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Numero d'incarto:
52.1995.100
Data decisione, Autorità:
03.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00100
DP 227/94
cm
Lugano
3 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 agosto 1994 della
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 28 giugno 1994, no 5818, del Consiglio di Stato, che conferma la
decisione 14 febbraio 1994 del municipio di __________, che ordinava
all'insorgente la demolizione del locale per i serbatoi dell'olio
combustibile al mapp. no __________ di __________;
richiamata
l'udienza di sopralluogo 15 febbraio 1995, dove, dopo ampia discussione, il
Tribunale cantonale amministrativo aveva deciso di tenere in sospeso l'evasione
della pratica, sino al momento in cui il municipio di __________ si fosse
pronunciato sulla domanda di variante 23 settembre 1993;
preso atto che il 31 agosto 1995 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la sistemazione
esterna della particella no __________, __________, zona __________, escludendo
il manufatto dove era previsto l'inserimento dei serbatoi di cui è stata
ordinata la demolizione;
rilevato
che con lettera 5 settembre 1995, il Giudice Delegato ha formulato alle parti
la seguente proposta transattiva:
"1. Il
Municipio acconsente a modificare il proprio ordine di demolizione 14 febbraio
1994 nel senso di imporre alla __________ il riempimento e la chiusura del
"locale tank" in modo che dall'esterno l'opera si configuri alla
stregua di un muro di sostegno compatto in cemento armato sormontato dalla rampa
di scale già esistente.
-
La
__________ si impegna ad eseguire la suddetta chiusura del "locale
tank" a regola d'arte entro la fine del corrente anno.
-
La
__________ ritira il ricorso 22 agosto 1994.
Alle parti è assegnato un termine di
15 giorni per pronunciarsi sulla proposta.
In caso di accettazione il ricorso
verrà stralciato dai ruoli senza spese ed assegnazione di ripetibili.
In caso di rigetto della proposta il
Tribunale cantonale amministrativo statuirà sull'impugnativa senza ulteriori
formalità, ritenuto che le parti non hanno altre prove da indicare e rinunciano
alla presentazione di conclusioni."
ritenuto
che il 18, rispettivamente il 21 settembre 1995, il municipio di __________ e
il patrocinatore della ricorrente, hanno aderito alla soluzione transattiva di
cui sopra;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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