AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.112
Data decisione, Autorità:
09.05.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00112
DP 68/95
cm
Lugano
9 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 febbraio 1995 di
contro
la risoluzione 14 febbraio 1995 (n. 893) del
Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 21
luglio 1994 dell'insorgente avverso le deliberazioni 4/5 luglio 1994 con cui
il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune,
dei fondi comunali e delle aziende municipalizzate relativi all'anno 1993
viste le risposte:
-
14 marzo 1995 del municipio di
__________;
-
13 marzo 1995 del Consiglio di
Stato;
-
23 marzo 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta 4/5 luglio 1994
il consiglio comunale di __________, che è composto di 50 membri, ha approvato
i conti consuntivi del comune, dei fondi comunali e delle aziende municipalizzate
relativi all'anno 1993 con 22 voti favorevoli, un contrario e 8 astensioni.
B. a) __________ è insorto
avverso le deliberazioni suddette con gravame 21 luglio 1994 al Consiglio di
Stato, al quale ha domandato di annullarle. Egli ha in primo luogo eccepito che
in realtà non era stata conseguita la maggioranza necessaria per considerare
approvati i sorpassi del conto degli investimenti, a tale scopo essendo
necessario il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del
consiglio comunale. In secondo luogo i conti concernenti le __________, sezione
elettricità, presentavano dei consistenti ammortamenti supplementari, vietati
dai combinati art. 14 e 27 cpv. 2 LOC (recte: del Regolamento sulla gestione e
sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987, in seguito: RGFCC).
b) In considerazione della prima censura ricorsuale il
municipio di __________, d'intesa con il Presidente del Legislativo, ha
provveduto a far nuovamente approvare dal consiglio comunale i consuntivi 1993
nella seduta del 10 ottobre 1994. In quel contesto sono parimenti stati
approvati preliminarmente e separatamente tutti i conti investimenti oggetto di
liquidazione finale. In tutte le votazioni è quindi stata raggiunta la
maggioranza qualificata richiesta dai combinati art. 13 lett. e, 61 cpv. 2 e
168 LOC.
C. Con risoluzione 14 febbraio
1995 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame di
__________. Esso ha considerato che la censura concernente il difetto del conseguimento
della maggioranza assoluta per l'approvazione dei sorpassi riferiti al conto
investimenti fosse diventata priva di oggetto. Il Governo ha invece respinto
quella concernente l'effettuazione di ammortamenti supplementari in sede di
consuntivo delle AIL, sezione elettricità, poiché questi non sono vietati dall'art.
4 LMSP, che costituisce una "lex specialis" rispetto al divieto sancito
all'art. 12 RGFCC.
D. Con ricorso 27 febbraio 1995
__________ ha impugnato innanzi a questo Tribunale la risoluzione governativa
predetta nella misura in cui ha tutelato l'effettuazione di ammortamenti supplementari
in sede di consuntivo delle __________. Egli ribadisce l'applicabilità
dell'art. 14 RGFCC alle aziende municipalizzate e contesta l'interpretazione
data dal Governo all'art. 4 LMSP. Il ricorrente postula pertanto l'annullamento
della risoluzione governativa impugnata e la retrocessione degli atti al Consiglio
di Stato affinché proceda, previa istruttoria, ad un nuovo giudizio.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per
conto di quest'ultimo, il municipio di __________ ed il presidente del
consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il gravame è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso è
dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il solo nodo da sciogliere
nella presente sede, dal quale dipende l'esito della lite, consiste nel
determinare se l'art. 14 RGFCC è applicabile o meno alle aziende municipalizzate.
Al riguardo il Tribunale formula le seguenti considerazioni.
-
3.1. Il Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 (RGFCC)
è stato adottato in applicazione dell'art. 218 LOC, che incarica il Governo di
emanare i regolamenti d'applicazione della LOC medesima. Esso è suddiviso in
otto capitoli: principi della gestione finanziaria (capitolo I, art. da 1 a 6),
principi e struttura della contabilità (capitolo II, art. da 7 a 15),
preventivo (capitolo III, art. da 16 a 20), consuntivo (capitolo IV, art. da 21
a 22), libri contabili e piano dei conti (capitolo V, art. da 23 a 26), aziende
municipalizzate, legati e fondazioni (capitolo VI, art. da 27 a 29), controllo
finanziario (capitolo VII, art. 30 a 31), norme finali e transitorie (capitolo
VIII, art. da 32 a 33). L'art. 14 RGFCC, facente parte del capitolo II (principi
e struttura della contabilità) e dal marginale "ammortamenti supplementari",
stabilisce che gli ammortamenti indicati a preventivo devono essere rispettati
e che ammortamenti supplementari non possono essere stabiliti in sede di consuntivo.
L'art. 27 RGFCC, inserito nel capitolo VI (aziende municipalizzate, legati e
fondazioni) e dal marginale "aziende municipalizzate", stabilisce a
sua volta che la contabilità delle aziende municipalizzate è tenuta
conformemente alla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici ed è
presentata separatamente da quella del comune (cpv. 1). Per l'allestimento del
preventivo e del consuntivo delle aziende municipalizzate valgono le stesse
norme applicabili ai comuni (cpv. 2). La contabilità delle aziende
municipalizzate deve essere presentata in modo conforme al piano contabile del
comune (cpv. 3). Il capoverso 4 facoltizza infine i comuni a tenere contabilità
aziendali speciali se le esigenze di una corretta gestione commerciale lo
richiedono.
3.2. Giusta l'art. 2 della legge sulla municipalizzazione dei
servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) i pubblici servizi municipalizzati
devono essere amministrati separatamente e in modo distinto dagli altri rami
della gestione comunale; possono anche essere organizzati separatamente.
Secondo l'art. 3 LMSP la contabilità delle aziende municipalizzate deve essere
ordinata in modo che si possa stabilire in ogni tempo, senza difficoltà e con
esattezza, la situazione finanziaria, specialmente nei riguardi del capitale di
impianto e del bilancio d'esercizio. L'utile netto è destinato in primo luogo
al pagamento degli interessi del capitale d'impianto o di riscatto (art. 4 cpv.
1 LMSP). Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento
e di rinnovamento ed impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, nella
riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale: il tutto
giusta le prescrizioni da stabilirsi dal regolamento speciale (art. 4 cpv. 2
LMSP). Come è stato confermato dall'intervento del relatore commissionale avv.
__________ in sede di dibattito granconsigliare (cfr. RVGC, sess. ord.
autunnale 1907, pag. 396), con regolamento speciale si intende il regolamento
organico dell'azienda municipalizzata ai sensi degli art. 15 e 16 LMSP, il
quale deve - tra l'altro - determinare, oltre alle norme per il funzionamento
contabile dell'azienda, quelle concernenti la distribuzioni degli utili (art.
16 lett. e LMSP). Non si tratta dunque di un regolamento da adottare dal Governo
ai fini dell'applicazione della LMSP (art. 36 cpv. 1 cifra 2 Cost. cantonale) e
tantomeno un regolamento speciale propriamente detto ai sensi dell'art. 18
LMSP, da adottarsi dal municipio.
3.3. Il regolamento organico delle aziende municipalizzate
della città di Lugano (ROAM), del 5 luglio 1983, dedica il quinto capitolo
(art. da 26 a 31) ai conti delle aziende. Giusta l'art. 26 ROAM la contabilità
è tenuta dai servizi contabili del comune, separatamente da quella comunale. I
preventivi e i consuntivi delle aziende sono sottoposti al consiglio comunale
insieme a quelli generali del comune (art. 27 cpv. 1 e 28 cpv. 1 ROAM). Per
l'art. 28 cpv. 2 ROAM in sede di consuntivo il consiglio comunale stabilisce
inoltre la destinazione degli utili secondo quanto disposto all'art. 29 ROAM.
Quest'ultima disposizione prevede che l'utile netto di esercizio, dedotti gli interessi
e l'ammortamento degli impianti e del patrimonio, deve essere destinato alla
creazione di fondi di riserva, di ammortamento e di rinnovamento, al miglioramento
del servizio, alla riduzione delle tariffe, infine a favore dell'erario
comunale. Eventuali disavanzi sono invece, di regola, riportati a conto nuovo
(art. 30 cpv. 1 ROAM). Per le aziende che non possono conseguire utili a motivo
della natura dei servizi che sono chiamati a prestare, il disavanzo è assunto
dal comune tramite decisione del consiglio comunale in sede di approvazione del
consuntivo (art. 30 cpv. 2 ROAM).
- 4.1. Nel concreto caso il
consiglio comunale di __________ ha approvato la proposta del municipio di
effettuare consistenti ammortamenti supplementari, nell'ordine di fr.
1'443'563.--, in sede di consuntivo delle __________. A sua volta il municipio aveva
formulato quella proposta dopo che la sezione degli enti locali, con scritto 1.
luglio 1993 al municipio, aveva approvato la stessa nei termini seguenti:
"...
Considerato che le disposizioni particolari sugli
ammortamenti per le aziende municipalizzate non sono ancora state emanate;
rilevato che l'art. 4 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
menziona i versamenti a fondi di ammortamento dall'utile residuo, preso atto
dal vostro scritto che non è possibile prima della fine dell'anno di conoscere
con sufficiente precisione l'ammontare dei ricavi (cosa che consentirebbe di aggiornare
gli ammortamenti a preventivo, analogamente a quanto previsto per il comune),
riteniamo ammissibile, evidenziandolo convenientemente nel consuntivo, far
approvare l'ammortamento straordinario insieme ai rendiconti di consuntivo.
..."
La deliberazione impugnata, condivisa dal Consiglio di Stato,
merita tutela anche da parte del Tribunale già per il fatto che il divieto di
effettuare ammortamenti supplementari sancito all'art. 14 RGFCC non si applica,
quale principio contabile, alle aziende municipalizzate. In effetti giusta
l'art. 27 cpv. 1 RGFCC la contabilità delle aziende municipalizzate è tenuta
conformemente alla LMSP e, di riflesso, del ROAM, i quali prevedono l'obbligo
di effettuare ammortamenti ma non istituiscono il divieto di praticarne di
supplementari in sede di consuntivo (art. 4 LMSP, 29 ROAM). Questo risultato
non muta nemmeno alla luce di quanto dispongono i capoversi 2 e 3 dell'art. 27
RGFCC. Quei disposti prevedono in realtà semplicemente che alle aziende
municipalizzate sono (invece) applicabili le stesse norme fissate per i comuni
quo all'allestimento (cpv. 2) ed alla presentazione (cpv. 3) dei conti.
Ammettere, come vorrebbe in particolare il ricorrente, che il rinvio di cui
l'art. 27 cpv. 2 RGFCC valga quale sottoposizione integrale delle aziende
municipalizzate ai principi ed alla struttura della contabilità del comune,
significherebbe del resto svuotare di significato il primo capoverso della
stessa disposizione.
4.3. E' d'altra parte opportuno evidenziare, a titolo abbondanziale,
che il divieto puro e semplice di effettuare ammortamenti supplementari in sede
di consuntivo sancito all'art. 14 RGFCC - salvo il caso, beninteso, in cui
questi fossero già stati indicati in sede di preventivo - solleva più di un
interrogativo circa la compatibilità della predetta disposizione con l'art. 165
LOC. Infatti l'istituzione di quel divieto è volta ad impedire, "per
evidenti ragioni di trasparenza", la fissazione degli ammortamenti in funzione
del risultato di esercizio (cfr. Rossi/Ferrari, Contabilità pubblica, 1988,
pag. 150; inoltre Buschor/Rondi, Gestione e pianificazione finanziaria negli
enti pubblici, 1985, pag. 10). Ora, giusta l'art. 165 cpv. 1 LOC (marginale
"Gestione corrente. Spese. Spese non preventivate. Sorpasso"), il
municipio non può far spese che non siano iscritte nel preventivo né superare
quelle iscritte senza il consenso del Legislativo: se vi sono tuttavia dei
sorpassi questi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo
(art. 165 cpv. 2 LOC). Dal momento che gli ammortamenti costituiscono delle
spese da iscrivere nel conto di gestione corrente (art. 154 cpv. 1 e 3 LOC), in
applicazione dell'art. 165 cpv. 2 LOC sembrerebbe dunque possibile effettuare
degli ammortamenti in sede di consuntivo per un importo superiore a quanto
indicato nell'ambito del preventivo. Basterebbe che il municipio che intende
proporre ammortamenti supplementari, purché giustificati dalle circostanze,
attiri debitamente l'attenzione del Legislativo su quello specifico oggetto e
sulle relative conseguenze, per ossequiare il proprio dovere di trasparenza
nella presentazione dei conti: in altre parole che esso si attenga ai requisiti
fissati dalla detta disposizione. Spetterebbe a quel momento al Legislativo di
pronunciarsi, con piena cognizione di causa, sull'accettazione o meno della
proposta. E' pertanto lecito chiedersi se, in realtà, al divieto assoluto di
effettuare ammortamenti supplementari in sede di consuntivo di cui all'art. 14
RGFCC non possa essere attribuito unicamente il valore di regola generale, che
non esclude né vieta tuttavia nel contempo la possibilità di comunque eseguire
simili ammortamenti, purché giustificati da "ragioni provvisorie ed
eccezionali" (cfr. Dipartimento dell'interno, Manuale di contabilità per i
comuni ticinesi, capitolo 12.1., pag. 3) e pertanto non ipotizzabili in sede di
allestimento di preventivo. E questo seguendo la procedura istituita all'art.
165 cpv. 2 LOC. La soluzione di tale quesito può ad ogni buon conto rimanere
irrisolta nella presente sede dal momento che, come è stato spiegato poco
sopra, l'art. 14 RGFCC non è applicabile alle aziende municipalizzate.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve infine essere respinto. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 165, 208, 209 LOC, 14, 27 RGFCC, 4 LMSP, il ROAM di __________, 18,
28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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