AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1998.4
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
50.98.00004
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 aprile 1998 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 8 aprile 1998 con cui il Presidente supplente del Tribunale
d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stralciato dai ruoli la
causa inc. 396/77;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2 ottobre 1992 il consorzio __________ (in seguito: consorzio)
ha notificato innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sopracenerina una pretesa di indennità per espropriazione materiale contro il
comune di __________ per asserite restrizioni ai mapp. __________ e __________
istituite mediante una variante di PR approvata dal Consiglio di Stato il 18
giugno 1991;
che con risposta 27 ottobre 1992 il comune ha domandato la
reiezione della pretesa;
che all'udienza di conciliazione 17 novembre 1992 le parti
hanno concordato la sospensione del procedimento;
che con scritto 25 marzo 1998 il municipio di __________ ha
comunicato al Tribunale d'espropriazione che la vertenza poteva essere
considerata chiusa attraverso l'adozione del piano particolareggiato (PP) del
comparto __________, elaborato con il consenso e partecipazione del consorzio,
di cui era imminente la decisione di approvazione del Consiglio di Stato;
che, del pari, con lettera 30 marzo 1998 l'istante ha
informato il Tribunale d'espropriazione che la procedura poteva essere tolta
poiché la lite era stata composta direttamente tra le parti;
che con decreto 8 aprile 1998 il Presidente supplente del
Tribunale d'espropriazione, facendo riferimento ad una convenzione conchiusa
tra le parti, approvata dal consiglio comunale di __________ il 23 settembre
1996, ha stralciato la lite dai ruoli per intervenuta transazione (dispositivo
n. 1) e posto interamente a carico del comune di __________ la tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.-- (dispositivo n. 2);
che con ricorso 20 aprile 1998 il comune di __________ é insorto
innanzi a questo Tribunale contro l'aggravio della tassa di giudizio e delle
spese (dispositivo n. 2), chiedendo in via principale il loro annullamento ed
in via subordinata una loro differente ripartizione;
che il ricorrente, affermata l'inapplicabilità dell'art. 73
cpv. 1 Lespr alla fattispecie, assevera di non poter essere considerato
soccombente, poiché la pretesa d'indennità formulata nei suoi confronti é stata
totalmente ritirata;
che con risposta 29 aprile 1998 il consorzio si é rimesso al
giudizio del Tribunale, dopo aver osservato che la causa di espropriazione
materiale é divenuta priva d'oggetto perché il comune ha rinunciato alle
restrizioni alla sua base;
che il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione ha
rinunciato a formulare delle osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é senz'altro data (art. 1
cpv. 2, 38 cpv. 1 lett. d e 3, 43, 50 cpv. 1 e 2 Lespr), poiché il ricorso
concerne la ripartizione della tassa di giudizio e delle spese, effettuata
nell'ambito di una decisione di stralcio dai ruoli di un procedimento;
che il ricorso é inoltre tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre
essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, per l'art. 73 cpv. 1 Lespr, applicabile ai procedimenti
di espropriazione formale, le spese di procedura sono di regola interamente a
carico dell'espropriante;
che, in un procedimento di espropriazione materiale, questo
principio vale solo quando la sussistenza di quest'ultima é pacifica ed
incontestata ed il proprietario ha, di conseguenza, diritto ad ottenere la
stima dell'indennizzo a spese dell'ente espropriante (RDAT 1983 N. 82; 1987 N.
72; Rep. 1985, pag. 380 seg. consid. 7);
che invece, quando la sussistenza di un'espropriazione materiale
é contestata, la ripartizione delle spese di procedura ha luogo secondo le
regole generali vigenti nella procedura amministrativa, ovvero - in principio -
secondo la soccombenza (ibidem);
che, nel concreto caso, il Presidente del Tribunale
d'espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione;
che esso ha nel contempo posto a carico del solo comune di
__________ la tassa di giudizio e le spese di procedura;
che il relativo giudizio non giustifica questa decisione e
nemmeno richiama l'applicazione di una qualche disposizione legale dalla quale
questa possa essere eventualmente desunta;
che, inoltre, a fronte di precise contestazioni sollevate dal
comune di __________ mediante l'impugnativa in rassegna il Presidente del
Tribunale d'espropriazione ha rinunciato a presentare delle osservazioni;
che, agendo in questo modo, il Giudice di prima istanza ha precluso
al ricorrente, alla controparte ed al Tribunale amministrativo la possibilità
di comprendere le ragioni del suo giudizio quo alla ripartizione delle spese;
che, a fronte di questo chiaro ed a questo punto insanabile difetto
di motivazione (art. 49 cpv. 1 Lespr, 26 cpv. 1 PAmm) il Tribunale
amministrativo non può che annullare il giudizio impugnato a questo riguardo
(art. 61 PAmm), ferma restando la facoltà per il Presidente del Tribunale d'espropriazione
di rimettere una tassa di giudizio e delle spese connesse con lo stralcio della
procedura in rassegna mediante decreto debitamente motivato;
che il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio
(art. 28 PAmm);
visti
gli art. 1, 38, 43, 73 Lespr, 3, 18, 26, 28, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§. Il dispositivo n. 2 del decreto 8 aprile 1998 con cui il Presidente
supplente del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha
stralciato da ruoli l'inc. 396/77 é annullato.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster