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Numero d'incarto:
50.2002.19
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TRAM
Incarto n.
50.2002.00019
Lugano
30 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 del
contro
la decisione 11 marzo 2002 (no. 23/94-50) del
Tribunale di espropriazione, che ha respinto la domanda formulata
dall'insorgente volta ad ottenere lo stralcio per prescrizione e/o perenzione
processuale della causa di risarcimento ex art. 7 Lespr promossa nei suoi confronti
dai comproprietari del mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ e __________ sono comproprietari del mapp. __________ RFD di
__________, un fondo di complessivi mq 1628 che nel 1988 è stato oggetto di una
procedura di esproprio parziale ad opera del comune di __________;
che dopo
vicissitudini sulle quali non occorre soffermarsi, con scritto 31 gennaio 1994
indirizzato a questo Tribunale l'ente espropriante ha dichiarato formalmente di
rinunciare all'espropriazione e di ritirare la relativa procedura;
che il 29
luglio 1994 gli espropriati hanno quindi convenuto in giudizio il comune di
__________ innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando in base all'art.
7 Lespr un risarcimento danni di fr. 176'195.- oltre interessi; di rimando,
l'ente pubblico ha contestato la domanda, proponendone l'accoglimento limitatamente
a fr. 8'000.- in via principale e a fr. 9'671.25 in forma subordinata;
che
esperita una prima fase istruttoria, la causa è rimasta ferma dal 30 gennaio
1996 (giorno dell'audizione di alcuni testi) al 30 gennaio 2002 (data del
decreto di nomina del nuovo collegio giudicante, con contestuale convocazione
di un dibattimento per l'audizione di ulteriori testi); a fronte di questo
ampio periodo di inattività, nel corso del quale il Tribunale di espropriazione
ha comunque indirizzato due lettere al patrocinatore degli attori, il 14
febbraio 2002 il comune di __________ ha chiesto lo stralcio della procedura
per intervenuta prescrizione, rispettivamente per mancanza di interesse
giuridico (perenzione processuale);
che
raccolte le osservazioni della controparte, con sentenza 11 marzo 2002 il Tribunale
di espropriazione si è pronunciato unicamente sulla perenzione processuale invocata
dal convenuto, negando in sostanza che tale istituto proprio del processo civile
potesse trovare applicazione in ambito amministrativo e, di riflesso, in cause
fondate sul diritto delle espropriazioni come quella avviata dai comproprietari
del mapp. __________ di __________;
che
mediante ricorso 28 marzo 2002 il comune di __________ ha impugnato questa
pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento;
abbandonata la tesi della perenzione processuale, il ricorrente ha nondimeno reiterato
la propria domanda di stralcio della causa per intervenuta prescrizione, con
argomentazioni essenzialmente identiche a quelle che l'istanza inferiore aveva
indicato di voler esaminare unicamente in seno al giudizio di merito;
che il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica
conclusione è pervenuta la famiglia __________, la quale ha avversato
brevemente le tesi del ricorrente con argomenti che verranno ripresi - ove
occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che dal
profilo dei predetti presupposti processuali il gravame è pertanto ricevibile
in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può
essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il
ricorso all'esame verte su un'eccezione processuale, quella dell'intervenuta
prescrizione delle pretese fatte valere dagli attori, che il Tribunale di
espropriazione ha volutamente omesso di vagliare nella decisione impugnata
rinviandone l'esame al giudizio di merito; scelta discutibile, ma legittima
nella misura in cui nessuna norma della Lespr o della PAmm impone al giudice
delle espropriazioni di evadere in via pregiudiziale le eccezioni sollevate
dalle parti (cfr. d'altronde, per quanto attiene alla procedura civile
cantonale, il tenore potestativo che contraddistingue l'art. 99 cpv. 1 CPC);
che nelle
procedure di espropriazione formale esulano da questo principio solo le
opposizioni all'esproprio e le mere domande di modifica dei piani, che per
legge devono essere necessariamente risolte in via definitiva prima
dell'emanazione del giudizio sulle indennità (cfr. art. 45 cpv. 3 e 51 ss.
Lespr; STA 27 febbraio 1997 in re Boni e llcc);
che la sentenza prolata dal Tribunale di
espropriazione si configura alla stregua di una decisione incidentale,
impugnabile a titolo indipendente solamente se provoca al ricorrente un danno
non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, N. 1 ss.);
che il giudizio in discussione non cagiona
al comune alcun pregiudizio irreparabile; in tema di prescrizione la prima
istanza ha infatti chiaramente indicato che la questione sarebbe stata esaminata
con il merito;
che sta
di fatto che sul fondamento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal comune,
che attiene al diritto materiale e non procedurale, il primo giudice non si è ancora
espresso, cosicché neppure questo Tribunale - al quale non possono essere in
ogni modo sottoposte nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm) - può pronunciarsi a riguardo;
che in
seno alle procedure di ricorso l'oggetto del litigio deve infatti corrispondere
all'oggetto della decisione impugnata; quest'ultima delimita il quadro
materiale entro il quale l'insorgente può muoversi in via ricorsuale, tant'è
che la contestazione non può esulare dall'oggetto del giudizio querelato,
ovvero dalle questioni sulle quali l'autorità inferiore si è pronunciata o
avrebbe dovuto obbligatoriamente pronunciarsi (cfr., in tema, Bovay, Procédure
administrative, p. 390);
che le
autorità di ricorso non possono dunque statuire in merito a domande ed eccezioni
sulle quali non si è espressa l'istanza inferiore; facendolo, verrebbero meno
ai loro compiti di controllo, violerebbero la competenza funzionale
dell'istanza subordinata, disattenderebbero il principio dell'esaurimento
progressivo dei rimedi di diritto e priverebbero le parti di un grado di
giurisdizione (sull'argomento vedi Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, N. 403 ss.; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, N. 901);
che
stante quanto precede il ricorso si avvera inammissibile in difetto di
decisione impugnabile;
che
all'occorrenza l'insorgente potrà evidentemente riproporre le sue censure non
appena il Tribunale di espropriazione avrà risolto l'eccezione di prescrizione
presentata il 14 febbraio 2002;
che spese
e ripetibili seguono la soccombenza del comune ricorrente (art. 28 e 31 PAmm);
visti gli art. 37, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 44 e
46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa
di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore
obbligo di rifondere alla controparte identico importo per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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