dagli atti;
che a determinate condizioni le autorità amministrative
possono riesaminare le loro decisioni; vi sono tenute se la legge o una
costante prassi amministrativa lo impongono;
che al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto
dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate
dall'emanazione della prima decisione o quando vengano addotti fatti o mezzi di
prova rilevanti che egli non conosceva o che non non aveva potuto invocare
nell'ambito della precedente procedura;
che il riesame di atti amministrativi passati in giudicato
non é però sempre possibile; il ricorso a questo istituto non deve infatti
condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative
cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto;
che il riesame di decisioni negative non entra segnatamente
in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una
domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte e enunciazioni
che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178; STA 17.12.96 in re N.,
consid. 3.1);
che la domanda di costruzione in esame è sostanzialmente
identica a quella respinta dal Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni con
decisione 29 gennaio 1992, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio 26
agosto 1992 cresciuto in gudicato;
che non essendo subentrate nuove circostanze suscettibili di
giustificare un riesame delle precedenti decisioni, ci si potrebbe di per sè
astenere da una verifica della legittimità sostanziale del provvedimento in
contestazione;
che essendo le precedenti istanze entrate nel merito della controversia,
questo tribunale procede nondimeno ad un esame materiale della conformità del
giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza in sanatoria
rilasciata all’insorgente dal municipio di __________;
che giusta l’art. 24 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili
possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzioni di
edifici o impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione soltanto se tale ubicazione è imposta dalla destinazione
dell’opera (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett.
b);
che in concreto il requisito dell’ubicazione vincolata posto
dall’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT è palesemente insoddisfatto; nemmeno il
ricorrente pretende invero che l’ubicazione dell’edificio in contestazione sia
imposta dalla sua destinazione; nè potrebbe farlo con successo, stante che le
costruzioni ad uso abitativo devono per principio sorgere all’interno delle
zone edificabili;
che, giusta l’art. 75 LALPT, adottato dal legislatore
cantonale in virtù dell’agevolazione prevista dall’art. 24 cpv. 2 LPT, fuori
delle zone edificabili possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni
eccezionali per la trasformazione parziale di edifici esistenti in contrasto
con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, se l’intervento appare
necessario per la continuazione dell’utilizza-zione attuale e se risulta
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale;
che per apparire parziali gli interventi devono essere
misurati tanto dal profllo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo; non
devono insomma sovvertire l’identità della costruzione preesistente;
che la sopraelevazione di un piano di una costruzione accessoria
e la sua trasformazione in casa d’abitazione costituiscono un intervento che
travalica manifestamente i limiti posti dalle norme succitate al concetto di
trasformazione parziale;
che tale intervento non può nemmeno essere considerato indispensabile
per la continuazione dell’utilizzazione precedente;
che il diniego della licenza in sanatoria appare quindi
perfettamente giustificato anche dal profilo degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75
LALPT;
che l’eventuale futuro inserimento del fondo del ricorrente
nella zona edificabile non porta a diversa conclusione;
che così stando le cose l’impugnativa va senz’altro respinta
siccome priva di fondamento;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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