Revocation of conditional suspension after specific recidivism

50.2006.2Other CourtFeb 7, 2006Granted

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Omnilex summary

The Bellinzona Pretura penale ruled on a recidivism notice filed by the cantonal criminal record coordination service. IS 1 had previously received a suspended 20-day detention sentence for falsity in documents, then obtained a one-year extension of probation after a later conviction. Because he committed another offence during the probation period, the court held that the favorable prognosis had failed and revoked the conditional suspension. No fees or costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 41 no. 3 cpv. 1-2 CP; revocation of conditional suspension upon specific recidivism during the probation period. If, during the probation period, the convicted person commits a new crime or offence and the circumstances show that the confidence initially placed in him has been disappointed, the judge must order execution of the suspended sentence. A favorable prognosis is excluded where the offender, after having already benefited from leniency through an extension of the probation period rather than revocation, reoffends in the same line of conduct. The decisive factor is the loss of trust and the resulting impossibility of maintaining the suspension (consid. on prognosis and breach of confidence).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2006.2

Data decisione, Autorità: 07.02.2006, PRPEN

Titolo: Decisione avviso di recidiva

Incarto n. 50.2006.2 DA 2237/2004

Bellinzona 7 febbraio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 9 gennaio 2006 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di

IS 1

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

che IS 1 è stato condannato il 2 aprile 2001 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per titolo di falsità in documenti;

che il 15 aprile 2002, in occasione di una nuova condanna, lo stesso Ministero pubblico non ha revocato la sospensione condizionale di cui sopra, ma ha prolungato di un anno il periodo di prova;

che l’interessato è incorsdo durante il periodo di prova in una nuova infrazione sfociata nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il 10 giugno 2005 per truffa e falsità in documenti – a dieci giorni di detenzione da espiare;

che il 9 gennaio 2006 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che IS 1 con scritto 28 gennaio 2006, inviato al citato Servizio anziché al giudice, si è limitato ad affermare di avere già scontato la pena di 10 giorni di detenzione di cui alla sentenza 10 giugno 2005;

che per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena";

che in concreto l’interessato è recidivo specifico, avendo commesso nuovamente il reato di falsità in documenti; inoltre egli ha tradito la fiducia che gli era stata ancora concessa nel 2002 quando non è stata revocata la sospensione condizionale, ma è stato solo prolungato di un anno il periodo di prova;

che nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole e non si può quindi prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione;

visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;

pronuncia: 1. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 aprile 2001 è revocato.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

conditional suspensionrecidivismprobationrevocationloss of prognosisfalsity in documentscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the conditional suspension of the 20-day detention sentence imposed on 2001-04-02 should be revoked because the convicted person committed a new offence during the probation period.

Extracted holding

Yes. The court found specific recidivism and loss of favorable prognosis, so the conditional suspension had to be revoked.

Extracted reasoning

The person again committed falsity in documents during the probation period and had already been given another chance in 2002, when the suspension was not revoked but the probation period was extended. In these circumstances a favorable prognosis was no longer possible under Art. 41 no. 3 para. 1 CP.

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