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Numero d'incarto:
52.1994.53
Data decisione, Autorità:
22.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00053
DP 368/94
leo
Lugano
22 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna
Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1994 di
contro
la decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato
(n. 11206) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 12 gennaio 1994 con cui il Municipio di __________ le nega la
licenza edilizia per posare un serbatoio per il gas propano sulla part. n.
__________ RF di proprietà di __________;
viste le risposte:
-
3 gennaio 1995
del Municipio di __________;
-
4 gennaio 1995
di __________;
-
9 gennaio 1995
di __________;
-
17 gennaio 1995
del Consiglio di Stato;
-
25 gennaio 1995
del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 ottobre 1991 la __________
ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di posare un serbatoio per il
gas propano nel giardino antistante la casa d'abitazione di __________ (part.
n. __________ RFD; zona nucleo).
L'impianto è costituito da un
recipiente a forma cilindrica, lungo m 3,45 e del diametro di 80 cm, posato su
un piedestallo alto 40 cm;
che il 25 settembre 1992 il
Dipartimento del territorio ha rilasciato l'autorizzazione costruire alla
condizione che l'impianto venisse schermato con vegetazione; contemporaneamente
ha respinto l'opposizione dei due vicini qui resistenti;
che il 12 gennaio 1993 il Municipio
di __________ ha invece negato la licenza edilizia, ritenendo che l'impianto si
ponesse in contrasto con le prescrizioni di natura estetica sancite dall'art.
18 NAPR;
che con giudizio 13 dicembre 1994 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso interposta dalla __________; in sostanza, il Governo ha ritenuto
che l'impianto non rispettasse le caratteristiche edilizie ed architettoniche
degli edifici tradizionali;
che contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento: secondo la ricorrente, il
contenitore non potrebbe essere considerato alla stregua di una costruzione;
dal profilo dell'estetica e della sicurezza, esso sarebbe comunque preferibile
ad una batteria di bombole di gas;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed i vicini
resistenti, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile alla
fattispecie (art. 52 LE 1991);
che il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm);
che l'art. 35 lett. b) RLE 1974 (=
art. 4 lett. c RLE 1993) sottopone i serbatoi per il gas all'obbligo del
permesso di costruzione: infondate sono quindi le censure che l'insorgente
solleva a tal proposito;
che secondo l'art. 18 cpv. 1 NAPR di
__________, "nella zona del nucleo tradizionale le nuove costruzioni, le
ricostruzioni ed i riattamenti devono essere eseguiti rispettando le
caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali;
che è di meridiana evidenza che un
serbatoio cilindrico non rispetta le caratteristiche edilizie ed
architettoniche degli edifici tradizionali del nucleo;
che, anche da questo profilo, la
decisione municipale impugnata resiste perfettamente alle sommarie critiche
dell'insorgente; il fatto che simili serbatoi siano preferibili ad una serie di
bombole in batteria non basta a renderli conformi alla norma succitata;
che da questa conclusione non
discende comunque ancora che simili impianti siano irrimediabilmente banditi
dalla zona del nucleo; non si può invero escludere a priori la possibilità di
autorizzarne la posa all'interno di appositi manufatti, costruiti con materiali
e caratteristiche proprie degli edifici tradizionali;
che sulla scorta di queste
considerazioni, il ricorso va comunque respinto, ponendo la tassa di giustizia
a carico dell'insorgente;
visti gli art. 49 LE 1973; 35 RLE 1974; 52 LE 1991; 18
NAPR di Bogno; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr.
800.-- (ottocento) sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
per conoscenza:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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