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52.1995.108 ΓÇó Dog removal order upheld for public safety
52.1995.108Other CourtMar 3, 1995Dismissed
The cantonal administrative court dismissed the owner's appeal against a municipal order requiring him to remove his wolfdog from his home. It held that the municipality could rely on its local police powers, the municipal animal-supervision ordinance, and alternatively the general police clause. Repeated attacks on animals and people showed a grave, direct and imminent danger to public safety. Less restrictive measures such as a fence, muzzle, leash, and castration were deemed insufficient. The appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.
Art. 107 LOC; municipal animal-supervision ordinance; general police clause: removal of a dangerous animal may be ordered where repeated attacks show a grave, direct and imminent danger to persons or other animals. Municipal police powers serve the protection of public order and tranquillity but may support measures safeguarding personal safety when specific material rules or, subsidiarily, the police clause allow it. Proportionality is satisfied where lesser measures such as fencing, muzzle, leash or castration do not provide sufficient security and the removal order appears as the only effective means (consid. concerning legal basis and adequacy).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.108
Data decisione, Autorità: 03.03.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00108 DP 279/94 cm
Lugano 3 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 14 settembre 1994 di
rappr. dall'avv. __________
contro
la decisione 24 agosto 1994, no. 7270 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 giugno 1994 con cui il municipio di __________ gli ordina di allontanare il suo cane lupo dalla casa d'abitazione;
viste le risposte:
23 settembre 1994 del municipio di __________;
4 ottobre 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________, gerente del ristorante __________ di __________ ed abitante a __________ è detentore di un cane lupo che tiene con sé sia al domicilio, sia sul lavoro;
che a __________ il cane, di indole aggressiva, ha già ucciso un cane, ne ha ferito gravemente un altro ed ha ammazzato un gatto; il caratteraccio dell'animale è inoltre fonte di continua preoccupazione per i vicini;
che con decisione 11 marzo 1994 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.-- per aver lasciato vagare liberamente il cane, che approfittando dell'occasione aveva aggredito e ferito un altro cane, tenuto al guinzaglio;
che con giudizio 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal proprietario; il Governo ha prospettato l'adozione di misure più severe, incluso l'allontanamento, in caso di recidiva;
che nemmeno due settimane dopo questo giudizio il cane del ricorrente ha azzannato il cane di __________, ferendolo seriamente;
che il 22 giugno 1994 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di allontanare il cane entro 10 giorni;
che con risoluzione 24 agosto 1994 il Governo ha confermato anche questo provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dal proprietario del cane; dei motivi addotti dal Consiglio di Stato si dirà semmai più avanti;
che contro questo giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al controverso ordine del municipio;
che, in sostanza, l'insorgente eccepisce l'esistenza di una base legale e contesta l'adeguatezza del provvedimento; il cane sarebbe sempre custodito; l'ultima aggressione sarebbe da attribuire ad una scusabile distrazione; il cane sarebbe presente a __________ soltanto durante le ore notturne; il porto della museruola costituirebbe una misura sufficiente;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
che dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale è risultato che il cane è tuttora aggressivo (benché sia stato nel frattempo castrato), che gli inconvenienti denunciati dall'autorità comunale di __________ si verificano anche a __________, sul posto di lavoro del ricorrente, dove tre persone sono state azzannate (almeno una dopo che il Consiglio di Stato aveva reso il giudizio qui impugnato);
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 208 LOC; 43, 46 PAmm); il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle prove ulteriormente raccolte da questo Tribunale; la perizia sulla pericolosità del cane, chiesta dal ricorrente, non appare indispensabile: l'ispezione dell'animale e le aggressioni a danno di persone emerse in sede d'istruttoria davanti a questo Tribunale forniscono un quadro sufficientemente preciso ed attendibile dei rischi che la detenzione del cane comporta per le persone e per gli altri animali;
che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale: queste hanno tra l'altro per oggetto il mantenimento dell'ordine e della tranquillità (cfr. lett. a);
che la norma in questione si limita a designare, all'interno del comune, l'organo al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina né la natura, né la modalità degli interventi ammissibili; il contenuto delle singole misure deve essere stabilito da ulteriori specifiche norme di diritto materiale, oppure - dove queste mancano - dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso d'urgenza, permette di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed immediati per i beni di polizia (RDAT 1990 N 3; 1991 I N 3; 1991 II N. 33; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N 134 B I seg.; Rhinow Krähenmann, ibidem);
che con ordinanza 5 maggio 1993, il municipio ha imposto ai detentori di animali di vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi; la prescrizione, accompagnata dalla comminatoria di allontanamento in caso di ripetuta molestia, è soprattutto intesa a tutelare la quiete; nulla impedisce tuttavia di applicarla anche per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri animali;
che tanto nella misura in cui si fonda sull'ordinanza precitata, quanto nella misura in cui è sorretto dalla clausola generale di polizia, il controverso ordine di allontanamento regge perfettamente alle critiche dell'insorgente; esso risulta infatti giustificato dall'inderogabile necessità di tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali dai gravi rischi che l'ulteriore detenzione del cane comporta;
che il cane del ricorrente non è soltanto fonte di turbative evidenti, ma costituisce anche un pericolo grave, diretto ed incombente per la sicurezza pubblica; lo dimostrano le ripetute aggressioni ai danni di altri animali a __________; lo confermano le aggressioni ai danni di persone a __________;
che la misura in contestazione è adeguatamente commisurata alla gravità del pericolo; altri provvedimenti meno incisivi, quali la recinzione del giardino (già attuata), il porto obbligatorio della museruola, il guinzaglio e la castrazione non danno sufficienti garanzie di sicurezza: lo dimostra l'ultima aggressione ai danni del cane di __________ a __________, messa a segno sfuggendo al controllo del ricorrente; lo conferma la recente aggressione ai danni di un operaio del centro __________ di __________, dove pure il cane (già castrato) si è sottratto al controllo del detentore;
che, in tali circostanze, l'ordine di allontanamento del cane appare come l'unico rimedio atto ad eliminare la minaccia che la sua detenzione rappresenta per la sicurezza degli abitanti di __________;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi;
visti gli art. 107, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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