AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1998.5
Data decisione, Autorità:
12.09.2000, TRAM
Incarto n.
50.1998.00005
Lugano
12 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 aprile 1998 di
patrocinata da: dr. iur. h. c. __________
contro
la sentenza 16 marzo 1998 con cui il Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto la sua notifica di
pretese per espropriazione materiale concernente il mapp. __________ di
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria del mapp. __________ di __________. Il fondo è censito come
segue:
A) Abitazione mq 53
B) Ripostiglio mq 25
C) Pollaio mq 10
d) prato mq 480
e) corte mq 6
totale mq 574
L'abitazione, il ripostiglio e la corte sono
assegnati dal PR vigente, approvato dal Consiglio di Stato il 9 settembre 1975,
alla zona del nucleo tradizionale (NV). Il prato ed il pollaio sono invece
stati conglobati, insieme ad altri fondi, in una vasta superficie attribuita ad
attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP). Più precisamente
quell'area è stata riservata per la realizzazione di attrezzature per il tempo
libero; in questo modo essa può, nel contempo, svolgere la funzione di fascia
di protezione del nucleo.
B. Sostenendo
che l'imposizione del vincolo AP-EP fosse costitutiva di un'espropriazione
materiale, con notifica 8 ottobre 1993 indirizzata direttamente al municipio di
__________ , __________ ha preteso dal comune il versamento di fr. 145'000.--.
In data 16 marzo 1994 il municipio di __________ ha trasmesso la notifica,
contestata, al Tribunale d'espropriazione del Sottoceneri. Il 25 marzo 1994 il
presidente di quest'ultima autorità ha assegnato a __________ un termine di 60
giorni per presentare l'allegato introduttivo. Con decreto 16 giugno 1994 lo
stesso magistrato ha tuttavia sospeso il procedimento, poiché __________ aveva
frattanto chiesto al Consiglio di Stato di accertare l'inesistenza del vincolo
AP-EP dinanzi al Consiglio di Stato. Con risoluzione 21 marzo 1995 il Governo
ha accertato che tale restrizione continuava a sussistere a carico del mapp.
__________ di __________. Adito da __________, con sentenza 6 febbraio 1996,
cresciuta in giudicato (pubbl. in RDAT II-1996 n. 23), il Tribunale della
pianificazione del territorio ha tutelato la menzionata risoluzione governativa.
C. a)
Riattivato il procedimento dinanzi al Tribunale d'espropriazione del
Sottoceneri, con allegato introduttivo 1. marzo 1996 __________ ha indi
domandato a questa autorità di condannare il comune di __________ a versarle un
indennizzo di fr. 270.--/mq, per complessivi fr. 132'570.--, oltre interessi
dall'8 ottobre 1993; in via subordinata, di fr. 90.--/mq, per complessivi fr.
44'190.--, oltre interessi dal 9 settembre 1975. Essa ha ribadito che il
vincolo AP-EP istituito a carico del prato e del pollaio del mapp. __________
fosse costitutivo di un'espropriazione materiale a carico di quella porzione
della particella.
b) Con risposta 28 giugno 1996 il municipio
di __________ ha postulato la reiezione integrale delle pretese. Intanto perché
perente. A giudizio del convenuto, non vi poteva poi essere spazio per un
indennizzo siccome l'attrice aveva acquistato le superfici interessate mediante
istromento 27 novembre 1985, iscritto a registro fondiario l'indomani, quindi
solo successivamente all'entrata in vigore del vincolo di PR alla base
dell'asserita espropriazione materiale, che essa doveva pertanto conoscere. Il
municipio ha anche eccepito che il vincolo concernesse solo una parte del fondo
e che, all'entrata in vigore del PR, ossia al 9 settembre 1975, la superficie
interessata non fosse servita da un accesso sufficiente né fosse ricompresa nel
perimetro del PGC: circostanza attestata dal prezzo di fr. 10'000.--, ovvero di
circa
fr. 20.--/mq, pagato per il suo acquisto.
c) Con replica e duplica le parti hanno
confermato le rispettive posizioni.
d) Esperita l'istruttoria, con sentenza 16
marzo 1998 il Tribunale d'espropriazione ha respinto l'istanza. Dopo aver
ammesso la legittimazione attiva di __________ ad inoltrare la pretesa di risarcimento
ed averne escluso la perenzione, il Tribunale di prime cure ha tutelato la tesi
difensiva propugnata dal comune, secondo cui all'attrice doveva essere negato
il diritto ad un indennizzo avendo acquistato il fondo sapendo che questo era
già gravato dal vincolo AP-EP.
D. Con ricorso
22 aprile 1998 __________ è insorta dinanzi a questo Tribunale, al quale ha
domandato di accertare l'esistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio
del mapp. __________ e di retrocedere gli atti all'istanza inferiore per la determinazione
della relativa indennità. La ricorrente contesta di aver conosciuto la
restrizione gravante la superficie interessata al momento del suo acquisto.
Tanto più che il municipio non aveva fatto menzionare l'esistenza del PR a
registro fondiario, come prescriveva l'art. 28 dell'or abrogata LE 1973. La
ricorrente si è inoltre appellata all'art. 26 cpv. 2 di quest'ultima legge, che
rimandava la possibilità per il proprietario di chiedere l'indennizzo
espropriativo al momento della ripresentazione del PR, una volta scaduto il
termine di attuazione (di 10 anni, prorogabile di altri 5), previsto all'art.
23 della stessa.
Il Tribunale d'espropriazione ed il
municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
in diritto
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La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione
della ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile
in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Secondo la giurisprudenza vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o
il prevedibile uso futuro di una cosa sono vietati o limitati in modo
particolarmente grave, sicché il proprietario è privato di una delle facoltà
essenziali derivanti dal diritto di proprietà; vi è altresì espropriazione
materiale quando un solo proprietario o un numero limitato di proprietari sono
toccati in modo meno grave ma tale che - fosse negato loro un indenniz-zo -
essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso a favore della
collettività, incompatibile con il principio di uguaglianza. In entrambe le
ipotesi il miglior uso del fondo può essere preso in considerazione solo se se
alla data determinante, ovvero a quella di entrata in vigore della restrizione
(DTF 119 Ib 233 consid. 3a con rinvii), questo appare come molto probabile in
un avvenire prossimo; quale miglior uso del fondo si considera di regola la
possibilità di costruire. Per giudicare in proposito vanno presi in
considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende tale
possibilità (DTF 125 II 433 consid. 3a con rinvii; 123 II 487 consid. 6a con
rinvii; 121 II 423 consid. 4a con rinvio; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2a).
2.2. Nel nostro Cantone l'entrata in vigore
di una restrizione della proprietà istituita per il tramite di un PR coincide
con quella di approvazione di questo strumento da parte del Consiglio di Stato
(art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973; attualmente art. 39 LALPT). Nel
concreto caso il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________, che
assegnava le superfici in esame alla zona AP-EP, in data 9 settembre 1975.
-
Il
Tribunale d'espropriazione ha, in primo luogo, ammesso la legittimazione attiva
di __________ a far valere nei confronti del comune di __________ la
controversa pretesa di indennizzo per espropriazione materiale, sebbene la
ricorrente avesse comperato la superficie colpita dalla restrizione AP-EP oltre
10 anni dopo l'entrata in vigore del PR. Malgrado questa conclusione non sia
più controversa in questa sede, essa va nondimeno verificata d'ufficio da parte
del Tribunale, poiché concernente un elemento del diritto sostanziale e,
pertanto, il merito delle vertenza. La titolarità della pretesa in discussione
va inoltre verificata tenendo presente che la causa di risarcimento contro il
comune è stata promossa, per la prima volta, dalla qui ricorrente, acquirente
delle superfici già colpite dal vincolo AP-EP: non rappresenta pertanto un caso
di successione nel procedimento iniziato da un precedente proprietario. Ciò
premesso è necessario ricordare che la determinazione del titolare della
pretesa di indennizzo per espropriazione materiale non è regolata a livello
federale; questo compito è lasciato, in primo luogo, ai Cantoni. In assenza di
pertinente regolamentazione, com'è il caso nel nostro Cantone (è riservato il
caso, che qui però non interessa e che potrebbe anche condurre ad un risultato
differente, di successione in un procedimento già iniziato; cfr. art. 24 PAmm e
relativo rinvio agli art. 102-110 CPC), tale prerogativa deve essere senz'altro
riconosciuta al proprietario attuale del fondo colpito dalla restrizione
costitutiva dell'espropriazione materiale. Se, quindi, al momento del
trasferimento della proprietà di quest'ultimo l'indennità per espropriazione
materiale non è ancora stata chiesta, si deve ritenere che la relativa pretesa
passa al nuovo proprietario, anche in assenza di esplicita cessione. Si può
difatti presumere che, mediante la compravendita, il venditore ceda al
compratore il complesso dei diritti degli obblighi connessi con il bene ceduto,
perdendo in tal modo ogni relazione con esso. La situazione pianificatoria del
fondo non può, d'altra parte, essere ignorata al momento di una compravendita,
dal momento che riveste un ruolo importante per la formazione del prezzo di
cessione. All'alienante non possono pertanto sfuggire, al più tardi a questo
momento, le eventuali conseguenze di una restrizione pianificatoria gravante la
proprietà che si appresta a vendere: se, pertanto, egli vuole mantenere delle
prerogative sulla stessa, si può pretendere che le riservi nel contratto di
vendita. I termini di perenzione delle pretese, di ampio respiro nel nostro
Cantone [di 10 anni per i vincoli sanciti dopo il 6 maggio 1988 (art. 39 cpv. 1
Lespr) e di durata superiore per quelli precedenti (art. 75 cpv. 2 Lespr): nel
concreto caso di 23 anni], depongono ulteriormente a favore della soluzione
suddetta, così come l'imprescindibile necessità di coinvolgere il proprietario
attuale del fondo laddove l'ente pubblico intenda completare la procedura di
espropriazione materiale con quella di espropriazione formale. Per contro,
mediante accordo con l'acquirente del fondo l'alienante può riservarsi il
diritto di mantenere e far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione
materiale nei confronti dell'ente pubblico (cfr. nello stesso senso Riva,
Kommentar RPG, art. 5 n. 196 con rinvii, tra l'altro, alla DTF inedita 16 marzo
1983 in re città di Winterthur; dello stesso autore, Hauptfragen der
materiellen Enteignung, Berna 1990, in seguito Hauptfragen, pag. 253 con
rinvii; inoltre la sentenza 26 marzo 1976 del Tribunale amministrativo
zurighese pubbl. in ZR 75 Nr. 82, con rinvii alla dottrina ed alla prassi
tedesche; lo stesso Tribunale ha successivamente lasciato aperto il quesito in
una sentenza 8 novembre 1988, pubbl. in RB 1988 Nr. 91 = ZBGR 1993 93 segg.,
ove ha ammesso la legittimazione attiva del venditore sulla base di un corrispondente
accordo con il compratore). Il giudizio impugnato merita pertanto tutela, su
questo punto.
-
L'eccezione
di perenzione delle pretese sollevata dal comune deve, in secondo luogo, esser
respinta. In effetti, la pretesa di risarcimento in esame è stata inoltrata
prima della scadenza del termine di perenzione decennale, cui sono state
assoggettate anche le pretese per espropriazione materiale discendenti da
vincoli istituiti, come in concreto, prima dell'entrata in vigore, il 6 maggio
1988, della modifica dell'art. 39 cpv. 1 Lespr (cfr. art. 75 cpv. 2 Lespr; RDAT
II-1994 n. 64). La richiesta di indennizzo è difatti stata formulata al
municipio di __________, per la prima volta, l'8 ottobre 1993. Anche su questo
punto il giudizio impugnato deve essere protetto.
-
Il giudice
di prima istanza ha tuttavia escluso il diritto dell'attrice di ricevere un
indennizzo per espropriazione materiale, dal momento che aveva acquistato il
fondo sapendo che questo era gravato dal vincolo AP-EP e, pertanto, inedificabile.
Esso ha fatto riferimento a quanto sostenuto dal __________ (Hauptfragen, pag.
344, lett. B e nota 4 a piè di pagina). Il Tribunale non condivide tuttavia
questa opinione. Il Tribunale d'espropriazione argomenta difatti, da un lato,
che la ricorrente ha acquistato la legittimazione attiva a postulare
l'indennizzo per espropriazione materiale grazie alla compera (nel 1985) della
superficie vincolata dal PR 1975 (cfr. consid. 3 che precede), ma nel contempo
nega, dall'altro, alla ricorrente il diritto di ottenere tale risarcimento
perché il terreno era già gravato dalla restrizione al momento dell'acquisto.
Secondo l'istanza inferiore (cfr. consid. 7 del giudizio impugnato),
un'eventuale espropriazione materiale può aver colpito, a questo punto, solo
chi era proprietario del fondo alla data di entrata in vigore della
restrizione, ossia del PR 1975, ma nemmeno costui potrebbe rivendicare il
risarcimento perché, non essendo più proprietario dell'area vincolata, non è
legittimato a formulare la pretesa. Ora, applicando il ragionamento svolto
dall'istanza inferiore verrebbe meno qualsiasi possibilità di ottenere un
indennizzo per espropriazione materiale, nel caso in cui un fondo colpito da
una restrizione venisse compravenduto prima dell'inoltro della richiesta di
indennità per tale titolo, risparmiando all'ente pubblico l'obbligo di
risarcire il danno provocato mediante l'imposizione del vincolo. In realtà,
l'istanza inferiore dimentica che l'insorgere di un danno, che nel campo
dell'espropriazione materiale si manifesta soprattutto - come potrebbe essere
il caso nella fattispecie - sottoforma di deprezzamento del valore venale del
terreno, prescinde dalla situazione (personale) del proprietario ma deve essere
verificato con riferimento alla sola situazione del fondo (cfr. Riva, Kommentar
RPG, ad art. 5 n. 187; dello stesso autore, Hauptfragen, pag. 253 in alto).
L'avverarsi di un pregiudizio nel patrimonio del proprietario non è pertanto un
requisito per il riconoscimento di un indennizzo per tale titolo. A tal punto
che, come spiega il __________ (Hauptfragen, pag. 253, nota 5 a piè di pagina),
non può pertanto essere invocata con successo l'inesistenza del danno nemmeno
nell'ipotesi estrema, ossia nei confronti di un acquirente che, conoscendo la
perdita di valore del fondo causata dall'imposizione del vincolo, lo ha pagato
a basso prezzo. Il Tribunale d'espropriazione sembra piuttosto voler sanzionare
il comportamento della ricorrente in attuazione del principio vigente in
materia di riparazione del danno, secondo cui il risarcimento può esser ridotto
o negato se delle circostanze di cui il danneggiato è responsabile hanno
contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la
posizione del debitore (cfr. art. 44 cpv. 1 CO). Ora, tuttavia, se - com'è
stato spiegato - la titolarità della pretesa di indennizzo per espropriazione
materiale è legata alla proprietà del fondo (cfr. consid. 3 che precede) non si
può certo, logicamente e coerentemente, ritenere che l'operazione di acquisto
di un fondo gravato da un restrizione di PR, che sta alla base del conferimento
di simile titolarità, sia nel contempo costituiva dell'ipotesi di danno che
l'acquirente provoca a sé stesso al punto da dovergli rifiutare l'indennizzo.
Si deve per contro ritenere il contrario, ovvero che rifiutando al nuovo proprietario
il diritto ad ottenere l'indennizzo per espropriazione materiale che egli ha
acquisito nei confronti dell'ente pubblico comperando il terreno, questo
patisce un reale danno: non come quello, tanto generico quanto assoluto, che ha
condotto l'istanza inferiore a negare il diritto alla riparazione.
Solo in
questo modo si attua conseguentemente il principio della trasmissibilità della
legittimazione attiva ad inoltrare la domanda di indennizzo per espropriazione
materiale. Inoltre, la soluzione contraria pregiudicherebbe la possibilità per
gli interessati di sfruttare appieno i termini di perenzione delle pretese, che
stanno alla base del riconoscimento della trasmissibilità delle pretese. Per questi
motivi il Tribunale non può sottoscrivere l'opinione espressa dal __________ su
questo punto, su cui poggia la motivazione dell'istanza inferiore. Non sembra,
del resto, che nelle sentenze del Tribunale federale citate dal menzionato
autore a questo riguardo (Hauptfragen, pag. 344, nota 4 a piè di pagina),
l'indennizzo per espropriazione materiale sia stato negato perché il
proprietario che postulava il risarcimento aveva acquistato il fondo quando
questo era già gravato dalla restrizione, bensì perché non ne sussistevano i
requisiti: il passaggio di proprietà non ha dunque svolto alcun ruolo in
merito. Né, infine, può essere condiviso - a maggior ragione - l'ulteriore
tentativo del Tribunale di prima istanza di giustificare la sua conclusione
ispirandosi al requisito dell'imprevedibilità del danno cui è subordinato il
riconoscimento di un indennizzo per espropriazione (formale) dei diritti di
difesa del vicino verso immissioni eccessive provenienti da un'opera di interesse
pubblico.
-
Il
Tribunale d'espropriazione non poteva quindi negare all'attrice e qui
ricorrente il diritto di ricevere un indennizzo per espropriazione materiale
adducendo che essa aveva acquistato il fondo sapendolo gravato dal vincolo
AP-EP e, pertanto, inedificabile. Com'è stato spiegato, la conoscenza
dell'esistenza del vincolo non pregiudica il diritto dell'acquirente di
avanzare la pretesa per tale titolo. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm
il Tribunale annulla pertanto la sentenza impugnata e retrocede gli atti all'istanza
inferiore affinché verifichi se si sia concretizzata un'espropriazione
materiale a pregiudizio della superficie in discussione prescindendo dalla
menzionata circostanza, su cui questa aveva invece concentrato il proprio
giudizio, tenendo altresì presente che la data determinante a questo scopo, cui
dovranno essere ricondotti i necessari accertamenti, è il 9 settembre 1975,
ovvero la data di approvazione del PR, e non già, come sembra di poter capire
dal considerando 6.2. del giudicato annullato, la data di acquisto della
superficie in rassegna da parte dell'attrice. Il ricorso deve pertanto essere
accolto già sulla scorta della motivazione che precede; non è pertanto
necessario verificare, a tal fine, il fondamento delle censure ricorsuali: da
un lato l'asserita incolpevole ignoranza dell'esistenza della restrizione, favorita
dall'omissione del municipio di menzionare l'esistenza del PR a registro fondiario,
come prescriveva l'art. 28 dell'or abrogata LE 1973, dall'altro l'impossibilità
di inoltrare le pretese per espropriazione materiale prima della
ripresentazione del PR sancita all'art. 26 cpv. 2 di quest'ultima legge.
L'accoglimento del ricorso è tuttavia parziale. Il Tribunale non può
dichiarare, come postulato dalla ricorrente, che l'imposizione del vincolo
AP-EP sulla superficie in esame è costitutiva di un'espropriazione materiale,
dal momento che il tema non è ancora stato affrontato dall'istanza inferiore,
se non per escluderne l'esistenza per un unico motivo, rivelatosi non pertinente.
-
La tassa
di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________ (art. 28 PAmm),
il quale è altresì condannato a rifondere alla ricorrente delle adeguate ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 LPT, 1, 39, 50 Lespr, 3, 18, 28, 31,
43, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza la sentenza 16 marzo 1998 del Tribunale d'espropriazione della
giurisdizione sottocenerina è annullata.
§§. Gli
atti sono retrocessi al Tribunale d'espropriazione per nuovo giudizio come al
consid. 6.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono posti a carico del comune
di __________, il quale è altresì condannato a rifondere alla ricorrente identico
importo per ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4
. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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