AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1999.6
Data decisione, Autorità:
07.12.2000, TRAM
Incarto n.
50.1999.00006
Lugano
7 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 maggio 1999 della
rappr. da: __________
Contro
la decisione 8 aprile 1999 (no. 34/97-168) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata
nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________
per acquisire la proprietà del mapp. __________ in vista della realizzazione
del parco pubblico __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
comunione ereditaria __________ è proprietaria del mapp. __________ di
__________, un fondo di 3131 mq censito a RF quale coltivo vignato e bosco.
Il terreno si trova nella parte superiore
del comprensorio comunale adagiato sulle falde del Monte __________,
segnatamente a margine di __________ __________ e del villaggio __________,
sopra il nucleo di __________. Nell'angolo S-E ospita un'autorimessa e una
baracca di tipo prefabbricato che, stando agli atti, non sono mai state
intavolate a RF, né autorizzate in esito ad una procedura di rilascio di
licenza edilizia.
B. Il PR di
__________ del 1975 aveva inserito il mapp. __________ in zona residua.
Il successivo PR entrato in vigore il 24
novembre 1993 (revisione 89) l'ha invece collocato in zona AEP, unitamente ad
altri fondi contermini, allo scopo di realizzare in loco un parco pubblico
(parco Selì) ampio circa 23'000 mq. La CE __________ ha impugnato il vincolo,
ma il suo ricorso - tardivo e giudicato infondato nel merito - è stato respinto
dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, così come dal
Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 8 marzo 1995) e, infine,
dal Tribunale federale (sentenza 14 luglio 1995).
C. Intenzionato
a realizzare l'infrastruttura pubblica di cui trattasi, il municipio di
__________ ha intavolato delle trattative con i proprietari delle particelle
gravate dal vincolo AEP al fine di acquisirle in via bonale. Nell'impossibilità
di addivenire ad un accordo con gli eredi __________, nel mese di settembre del
1997 il comune ha deciso di procedere all'esproprio formale dell'intero mapp.
__________ offrendo un indennizzo di fr. 123'000.- (= fr. 39.28/mq).
Con notifica del 10 novembre 1997 i
proprietari del fondo si sono invece opposti all'espropriazione ritenendola
carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva del principio di
proporzionalità. Nel contempo hanno postulato una modifica dei piani e
insinuato le loro pretese d'indennità, di gran lunga superiori a quelle proposte
dall'ente espropriante (fr. 800.- il mq per il solo terreno).
All'udienza di conciliazione del 7 aprile
1998, in sede di sopralluogo e nelle memorie conclusive presentate al
dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle
rispettive posizioni avverse.
D. Con
decisione 8 aprile 1999 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale
di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dagli espropriati.
Il primo giudice ha escluso in sostanza che
i proprietari del mapp. __________ potessero contestare in sede espropriativa
la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR e che l'intervento divisato
presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il principio della
proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, ha rigettato la domanda
constatando che così come formulata la stessa si confondeva con le tematiche di
proporzionalità già evase in precedenza.
E. Mediante ricorso 5
maggio 1999 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse questioni
sollevate senza successo in prima istanza.
Dopo aver commentato l'allegato di
conclusioni presentato a suo tempo dal comune ed i principi invalsi in materia
di pianificazione del territorio, i ricorrenti hanno in sostanza contestato la
sussistenza di un interesse pubblico sufficiente per giustificare l'intervento
espropriativo, annotando che il mapp. __________ non sarebbe affatto necessario
per realizzare il parco, così come gli accessi previsti dal PR. L'ente espropriante
- hanno soggiunto - non ha mai dimostrato il contrario.
In tema di disattenzione del principio della
proporzionalità gli espropriati hanno evidenziato tra l'altro i vantaggi di cui
goderebbe la __________ in seguito alla creazione del parco e riaffermato che
l'area di svago potrebbe essere realizzata senza il mapp. __________, la cui
sottrazione forzata li costringerebbe a sopportare un sacrificio tanto gravoso
quanto eccessivo a beneficio soprattutto dei vicini.
F. Il Tribunale di
espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma
della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il
comune di __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in seguito.
Al termine dello scambio di allegati la
rappresentante della CE __________ ha presentato un memoriale di replica.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti componenti la CE __________ e la tempestività dell'impugnativa
sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di
cui all'art. 70 Lespr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm), dai quali dev'essere tuttavia stralciata la memoria irrita 11 luglio
1999 che __________ ha prodotto senza esserne autorizzata (cfr. art. 49 cpv. 3
PAmm) al termine dello scambio di allegati.
-
In via
preliminare occorre precisare che i ricorrenti impugnano la sentenza 8 aprile
1999 con la quale il Tribunale di espropriazione si è pronunciato - solo ed a
giusto titolo (art. 45 Lespr) - sull'opposizione all'espropriazione e sulla
domanda di modifica dei piani. Lo scrivente Tribunale si limiterà pertanto
all'esame di tali specifici argomenti, che in questa fase processuale sono gli
unici ad essere suscettibili di nuovo giudizio. La questione attinente
all'eventuale sussistenza di una pregressa espropriazione materiale ed
all'indennità dovuta agli espropriati sarà evasa dalla prima istanza al momento
della crescita in giudicato della presente decisione.
-
Come
rettamente si osserva nella sentenza impugnata, la facoltà di opporsi all'espropriazione
è stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv. 2 lett. a) a
dipendenza dell'art. 2 Lespr, che sancisce il principio di presunzione della
pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni (cfr.
Messaggio 9.6.1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il
disegno di una nuova legge di espropriazione, in RVGC sessione autunnale 1970,
p. 1614). Introducendo una tale "praesumptio juris" il legislatore
non poteva esimersi dal prevedere, nell'ambito della procedura espropriativa,
la facoltà del cittadino di opporsi all'espropriazione e in particolare il
diritto di dimostrare la carenza della pubblica utilità. Quest'ultima prerogativa
si appalesa infatti indispensabile in tutti quei casi in cui l'interessato non
ha potuto far valere le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di ricorso
contro la pubblica utilità (in tal senso STF 2.6.1980 in re CE fu C. B.; RDAT
1986 N. 74). Se la pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura
di approvazione del PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più
confrontato con una semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio
juris et de jure), per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza
giuridica, non può più essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT
I-1993 N. 49 e rinvii).
Il principio secondo cui la legittimità dei
PR e dei vincoli da essi istituiti può essere eccepita soltanto nell'ambito
della loro procedura di adozione non è tuttavia assoluto. Secondo la giurisprudenza,
successive contestazioni sono infatti proponibili in sede di applicazione
concreta se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni imposte o
se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del
piano, oppure ancora se le circostanze che le avevano giustificate si sono nel
frattempo sostanzialmente modificate (cfr. Imboden-Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung
V ed. N. 11 B II c, 143 B II h; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, p. 139 ss.; DTF 123 II 337 consid. 3a, 116 Ia 207 consid. 3b, 115
Ia 1 consid. 3; RDAT I-1995 N. 30, 1984 N. 59).
Orbene, posto che la pubblica utilità del parco
__________ è stata regolarmente accertata durante la procedura di adozione e
approvazione del PR di __________, nell'evenienza concreta non è ravvisabile
alcune delle eccezioni giurisprudenziali dianzi evocate che permetterebbero di
riesaminare la questione in sede espropriativa. Al momento della pubblicazione
degli atti di PR i ricorrenti hanno potuto senz'altro rendersi conto della
natura e dello scopo del vincolo apposto sul mapp. __________, tant'è vero che
hanno impugnato le risultanze del piano insorgendo innanzi al Consiglio di
Stato. Il fatto che il loro ricorso, tardivo, sia stato dichiarato irricevibile
non è determinante, atteso che in via abbondanziale il Governo l'ha comunque
esaminato nel merito giungendo alla conclusione che la misura pianificatoria
era assolutamente giustificata siccome suffragata da un interesse generale preminente
(cfr. ris. CdS no. 10097 del 24.11.1993, p. 51, con il rinvio alle motivazioni
di cui alla decisione in re P. SA, proprietaria dei mapp. __________ e
__________ inclusi nella medesima zona AEP, p. 49/50).
Sta di fatto che il PR revisionato di
__________ è entrato in vigore il 24 novembre 1993 con l'approvazione del
Consiglio di Stato e prevede la realizzazione di un parco e di un'area boschiva
attrezzata di oltre 20'000 mq in località __________. La pubblica utilità di
questo specifico intervento e delle espropriazioni che esso comporta non può
più essere dibattuta, anche perché le circostanze che a suo tempo avevano
indotto l'autorità comunale ad istituire la zona AP non hanno subito nel frattempo
mutamenti di rilievo. Anzi, le recenti acquisizioni di terreni operate dal comune
comprovano l'esatto contrario, ovvero che la situazione è rimasta immutata e
che l'ente pubblico intende concretizzare al più presto gli intendimenti
manifestati in ambito pianificatorio al fine di soddisfare le proprie
necessità.
Lo stesso discorso vale per l'assenza di
bisogno che gli insorgenti rimproverano al comune. In effetti, la censura
andava tutt'al più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione
e della notifica delle pretese di indennità. Allorquando un ente pubblico
abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della
collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale
(art. 2 Lespr) dimostrando la pubblica utilità dell'operazione ed acquisire il
fondo previo versamento dell'equa indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost
(cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche
includere la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere
qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale, fermo
restando in quest'ultima evenienza l'interesse pubblico all'istituzione del
vincolo ed alla successiva espropriazione viene accertato durante la procedura
di approvazione del PR. E' quanto ha fatto il comune di __________, che si è
riservato il mapp. __________ nell'ambito della revisione 1989 del proprio
strumento pianificatorio in prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà.
- In ambito
espropriativo, il principio di proporzionalità impone che l'espropriazione
venga limitata ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dello scopo
prefissato (cfr. art. 1 cpv. 2 LFespr). I ricorrenti invocano questo principio
adducendo in specie che il comune potrebbe realizzare il parco con i terreni di
cui dispone, facendo a meno del mapp. __________. Sennonché con questa
argomentazione gli eredi __________ tentano manifestamente di riaprire il
dibattito sull'estensione della zona AEP __________, dimenticando che questo
aspetto, al pari della pubblica utilità del vincolo, è già stato affrontato e
deciso al momento dell'approvazione del PR (DTF 114 Ia 114 consid. 4 cf) e di
conseguenza non può più essere riesaminato dai giudici delle espropriazioni per
le stesse ragioni evocate al considerando precedente.
D'altro canto, l'applicazione del principio
della proporzionalità è tanto ovvia quanto agevole allorquando si tratta di
acquisire il terreno occorrente alla fabbricazione di un'opera pubblica non
definita dal PR: basta contenere l'esproprio entro i margini della superficie
realmente indispensabile alla corretta attuazione della costruzione che
abbisogna alla collettività. La particolarità della fattispecie concreta non
permette però tale sorta di ragionamento, poiché il fondo dedotto in
espropriazione non è destinato all'edificazione, ma alla realizzazione di un
semplice parco, la cui ampiezza dipende dalle scelte che sono state operate a
livello pianificatorio. A quest'ultimo proposito mette comunque conto di
osservare che in base alle norme ORL/ETH il comune era carente di aree verdi
(mq 11'704, a fronte di una necessità minima di mq 48'120) ed ha quindi dovuto
includere in zona AEP i rari comparti territoriali che per natura ed estensione
si prestavano ancora all'adempimento di quella funzione (cfr. relazione
tecnico-economica sul PR, p. 86-87 e 93-94), primo fra tutti quello che
accoglie il mapp. __________. Per quanto attiene più specificatamente ai
confini del parco __________, appare evidente che la delimitazione della
relativa zona AEP è stata condizionata dalla presenza di due linee di forza
quali via __________ ed il sentiero che si diparte da __________, da un lato, e
dalle caratteristiche orografiche del comprensorio coinvolto nell'operazione,
dall'altro. Sotto questo profilo, non si può oggettivamente negare che il mapp.
__________ tutt'intero costituisce, grazie alla sua posizione e conformazione,
un tassello irrinunciabile del progetto __________. L'angolo S-E della particella
- prativo, pianeggiante e posto alla stessa quota di via __________ -
rappresenta in particolare l'accesso ideale al complesso del parco. In simili
evenienze un intervento espropriativo meno incisivo in applicazione deI
principio di proporzionalità non è neppure concepibile, poiché la corretta
creazione della zona verde così come concepita nel piano di utilizzazione impone
di acquisire la proprietà __________ nella sua integralità.
- Stante
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono
la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art.
50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 3 LPT; 40 LALPT; 1, 2, 3, 20 ss.,
24, 45, 50, 70; 18, 28, 31, 43 e 49 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con
l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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