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Numero d'incarto:
52.1995.217
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00217
DP 86/95
leo
Lugano
25 luglio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 21 marzo
1995 di
__________ e __________
contro
la risoluzione 7 marzo 1995 (n. 1245) con cui il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto il ricorso 25 gennaio 1995 degli insorgenti
avverso la decisione 11 gennaio 1995 del municipio di __________ di
rilasciare la licenza edilizia a __________ e __________ per la riattazione e
l'ampliamento dell'edificio al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
-
5 aprile 1995 del Municipio di __________;
-
7 aprile 1995 del Dipartimento del territorio;
-
10 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
-
17 maggio 1995 di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 16 novembre 1994 __________ e __________ hanno presentato
una domanda di costruzione concernente la riattazione e l'ampliamento
dell'edificio al mapp. __________ di quel comune, di loro proprietà. Quel fondo
é ubicato nel nucleo di __________ ed é assegnato dal PR alla zona NV (nucleo
di villaggio). La domanda contemplava anche la trasformazione del fabbricato al
sub. D, di mq 21, in un'autorimessa aperta, ottenuta mediante la demolizione
della parete est del manufatto, posta a confine con la strada comunale, per una
lunghezza di circa 4,20 ml e di quella nord, perpendicolare alla strada comunale,
per una lunghezza di ml 1 a partire da questa. Il tetto di quell'edificio, ad
una sola falda, sarebbe inoltre stato sopraelevato di circa 50 cm alla gronda.
b) Al rilascio del permesso di costruzione si sono opposti
__________ e __________, proprietari del mapp. __________, separato dal mapp.
__________ da una strada di poco più di m 3 ml di larghezza. Gli opponenti
hanno contestato la possibilità, per gli istanti, di trasformare il fabbricato
al sub. D in un'autorimessa aperta. Essi hanno sostenuto che la trasformazione
non fosse compatibile con la normativa di PR che regolamenta le costruzioni
nella zona del nucleo (art. 43 NAPR), hanno eccepito una disattenzione delle
distanze verso la strada (art. 15 NAPR) e verso la loro abitazione (art. 19
NAPR, relativo alle costruzioni accessorie), hanno infine messo in discussione
l'accessibilità del manufatto (art. 24 NAPR), evidenziando inoltre gli
inconvenienti che la prospettata utilizzazione di quell'edificio avrebbe anche
arrecato alla loro proprietà, ove al pianterreno, proprio di fronte all'entrata
della progettata autorimessa, é ubicata la cucina ed una camera da letto.
c) Il 4 gennaio 1995 il dipartimento del territorio ha
comunicato il suo avviso favorevole sulla domanda di costruzione. Con decisione
11 gennaio 1995 il municipio di __________ ha indi rilasciato a favore dei
coniugi __________ la licenza edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione
di __________ ed __________. Esso ha considerato che l'art. 43 NAPR, regolamentante
le costruzioni nella zona NV, fosse ossequiato, richiamando inoltre le diffuse
argomentazioni consegnate dal dipartimento nel proprio avviso sui problemi
estetici. Il municipio ha parimenti escluso che l'autorimessa dovesse
ossequiare una qualche distanza dalla strada in applicazione dell'art. 15 NAPR,
trattandosi di opera esistente.
B. a) __________ ed __________ hanno impugnato la
decisione municipale 11 gennaio 1995 con gravame del 25 gennaio successivo
innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla,
ribadendo le censure già svolte in sede di opposizione ed estendendo inoltre le
stesse all'ampliamento dell'edificio destinato all'abitazione ed infine
all'assenza di modinatura.
b) Con risoluzione 7 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha
accolto parzialmente il gravame. Il Governo ha in primo luogo avallato la
conformità degli interventi previsti al mapp. __________ con la normativa
comunale relativa all'edificazione nella zona del nucleo (consid. B) ed ha
inoltre accertato come essi non fossero deturpanti (consid. D). Esso ha
tuttavia constatato come l'ampliamento dell'edificio destinato ad abitazione
mediante la realizzazione di una ulteriore camera a pianterreno di 9 mq, sopra
la quale sarebbe stata ubicata una terrazza, distava solo ml 3,10 dai dirimpettai
edifici con aperture ai mapp. __________ e __________, mentre che l'art. 43
NAPR richiedeva per ogni intervento nella zona dei nuclei l'ossequio delle
distanze istituite dalla LAC, ossia - verso edifici con aperture - 4 ml. Il
Consiglio di Stato ha pertanto subordinato la licenza edilizia alla condizione
che quell'ampliamento fosse ridotto in modo tale da rispettare la distanza di 4
ml dagli edifici situati sul lato opposto della strada (consid. C, F e
dispositivo n. 1). Esso ha invece ritenuto che l'autorimessa non violasse
quelle distanze, nemmeno tenendo conto del "modesto innalzamento alla
gronda" (consid. C). L'assenza di modinatura non é infine stata ritenuta
di pregiudizio per la tutela degli interessi dei ricorrenti (consid. E).
C. __________ ed __________ hanno impugnato la risoluzione
governativa predetta con ricorso 21 marzo 1995 a questo Tribunale, al quale
hanno domandato di annullarla insieme con la licenza edilizia 11 gennaio 1995.
Essi limitano le loro critiche alla trasformazione del fabbricato al sub. D in
autorimessa, riprendendo le censure già formulate nelle sedi precedenti, ma
senza più contestare l'inserimento estetico dell'intervento e la distanza dalla
strada comunale.
Il municipio di __________, il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, __________ e __________
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento del territorio
ha invece osservato che la lite concerneva unicamente il diritto di
applicazione da parte del municipio.
D. Il 5 luglio 1995 il giudice delegato ha tenuto
un'udienza preceduta da un sopralluogo, delle cui risultanze si dirà, per
quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE).
Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti
certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
-
2.1. Giusta l'art. 43 NAPR, nella zona NV devono
essere salvaguardati i valori architettonici ed ambientali tradizionali. Nella
stessa sono possibili riattazioni, trasformazioni, (piccoli) ampliamenti,
ricostruzioni e la combinazione dei detti interventi. Ogni intervento deve
ossequiare tutta una serie di restrizioni elencate al capoverso 2 dell'art. 43
NAPR, tra cui il rispetto delle distanze verso fondi od edifici altrui previste
dalla LAC. L'art. 24 NAPR stabilisce invece che le costruzioni, ricostruzioni, riattazioni
e gli ampliamenti devono essere dotate di parcheggi: per le abitazioni quella
disposizione richiede la creazione di un posto auto per ogni 100 mq o frazione
superiore a 50 mq di SUL. I parcheggi - stabilisce inoltre l'art. 24 NAPR -
devono essere comodamente accessibili ed utilizzabili. Del pari l'art. 47 cpv.
1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr.) stabilisce a sua volta che
la formazione di accessi ai fondi é autorizzata se compatibile con la
destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.
2.2. I ricorrenti mettono anzitutto in discussione la
legittimità dell'ampliamento dell'esistente fabbricato al sub. D per poterne ricavare
la controversa autorimessa. A ragione. In effetti, pur ammettendo che la
sopraelevazione del tetto del manufatto di circa 50 cm alla gronda rientri
ancora nel concetto di (piccolo) ampliamento ai sensi dell'art. 43 NAPR,
dettato da necessità funzionali, questa modifica disattende per una profondità
di circa 80/90 cm la distanza di 4 ml verso l'edificio con aperture al mapp.
__________, di proprietà dei ricorrenti, imposta dall'art. 43 cpv. 2 NAPR. Ma
soprattutto l'innalzamento del muro a nord del fabbricato, necessario per poter
elevare la gronda, viene a distare appena 2 ml dall'edificio al sub A del mapp.
, che - per quanto modesto - chiama pur sempre distanza: e
questo in violazione ancora una volta dell'art. 43 NAPR (che quell'edificio
venga considerato con o senza aperture e che, di conseguenza, la distanza da
rispettare sia di 3 o 4 ml, non riveste pertanto alcuna importanza). In verità
il problema dell'ampliamento del manufatto riveste tutto sommato una importanza
secondaria. In effetti, a questo punto le illegalità appena riscontrate
potrebbero essere sanate imponendo agli istanti di mantenere la falda del tetto
del fabbricato al sub. D così come esistente. L'imposizione di questa clausola
accessoria alla licenza edilizia non appare tuttavia necessaria, poiché la
trasformazione del fabbricato in parola in autorimessa non può essere autorizzata
per i motivi che seguono, legati all'accesso: problema che invero le istanze
inferiori hanno completamente trascurato di affrontare, sebbene sollecitati a
tanto da parte degli insorgenti.
2.3. Come si é potuto constatare in sede di sopralluogo, le
strade del nucleo di __________ sono alquanto anguste. Il progettista ha
spiegato in quella sede che la controversa autorimessa, di forma quadrata (ml
4,90 di profondità rispetto alla strada comunale per una lunghezza di circa 5
ml), verrebbe raggiunta entrando dalla parte alta del nucleo (nord) e
parcheggiando il veicolo obliquamente. Per partire, invece, il veicolo
procederebbe in retromarcia fino alla piazzetta al mapp. __________, ove si
immetterebbe lungo la strada che conduce verso la parte bassa del nucleo e
l'uscita dello stesso. E questo perché dopo il riattando mapp. __________ la
strada si restringe ulteriormente fino a circa 2 ml, impedendo in principio la
continuazione della circolazione di autovetture. La manovra di retromarcia
necessaria per potersi di nuovo immettere nella circolazione a partire dalla progettata
autorimessa si estenderebbe su almeno 20/25 ml lungo una strada di larghezza
variante tra un massimo di ml 3,5 scarsi e un minimo di 2,50 ml circa: la circostanza,
affermata dal progettista in sede di udienza, secondo cui la piazzetta e
l'autorimessa distino, nel punto più prossimo, solo ml 13,5, non é di rilievo,
poiché trascura di considerare che la prima parte della piazzetta é occupata da
un posteggio pubblico ed inoltre che il veicolo, terminata la retromarcia, deve
disporre di un certo spazio davanti a sé per poter svoltare. L'esercizio
dell'autorimessa in parola presuppone dunque irrinunciabilmente l'effettuazione
di un lungo tratto di retromarcia attraverso una via alquanto stretta, sulla
quale si affacciano oltretutto delle abitazioni. Questa necessità esclude che
si possa ancora parlare, nella fattispecie, di comoda accessibilità ed
utilizzabilità della prospettata autorimessa ai sensi dell'art. 24 NAPR. Nello
stesso tempo, con dette premesse fattuali l'accesso e l'utilizzazione
dell'autorimessa in esame appare suscettibile di compromettere la sicurezza del
traffico (art. 47 cpv. 1 Lstr), mettendo in pericolo in particolare, oltre
quanto si può e si deve ragionevolmente tollerare, l'incolumità delle persone e
la salvaguardia delle proprietà interessate dalle manovre. Ora, quel pericolo
non può essere efficacemente prevenuto se non vietando la realizzazione della
controversa autorimessa.
-
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Non é però
necessario annullare l'intera licenza edilizia, come chiedono gli insorgenti.
Basta annullarla nella misura in cui approva la trasformazione del fabbricato
al sub. D in autorimessa. Il municipio provvederà di conseguenza a prelevare
nei confronti dei resistenti il contributo sostitutivo ai sensi dell'art. 24
NAPR.
-
La tassa di giudizio deve essere messa a carico dei
resistenti, soccombenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 47 Lstr, 24, 43 NAPR, 18, 28, 46 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione 7 marzo 1995 (n.
1245) del Consiglio di Stato sono riformati come segue:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La
licenza edilizia 11 gennaio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ per la riattazione e l'ampliamento dell'edificio al mapp.
__________ di __________ é subordinata alla condizione che l'ampliamento al
pianterreno mediante realizzazione di una camera venga ridotto in modo da
rispettare la distanza di ml 4 dai prospicienti edifici con aperture; é invece
annullata nella misura in cui autorizza la trasformazione del fabbricato al
sub. D in autorimessa
§§ Il
municipio procederà ad imporre agli istanti il contributo sostitutivo per
posteggi mancanti ai sensi dell'art. 24 NAPR."
-
La tassa di giudizio, di fr. 400.--, é posta a carico di
__________ e __________ per metà e di __________ e __________ per l'altra
metà".
-
La tassa di giudizio della presente sede, di fr.
500.--, é posta a carico di __________ e __________.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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