AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1999.10
Data decisione, Autorità:
04.02.2002, TRAM
Incarto n.
50.1999.00010
Lugano
4 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di
rappr. da: __________
Contro
la decisione 23 agosto 1999 (no. 488/47) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata
nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dal comune di
__________ per acquisire la proprietà di 15'600 mq del mapp. __________ in
vista della realizzazione di un centro scolastico/culturale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1988, a
seguito di una divisione ereditaria, __________ nata __________ è diventata
proprietaria unica della part. no __________ RFD di __________, un fondo
parzialmente edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a
sud della zona del nucleo tradizionale del paese.
B. In data 6
aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del
Comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq
di questo vasto mappale e di altri due fondi contermini (mapp. __________ e
__________) in zona AP-EP allo scopo di edificare in loco un centro
scolastico/cul-turale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico
interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di
imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà __________;
questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte
del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere
medio.
La successiva revisione del PR approvata dal
Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo
assetto pianificatorio: 15'600 mq ca. della part. __________, unitamente ai
contigui mapp. __________, __________ e __________, sono rimasti colpiti dal
vincolo AP-EP in vista della realizzazione di un posteggio, una chiesa, un
centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, mentre
la parte restante è stata inclusa in zona NV e R__________b malgrado le
contestazioni degli eredi __________, che in via ricorsuale avevano postulato
l'attribuzione dell'intero fondo alla zona __________. I proprietari hanno censurato
il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, ma in seguito hanno ritirato
il loro gravame.
C. Nel 1976 il
comune ha comperato la part. __________, erigendovi la scuola dell'infanzia e
destinando il resto del terreno a parco.
Nel 1990, a seguito di un procedimento di
espropriazione materiale poi completato in via formale, ha acquisito la part.
__________.
Quanto al mapp. ____________________ l'11
maggio 1988 gli __________ hanno promosso una causa risarcitoria contro il
comune di __________ che si è conclusa nel 1995 con la condanna dell'ente
pubblico al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale di fr. 60.-
il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA 12.12.1994 e STF
6.6.1995, quest'ultima parzialmente pubblicata nella RDAT I-1996 N. 46).
D. Nell'autunno
del 1996 il municipio di __________ ha commissionato all'arch. __________ un
piano d'indirizzo sull'utilizzazione dell'area AP-EP in località __________. Lo
studio presentato nell'ottobre 1997 - composto da un piano d'indirizzo, norme
d'attuazione e un progetto indicativo - proponeva di suddividere l'edificazione
del comparto in tre tappe, e meglio:
I. tappa: palestra, sala multiuso, spazi
esterni e posteggi;
II. tappa: scuola elementare e spazi esterni
complementari;
III. tappa: centro civico-culturale con
biblioteca, sala d'esposizione, ecc.
E. Soluto
l'indennizzo di espropriazione materiale fissato dal Tribunale federale (fr.
936'000.-, oltre a fr. 1'235'522.50 di interessi) e ottenuti i crediti per la
progettazione della prima tappa del piano _________, nel maggio del 1998 il
comune di __________ ha avviato un procedimento davanti al Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina al fine di ottenere
l'esproprio formale dei 15'600 mq del mapp. 146 inclusi in zona AP-EP e già
espropriati in via materiale. Per l'acquisizione di quell'area l'ente pubblico
ha offerto un'indennità di fr. 15.- il mq.
Con notifica datata 10 giugno 1998 la
proprietaria si è invece opposta all'espropriazione, ritenendola affetta da
svariati vizi d'ordine, carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva
del principio di proporzionalità. Nel contempo l'espropriata ha postulato una
modifica dei piani e insinuato le proprie pretese, da corrispondere in natura
o, subordinatamente, in denaro (fr. 50.- il mq per il terreno avulso, fr.
273'600 per la svalutazione della porzione residua e fr. 10'000.- per altri
pregiudizi).
All'udienza di conciliazione del 14 luglio
1998 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni
avverse. Richiamandosi agli esiti del dibattimento, il 24 agosto seguente il
comune ha presentato un allegato di osservazioni in seno al quale ha proposto
di estendere l'esproprio alla superficie di 1900 mq posta a sud dell'area
gravata dal vincolo AP-EP.
Il 2 settembre 1998 l'espropriata ha poi
sollecitato una sospensione della procedura in attesa dell'evasione di una sua
domanda di riesame del PR volta ad ottenere la soppressione del vincolo AP-EP e
l'inclusione dell'area affrancata in zona R3b. Il Presidente del Tribunale di
espropriazione si è tuttavia rifiutato di sospendere il procedimento con
decisione del 18 novembre 1998 confermata dal Tribunale cantonale
amministrativo il 29 marzo 1999.
Mediante istanza 25 maggio 1999 il comune ha
richiesto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. La
proprietaria del mapp. __________ si è opposta alla concessione di tale beneficio,
ribadendo la sua avversione in sede di conclusioni e all'udienza del 23 giugno
1999. Il 22 luglio successivo l'espropriata ha chiesto peraltro di intersecare
dalle conclusioni dell'ente pubblico la frase "L'espropriata … con ogni
evidenza … ha un rapporto turbato (gestört) con le regole della buona fede".
F. Con
pronunzia 23 agosto 1999 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza
di intersecazione, l'opposizione all'esproprio e la domanda di modifica dei
piani, da un lato, e accordato all'ente pubblico l'anticipata immissione in
possesso di una porzione di ca. 7'250 mq del fondo espropriato, dall'altro.
Il primo giudice ha negato innanzi tutto che
il comune avesse inserito nell'allegato di conclusioni espressioni sconvenienti
suscettibili di essere intersecate.
Quanto all'opposizione, il Tribunale di
espropriazione ha escluso in sostanza che il progetto di massima presentato dal
comune giusta l'art. 22 Lespr - ovvero il piano di indirizzo _________ - disattendesse
la destinazione sancita in sede pianificatoria e che la proprietaria del mapp.
__________ potesse contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di
un'opera contemplata dal PR. In tema di modifica dei piani, ha rigettato la
domanda siccome mirante in pratica a rimettere in discussione il tracciato del
vincolo, chiaramente definito nel contesto della procedura pianificatoria.
Riferendosi all'art. 51 Lespr il giudice di
prime cure ha infine accolto la richiesta di anticipata immissione in possesso
formulata dal comune per evitare pregiudizievoli ritardi, atteso che l'inizio
dei lavori non avrebbe cagionato all'espropriata un danno di natura
irreparabile.
G. Mediante
ricorso 20 settembre 1999 l'espropriata ha impugnato la predetta sentenza
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le
stesse questioni sollevate senza successo in prima istanza.
Riassunti minuziosamente i fatti, la ricorrente
ha rinnovato innanzi tutto la sua richiesta di intersecazione della frase "L'espropriata
… con ogni evidenza … ha un rapporto turbato (gestört) con le regole della
buona fede" contenuta nelle conclusioni del comune.
In seguito, ha ribadito che le opere
progettate dall'ente pubblico disattendono il requisito dell'interesse
pubblico, ricordando che il PR crea solo una mera presunzione della loro
pubblica utilità, che può essere distrutta dalla prova del contrario. D'altro
canto, l'istanza di espropriazione formale non è stata minimamente motivata a riguardo
e approvando il rinnovo del vincolo AP-EP istituito a carico della proprietà
__________ il Consiglio di Stato ha riconosciuto unicamente il pubblico
interesse della riserva di terreno, escluse quindi le costruzioni divisate. In
sede pianificatoria la destinazione del terreno sarebbe stata peraltro indicata
in modo troppo generico e le opere contemplate dai piani di espropriazione non
corrispondono a quelle riportate nel PR.
In tema di disattenzione del principio della
proporzionalità, l'insorgente ha riaffermato che l'ente pubblico non ha bisogno
di espropriare nella misura prevista, ritenuta in particolare l'abbondanza di
terreno di cui dispone il comune per soddisfare le proprie esigenze.
L'espropriata ha pure riproposto la
problematica relativa alla completazione dell'esproprio materiale in via
formale, negando all'ente pubblico la facoltà di postulare l'espropriazione
formale dell'area vincolata in base all'art. 6 Lespr. Lo stesso dicasi della domanda
di modifica dei piani, formulata anche in questa sede al fine di raggruppare in
un'unica particella le porzioni del mapp. __________ risparmiate dall'esproprio.
La ricorrente ha contestato infine
l'anticipata immissione in possesso accordata dal Tribunale di espropriazione
in assenza dei presupposti legali per concederla e l'ammontare delle ripetibili
(fr. 500.-), segnatamente la riduzione di 2/5 operata dal primo giudice in
funzione della reiezione dell'istanza di intersecazione. In coda al suo gravame
la proprietaria del mapp. __________ ha chiesto inoltre la rifusione delle
spese peritali affrontate pendente causa al fine di meglio tutelare i propri
interessi.
H. Il
Tribunale di espropriazione e il comune di __________ hanno proposto di respingere
l'impugnativa con diffuse argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse -
in seguito.
I. Il 23
agosto 1999 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso
di costruire sui mapp. __________, __________ e __________ una sala multiuso e
una palestra con tanto di viale di accesso e area di posteggio alberati.
Alla
domanda si è opposta __________, contestando l'intervento in particolare dal
profilo della sua compatibilità con gli scopi per i quali era stato istituito a
suo tempo il vincolo AP-EP ed avviato il procedimento di esproprio formale
della sua proprietà.
Raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, in data 20 settembre 1999 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure
sollevate dall'opponente.
Dopo essersi invano rivolta al Consiglio di
Stato, quest'ultima ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, che con
sentenza 14 agosto 2001 ha annullato il permesso e disposto la retrocessione
degli atti al dipartimento del territorio per ulteriori accertamenti e
l'emanazione di un nuovo preavviso includente l'esame della conformità del
progetto con legislazione ambientale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr,
nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm), dai quali dev'essere tuttavia stralciata la replica irrita 11 luglio
1999 che l'insorgente ha prodotto senza esserne autorizzata (cfr. art. 49 cpv.
3 PAmm) al termine dello scambio di allegati.
- Istanza
di intersecazione
La PAmm non contiene norme esplicite circa
il contegno rispettoso che le parti ed i loro patrocinatori devono mantenere in
giudizio. Ciò non toglie tuttavia che così come nel processo civile, anche
nella causa amministrativa le parti ed i loro patrocinatori hanno il dovere di
comportarsi con lealtà e probità, rispettando sia l'avversario che il giudice;
in particolare, è fatto loro obbligo di non offendere le convenienze e di non
far uso di espressioni irriguardose od offensive nelle comparse scritte.
Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di
buona educazione, sul quale non mette conto di disquisire lungamente, tanto più
che il Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino
riprende sostanzialmente gli stessi concetti.
In concreto, la ricorrente chiede di
stralciare dalle conclusioni presentate dal comune una frase [L'espropriata
… con ogni evidenza … ha un rapporto turbato (gestört) con le regole della
buona fede"] con la quale in buona sostanza le si rimprovera
sarcasticamente un agire poco rispettoso del principio della buona fede. La
locuzione, per quanto sconveniente possa apparire in forma estrapolata, non
trascende tuttavia la decenza. A prescindere dal fatto che richiama un concetto
tipicamente giuridico (cfr. art. 2 CCS) ed è stata formulata in esito ad un
ragionamento perfettamente sostenibile, nel contesto che la ospita rientra senz'altro
nei limiti dell'ammissibile.
Questo Tribunale comprende che la
terminologia utilizzata possa aver urtato la suscettibilità della ricorrente,
ma non ravvisa nel passaggio incriminato gli estremi della contumelia
suscettibili di giustificare il sollecitato intervento censorio.
L'istanza d'intersecazione viene pertanto
respinta, fatta salva e riservata all'espropriata la facoltà di deferire il
legale del comune innanzi alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli
avvocati.
- Conformità
delle opere con l'assetto pianificatorio
L'impugnativa all'esame si impernia in gran
parte su di un'argomentazione di natura pianificatoria laddove propugna senza risparmio
una difformità tra le opere previste dal comune e la destinazione conferita dal
PR alla superficie colpita dal vincolo AP-EP. Identica censura era stata invero
sollevata nell'ambito della procedura di contestazione della licenza edilizia.
Argomentazioni identiche a quelle svolte nella sentenza del 14 agosto 2001 di
questo Tribunale saranno pertanto esposte qui di seguito per respingerla.
Il piano delle zone del PR di __________
approvato dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 prevede che nella zona AP-EP
in località __________ vengano insediati un posteggio, una nuova chiesa, un
centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, in
aggiunta alle infrastrutture già esistenti (chiesa, casa parrocchiale,
cimitero, casa dei bambini, parco giochi, giardino pubblico). Ancorché in parte
approssimative, simili denominazioni si avverano del tutto corrette e legittime
nella misura in cui indicano con sufficiente chiarezza il fine perseguito dalla
creazione della zona AP-EP (DTF 113 Ia 464). D'altra parte, se nel piano delle
zone i fondi gravati dal vincolo EP in località __________ appaiono riservati
per gli scopi appena citati, in altri atti pianificatori vengono destinati alla
realizzazione di opere definite con ancor maggiore precisione. Nel rapporto di
pianificazione del PR __________ si accenna in particolare alla costruzione di
una palestra, di sale riunioni e esposizioni, di una biblioteca e di rifugi di
protezione civile (cfr. p. 19). Parimenti nella relazione tecnico-economica (p.
13), che è atto ufficiale e che all'epoca della sua approvazione era
addirittura parte integrante del PR giusta l'art. 17 LE 1973. Le opere progettate
dal comune (sala multiuso e palestra) corrispondono quindi a quelle contemplate
e sancite dal PR.
Quand'anche così non fosse, la discrepanza
sarebbe sottile e non darebbe adito a censure di pregio, atteso che il TF - in
due casi ticinesi - ha già avuto modo di confermare la legittimità di
operazioni volte alla realizzazione di un edificio di interesse pubblico che
non corrispondeva più esattamente a quello previsto in origine dal PR (STF 26
maggio 2000 in re D. c. comune di __________; DTF 121 II 305, RDAT I-1996 N.
45).
- Interesse
pubblico
La facoltà di opporsi all'espropriazione è
stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv. 2 lett. a) a
dipendenza dell'art. 2 Lespr, che sancisce il principio di presunzione della
pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni (cfr. Messaggio
9.6.1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una
nuova legge di espropriazione, in RVGC sessione autunnale 1970, p. 1614).
Introducendo una tale "praesumptio iuris" il legislatore non poteva
esimersi dal prevedere, nell'ambito della procedura espropriativa, la facoltà
del cittadino di opporsi all'espropriazione e in particolare il diritto di dimostrare
la carenza della pubblica utilità. Quest'ultima prerogativa si appalesa infatti
indispensabile in tutti quei casi in cui l'interessato non ha potuto far valere
le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di ricorso contro la pubblica
utilità (in tal senso STF 2.6.1980 in re CE fu C. B.; RDAT 1986 N. 74). Se la
pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura di approvazione del
PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più confrontato con una
semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio iuris et de iure),
per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non può più
essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT I-1993 N. 49 e rinvii).
Il principio secondo cui la legittimità dei
PR e dei vincoli da essi istituiti può essere eccepita soltanto nell'ambito
della loro procedura di adozione non è tuttavia assoluto. Secondo la giurisprudenza,
successive contestazioni sono infatti proponibili in sede di applicazione
concreta se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni imposte o
se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del
piano, oppure ancora se le circostanze che le avevano giustificate si sono nel
frattempo sostanzialmente modificate (cfr. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, p. 139 ss.; Imboden-Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 11
B II c, 143 B II h; DTF 123 II 337, 116 Ia 207, 115 Ia 1; STF 9 aprile 2001 re
CE S.; RDAT I-1995 N. 30, 1984 N. 59).
Orbene, fermo restando che la pubblica
utilità del vincolo e delle opere previste sul mapp. __________ è stata
regolarmente accertata durante la procedura di adozione e approvazione del PR
di __________, nell'evenienza concreta non è ravvisabile alcune delle eccezioni
giurisprudenziali dianzi evocate che permetterebbero di riesaminare la
questione in questa sede. Al momento della pubblicazione degli atti di PR la
ricorrente e gli altri membri della CE proprietaria del mapp. __________ hanno
potuto senz'altro rendersi conto della natura e dello scopo del vincolo apposto
sul fondo, tant'è che hanno impugnato le risultanze del piano davanti al
Consiglio di Stato prima ed al Gran Consiglio poi, con l'esito che conosciamo.
Sta di fatto che il PR revisionato di
__________ è entrato in vigore il 12 aprile 1988 con l'approvazione del
Consiglio di Stato e prevede la costruzione di un posteggio, una chiesa, un centro
scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi sui mapp.
__________, __________, __________ e __________. La pubblica utilità di questo
specifico intervento e delle espropriazioni che esso comporta non può più
essere dibattuta, anche perché le circostanze che a suo tempo avevano indotto
l'autorità comunale ad istituire la zona AP-EP non hanno subito nel frattempo
mutamenti di rilievo. Anzi, la riconferma del vincolo istituito nel 1973 e le
recenti iniziative intraprese dal comune comprovano l'esatto contrario, ovvero
che la situazione è rimasta immutata e che l'ente pubblico intende
concretizzare al più presto gli intendimenti manifestati in ambito
pianificatorio al fine di soddisfare le proprie necessità.
Lo stesso discorso vale per l'assenza di
bisogno che l'insorgente rimprovera al comune. In effetti, la censura andava
tutt'al più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione
e della notifica delle pretese di indennità. Allorquando un ente pubblico
abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della
collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale
(art. 2 Lespr) dimostrando la pubblica utilità dell'operazione ed acquisire il
fondo previo versamento dell'equa indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost
(cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere
la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo
prima di avviare la procedura di esproprio formale, fermo restando in
quest'ultima evenienza l'interesse pubblico all'istituzione del vincolo ed alla
successiva espropriazione viene accertato durante la procedura di approvazione
del PR. E' quanto ha fatto il comune di __________, che ha confermato di
volersi riservare parte del mapp. __________ nell'ambito della revisione 1988
del proprio strumento pianificatorio in prospettiva di un futuro trasferimento
della proprietà.
Per finire, non si può fare a meno di
osservare che allorquando ha convenuto in causa il comune per ottenere il
pagamento di una sostanziosa indennità di espropriazione materiale la ricorrente
si è ben guardata dal revocare in dubbio la pubblica utilità della restrizione
che le ha permesso di incassare la quasi totalità del valore venale del terreno
gravato. Mal si comprendono quindi, non fosse altro che per una questione di
mera coerenza, le odierne censure insistentemente proposte dall'espropriata.
- Proporzionalità
In ambito espropriativo, il principio di
proporzionalità impone che l'espropriazione venga limitata ai diritti
strettamente necessari al soddisfacimento dello scopo prefissato (cfr. art. 1
cpv. 2 LFespr). La ricorrente invoca questo principio adducendo che il comune
dispone già di ampie superfici e non ha bisogno di espropriare nella misura
prevista. Sennonché con questa argomentazione __________ tenta manifestamente
di riaprire il dibattito sull'estensione della zona AP-EP a __________, dimenticando
che questo aspetto, al pari della pubblica utilità del vincolo, è già stato affrontato
e deciso al momento dell'approvazione del PR (DTF 114 Ia 114 consid. 4 cf) e di
conseguenza non può più essere riesaminato dai giudici delle espropriazioni per
le stesse ragioni evocate al considerando precedente.
D'altro canto, l'applicazione del principio
della proporzionalità è tanto ovvia quanto agevole allorquando si tratta di
acquisire il terreno occorrente alla fabbricazione di un'opera pubblica non
definita dal PR: basta contenere l'esproprio entro i margini della superficie
realmente indispensabile alla corretta attuazione della costruzione che
abbisogna alla collettività. La particolarità della fattispecie concreta non
permette però tale sorta di ragionamento, vuoi perché la superficie necessaria
è già stata determinata in sede pianificatoria, vuoi perché il piano
d'indirizzo _________ e il progetto di edificazione della prima tappa sono
stati concepiti in funzione della configurazione e delle dimensioni dell'area
vincolata. In simili evenienze un intervento espropriativo meno incisivo in applicazione
deI principio di proporzionalità non è neppure concepibile, poiché la corretta
creazione delle opere pubbliche così come concepite nei piani esecutivi impone
ormai di acquisire il terreno gravato nella sua integralità.
- Completazione
dell'espropriazione materiale
In passato questo Tribunale ha già avuto
modo di stabilire che in forza dell'art. 6 Lespr l'ente pubblico convenuto in
una causa di espropriazione materiale ha facoltà di chiedere la completazione
dell'intervento espropriativo in via formale senza ossequiare la procedura di
cui agli art. 20 ss. Lespr (STA 9 novembre 1998 in re __________, 26 aprile
1996 in re comune di __________ __________). La domanda va formulata nel
contesto della causa di espropriazione materiale e potrà essere accolta, dando
luogo alla cessione in proprietà della superficie espropriata, unicamente se
l'esproprio materiale sussiste e l'indennità dovuta per il deprezzamento del
terreno (ovvero l'indennità di espropriazione materiale) risulta superiore ad
un terzo del valore del terreno stesso (art. 6 cpv. 1 Lespr); condizione,
quest'ultima, che si realizza praticamente in tutti i casi ove l'espropriazione
materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un fondo. Se
l'ente espropriante non postula l'esproprio formale durante il contenzioso di
espropriazione materiale, potrà sempre farlo più tardi assumendo l'usuale
posizione di attore in seno ad una procedura avviata secondo le formalità degli
art. 20 ss. Lespr: in tal caso dovrà quindi eseguire picchettamenti e
modinature (se non ricorrono le eccezioni previste all'art. 23 cpv. 2 Lespr),
nonché pubblicare gli atti, comprensivi di una relazione sull'opera e un progetto
dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera
medesima (art. 21 lett. a e lett. b Lespr). Se la pubblica utilità dell'opera
viene riconosciuta in occasione di un procedimento autonomo, ad esempio
nell'ambito dell'approvazione di un PR, basterà tuttavia a una relazione
succinta e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi (art. 22
Lespr).
A dispetto di quanto sostiene la ricorrente,
la procedura seguita dal comune di __________ si avvera dunque corretta. Il
resistente non poteva espropriare formalmente la porzione vincolata del mapp.
__________ in base all'art. 6 Lespr, ma poteva senz'altro avviare il
procedimento secondo le modalità imposte dagli art. 20 ss. In particolare, come
accaduto in concreto, poteva di certo promuovere la procedura sulla scorta del
piano di indirizzo _________, ovvero di un documento configurabile alla stregua
di un progetto di massima ai sensi dell'art. 22 Lespr.
- Domanda
di modifica dei piani
La ricorrente chiede una modifica dei piani
in modo che le due porzioni del mapp. __________ risparmiate dall'esproprio formale
vengano riunite in unico particellare. Tale richiesta non può essere
soddisfatta per i medesimi motivi indicati al considerando 5. Ad ogni buon
conto, il problema sollevato con riferimento alla superficie triangolare posta
a S dello scorporo espropriato potrà trovare adeguata soluzione in prosieguo di
causa, qualora venisse accolta la domanda di ampliamento spaziale
dell'esproprio insinuata dal comune ex art. 6 Lespr.
- Anticipata
immissione in possesso
L'espropriata contesta l'anticipata immissione
in possesso accordata dal primo giudice.
La censura è fondata, poiché la concessione
di tale privilegio (l'anticipata immissione in possesso) presuppone l'assenza
di ostacoli pianificatori o edilizi all'inizio dei lavori di realizzazione
dell'opera (DTF 121 II 121). Non vi può essere infatti pregiudizio all'opera
tale da giustificare l'anticipata immissione in possesso (cfr. art. 51 cpv. 1
prima frase Lespr) se non è possibile dare avvio all'edificazione dell'opera
stessa.
Il comune di __________ non dispone ancora
della licenza edilizia necessaria per poter cominciare la costruzione della
prima tappa e quindi non può nemmeno prendere possesso dei diritti espropriati.
La citata giurisprudenza federale non si presta d'altronde al ragionamento che
il resistente ha proposto in sede di conclusioni per contrastare l'opposizione
sollevata dall'espropriata; i requisiti per promuovere la procedura di
espropriazione formale non vanno infatti confusi con i presupposti per la concessione
dell'anticipata immissione in possesso, istituto strettamente legato
all'utilizzo effettivo ed immediato del diritto espropriato.
Resta inteso che il comune potrà accedere
alla superficie dedotta in esproprio per l'esecuzione di atti preparatori nei
termini ed alle condizioni previsti all'art. 8 Lespr.
- Spese e
ripetibili
Ai sensi dell'art. 73 Lespr le spese di
procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è
tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una
ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è
consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate
o infondate. Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio
costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è
trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri
interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non
copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa,
adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che
al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d;
RDAT I-1992 N. 62; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr).
In concreto, non si può fare a meno di
osservare innanzi tutto che il rappresentante dell'espropriata non è un
avvocato e non è neppure una giurista che svolge pratica legale. Egli non può
quindi riferirsi alla TOA né per il calcolo degli onorari da fatturare ai
propri clienti, né per la commisurazione delle ripetibili da rivendicare in
giudizio. Ferma questa premessa, l'indennità di patrocinio di prima istanza va
quindi fissata in funzione dell'assistenza prestata dal patrocinatore e della
peculiarità della causa, senza dimenticare che all'espropriata pertoccheranno
ulteriori ripetibili al momento in cui il Tribunale di espropriazione emanerà
il giudizio sulle indennità. Orbene, il rappresentante della ricorrente ha
operato con diligenza nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che
a prescindere dalla esasperata litigiosità di taluni suoi protagonisti non
presentava soverchie difficoltà fattuali o giuridiche.
Se ne deve concludere che l'indennità di
patrocinio riconosciuta dal Tribunale di espropriazione per la sola fase di
opposizione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze,
la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano
la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e
certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr. Tanto
più che l'espropriata è rimasta soccombente nel contenzioso di intersecazione
nel quale ha deciso di gettarsi assumendosi il rischio di causa anche e
soprattutto con riferimento agli oneri processuali, oneri che non soggiacciono
alla disciplina speciale dell'art. 73 Lespr, ma vanno ripartiti come in una
normale procedura amministrativa a dipendenza dell'esito del processo e del
grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso
dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. La ricorrente non poteva quindi aspirare al
riconoscimento di ripetibili piene. Il fatto che sia stata sollevata a torto
dal pagamento di una parte della tassa di giustizia consente peraltro a questo
Tribunale di non assegnarle la maggior indennità cui avrebbe diritto a
dipendenza della fondatezza delle critiche sollevate in tema di anticipata
immissione in possesso.
Quanto alle spese di perizia privata
affrontate pendente causa, trattasi di esborsi legati all'estimo che esulano
dal presente giudizio e sulla cui eventuale rifusione si dovrà pronunciare il
Tribunale di espropriazione al momento della fissazione delle indennità.
- La regola
prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede
di ricorso sono comunque applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv.
3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di
__________ __________).
La tassa di giustizia viene dunque ripartita
tra le parti in funzione del rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Al
resistente patrocinato da un legale vanno riconosciute ripetibili commisurate
in funzione dell'esito del gravame (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art.
26, 40 LALPT; 1, 2, 3, 5, 8, 20 ss., 23, 24, 45, 47, 50, 61, 70, 73 Lespr; 18,
28, 31, 43 e 49 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 3 della
decisione 23 agosto 1999 (no. 488/47) del Tribunale di espropriazione
della giuri- sdizione sopracenerina è annullato, limitatamente alla con- cessione
dell'anticipata immissione in possesso.
-
La tassa
di giudizio di fr. 900.- è posta a carico del comune nella misura di fr. 300.--
e per il rimanente a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di
versare all'ente espropriante fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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