AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1997.37
Data decisione, Autorità:
11.03.1999, TRAM
Incarto n.
50.97.00037
50.97.00038
Lugano
11 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
Statuendo sui
ricorsi
a) 1°
dicembre 1997 del
Comune di __________
patrocinato da: avv. __________
b) 2
dicembre 1997 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la
decisione 29 ottobre 1997 (no. 15/95-73) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda
d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la __________ ha
inoltrato il 7 agosto 1995 nei confronti del comune di __________ a seguito
delle restrizioni sancite dal PR a carico dei mapp. __________, __________ e
__________ (istituzione di un vincolo AP);
viste le risposte:
-
5 dicembre 1997 del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
-
30 dicembre 1997 della __________,
al ricorso sub a);
-
5 dicembre 1997 del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
-
16 gennaio 1998 del comune di
__________,
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La __________ è proprietaria
tra l'altro dei mapp. __________, __________ e __________ di , tre
fondi contermini posti in un comparto territoriale delimitato dalla strada
cantonale __________ - (N), dal tracciato delle FFS (O) e dal fiume
__________ (S).
Il mapp. __________, ampio
complessivi mq 12'202, ospita diversi stabili e impianti necessari
all'esercizio dell'attività industriale/commerciale indicata nella ditta della
proprietaria. I confinanti mapp. __________ (932 mq) e __________ (836 mq) sono
invece inedificati.
B. Il PR di __________
approvato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 1990 ha collocato l'intera
superficie dei mapp. __________ e __________, nonché 2'418 mq del mapp.
__________, in zona AP per la creazione di un giardino pubblico. La porzione rimanente
della part. __________ è stata attribuita parte alla zona Ar-I (artigianale
industriale), parte alla zona Rar3 (mista residenziale artigianale).
La società ha impugnato
siffatto assetto pianificatorio, ma i suoi ricorsi sono stati respinti sia dal
Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, sia dal Tribunale
della pianificazione del territorio (sentenza 13 dicembre 1993). Questo nonostante
l'accoglimento dei gravami proposto dal comune in vista di un imminente
abbandono delle restrizioni decise al momento dell'adozione del piano.
C. Ritenendosi gravemente lesa
dai vincoli di PR, mediante istanza 7 agosto 1995 la __________ ha convenuto in
giudizio il comune davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina, postulando un'indennità di fr. 325.- il mq oltre interessi per
l'esproprio materiale e formale dei suoi fondi.
In sede di risposta ed
all'udienza di conciliazione del 2 aprile 1996 il comune di __________ si è
rimesso sic et simpliciter alle valutazioni del Tribunale.
Nel successivo allegato di
conclusioni presentato al termine dell'istruttoria l'ente pubblico ha tuttavia
ribadito di voler abbandonare i vincoli e, qualora il primo giudice avesse
accertato la sussistenza dell'espropriazione materiale, di essere disposto ad acquisire
la proprietà delle superfici gravate a fr. 160.- il mq, somma corrispondente al
loro valore di stima aggiornato. L'espropriata si è invece riconfermata nelle
posizioni precedenti, ma alla luce delle risultanze istruttorie ha ridotte le
sue pretese a fr. 275.-/mq oltre interessi per il solo titolo di espropriazione
materiale.
D. Con sentenza 29 ottobre 1997
il Tribunale di espropriazione ha statuito sulle pretese avanzate dalla
__________.
Constatato che l'assetto
pianificatorio dei mapp. __________, __________ e __________ non era
minimamente mutato dall'entrata in vigore del PR 1990, il primo giudice ha
ammesso siccome pacifica la sussistenza di un'espropriazione materiale conseguente
all'inclusione di quei fondi edificabili in zona AP.
Per calcolare il
risarcimento dovuto alla proprietaria, il Tribunale di espropriazione è partito
implicitamente dal presupposto che in assenza del vincolo i terreni sarebbero
stati inseriti nella limitrofa zona Rar3. Tenuto conto dei prezzi pagati nel
1989/90 per l'acquisto di due fondi posti appunto in zona Rar3 (prezzi di fr.
176.- il mq e fr. 198.- il mq) e delle peculiarità delle superfici espropriate,
ha quindi riconosciuto alla __________ un indennizzo di fr. 185.- il mq per
titolo di espropriazione materiale, con interessi - al tasso usuale praticato
dalle CFS - a contare dal 16 febbraio 1993, giorno in cui l'espropriata ha
indirizzato una lettera al municipio manifestando inequivocabilmente la sua
volontà di farsi risarcire. L'indennità per l'eventuale esproprio formale delle
aree gravate è stata invece determinata in fr. 25.- il mq (valore agricolo).
Le spese di giudizio (fr.
1'000.-) e le ripetibili (fr. 2'000.-) sono state poste integralmente a carico
del comune.
E. Avverso la predetta
pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, invocandone la riforma parziale.
a) Con il suo gravame 1°
dicembre 1997 il comune ha domandato innanzi tutto la sospensione della
procedura, essendo in corso la revisione del PR intesa a svincolare i fondi
della __________ da ogni aggravio pianificatorio.
L'ente pubblico ha
peraltro revocato in dubbio l'esistenza di un'espropriazione materiale, atteso
che l'istituzione del vincolo AP non avrebbe privato la proprietaria di
concrete facoltà edificatorie.
Quanto alle indennità
riconosciute dal Tribunale di espropriazione, il comune ne ha contestato
l'ammontare ribadendo che il valore venale dei sedimi espropriati non può
essere superiore ai 160.-/mq accertati in sede di revisione generale delle
stime. L'espropriante ha censurato pure la data di decorrenza degli interessi
decisa dal primo giudice, postulando che la stessa venga fissata in
corrispondenza del 7 agosto 1995, giorno in cui è stata avviata la causa di
espropriazione materiale.
b) Mediante ricorso 2
dicembre 1997 la __________ ha chiesto per contro che l'indennizzo di
espropriazione materiale venga definito in fr. 275.- il mq e le ripetibili di
causa commisurate in fr. 45'000.-.
In sostanza l'insorgente
ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo
statistico-comparativo. A suo giudizio, per calcolare correttamente l'indennità
espropriativa bisognava tener conto dei prezzi soluti per l'acquisto dei mapp.
__________ e __________, unici fondi veramente paragonabili a quelli dedotti in
esproprio. Quest'ultimi sarebbero d'altronde ancora più pregiati, poiché in
assenza del vincolo avrebbero goduto di parametri edificatori superiori alla
norma grazie alle deroghe previste dal PR per le costruzioni su grandi superfici.
In punto alle ripetibili
di prima istanza, la cifra richiesta nel gravame - conforme alla TOA - sarebbe
giustificata dall'ingente valore di causa e dal consistente grado di
soccombenza dell'ente espropriante.
F. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate
vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel
seguito.
Considerato in diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
I gravami in oggetto,
tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono ricevibili in
ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base
delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle numerose prove
notificate dal comune, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio; la situazione dei fondi
espropriati, così come le caratteristiche essenziali delle zone in cui si
trovano le proprietà considerate per l'estimo - individuabili tramite le mappe
ed il piano prezzi agli atti - sono peraltro note al Tribunale (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Istanza di sospensione
della procedura
Il comune di __________ ha
chiesto esplicitamente una sospensione della procedura espropriativa in
funzione dell'iter pianificatorio in corso volto a sottrarre i fondi della
__________ dalla zona AP. Il comune ha infatti varato una variante di PR attualmente
in fase di adozione che prevede la soppressione del vincolo e l'inserimento
delle superfici affrancate in zona Rar3.
A dispetto di questa
situazione di cui è perfettamente informata, l'espropriata si oppone a
qualsiasi sospensione del procedimento ed anzi sollecita con insistenza l'emanazione
del giudizio, dolendosi addirittura di denegata giustizia.
Il comune ha manifestato
l'intenzione di abbandonare il vincolo AP già durante la fase di approvazione
del piano, allorquando ha proposto al Consiglio di Stato di accogliere il
ricorso interposto dalla __________ avverso gli atti di PR pubblicati nell'autunno
del 1988. La modifica necessaria per tradurre in realtà quell'intendimento ha
faticato tuttavia a prendere corpo soprattutto a causa dell'atteggiamento
passivo assunto fino a poco tempo fa dall'ente locale. In effetti, a tutt'oggi
il comune ha allestito soltanto una proposta di indirizzo, frutto di un lavoro
svolto con urgenza dal suo pianificatore dopo l'intimazione della sentenza
29.10.1997 del Tribunale di espropriazione. Il progetto di variante di cui si
parla sin dal 1988 (attualmente al vaglio del dipartimento del territorio
previsto dall'art. 33 LALPT) si trova insomma allo stadio ancora embrionale pur
essendo trascorsi nel frattempo ben 11 anni; sempre che arrivi in porto, la soppressione
del vincolo AP, con i ritmi e le tortuosità che contraddistinguono le procedure
pianificatorie, è pertanto lungi dal potersi concretizzare efficacemente entro
il prossimo futuro.
In simili circostanze questo Tribunale non può accogliere la
domanda di sospensione del procedimento presentata dall'ente espropriante. Il
ritardo con cui si è mosso il comune impedisce infatti alla pianificazione in
itinere di giungere a conclusione nel termine ragionevole entro il quale il
Tribunale cantonale amministrativo, adito nel dicembre del 1997, è tenuto a
rendere il proprio giudizio (cfr., sull'argomento, DTF 117 Ia 193 consid. 1c;
RDAT I-1993 N. 69 e rinvii). D'altra parte, la variante è appena stata
approntata ed il destino che l'attende è per il momento ancora troppo aleatorio
per giustificare una sospensione sine die della procedura espropriativa.
- Sussistenza
dell'espropriazione materiale
Come brevemente ricordato
in narrativa, a seguito dell'approvazione del PR di __________ i mapp.
__________ e __________, nonché 2'418 mq del mapp. __________, sono stati
inseriti in zona AP. A mente del Tribunale di espropriazione questa
destinazione si configura alla stregua di un dezonamento costitutivo di espropriazione
materiale, mentre il comune dissente da tale conclusione. Quand'anche non fosse
stata controversa, la questione andava comunque riesaminata d'ufficio (DTF 116
Ib 235 consid. 2b).
3.1. Secondo la
giurisprudenza, una restrizione della proprietà derivante da un provvedimento
pianificatorio è costitutiva di espropriazione materiale quando l'uso attuale o
il prevedibile uso futuro del fondo colpito è vietato o limitato in modo
particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà
essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor
importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce
uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato
loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente
gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del
"Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di
qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di
sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 121 II 417 consid. 4a e
rinvii).
Sempre secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che
allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze
costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, determina un rifiuto di
attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una
cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata
particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo
il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La
mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung")
può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione
materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a
criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante
(entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo fondo conforme al
diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente
avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati
dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro
il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque,
pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di
urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli
per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è
situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett.
a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario
all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per
espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona
fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).
Il momento determinante
per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione
materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio
che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr.
art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con
l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità
ed ha effetto costitutivo.
In casu la sussistenza di
un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le
circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di settembre del 1990.
3.2. Il PR di __________
entrato in vigore nel settembre 1990 è il primo piano di utilizzazione conforme
ai principi pianificatori sanciti dagli art. 22 ter e 22 quater Cost. e dalla
LPT di cui si è dotato il comune. Ne consegue che l'inclusione delle proprietà
__________ nella zona AP non costituisce un dezonamento come ritenuto dal primo
giudice, ma un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio
non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento.
La fattispecie rientra
tuttavia pacificamente nel novero dei casi eccezionali per i quali, stando alla
giurisprudenza dianzi ricordata, è dovuta piena indennità.
Prima del 1990 le
particelle della __________ erano infatti certamente edificabili siccome
situate in una zona già edificata in senso stretto, ovverosia nel
"comprensorio già largamente edificato" di cui all'art. 36 cpv. 3 LPT.
Ma ciò che più conta è che in assenza del vincolo AP i fondi sarebbero stati
certamente assegnati ad una zona edificabile, al pari di tutti i terreni
circostanti: inserite in un comprensorio già largamente edificato, ubicate entro
il PGC, urbanizzate e pronte per l'edificazione, in forza dell'art. 15 lett. a
LPT le proprietà in oggetto avrebbero senz'altro trovato collocamento
all'interno di una zona edificabile del PR 1990 di __________. Le stesse risultanze
della variante attualmente in fase di adozione lo dimostrano.
L'istituzione del vincolo
ha quindi mortificato questa prospettiva. Ha compromesso l'uso edilizio dei
mappali colpiti ed intaccato di conseguenza il diritto di proprietà della
__________ in misura talmente incisiva da ingenerare espropriazione materiale.
- Indennità
Entrambe le parti, con
fini diametralmente opposti, avversano l'indennità espropriativa fissata dal
Tribunale di espropriazione.
4.1. Prima di affrontare
questioni di mera natura estimatoria, occorre stabilire il presumibile
azzonamento delle proprietà __________ in difetto del vincolo, ovvero a quale
tipo di zona edificabile sarebbero state verosimilmente destinate quelle superfici
se il comune non avesse deciso di riservarsele per soddisfare i propri bisogni.
Orbene, visti i criteri
operativi che hanno guidato i pianificatori nella suddivisione per zone di quel
comparto territoriale (cfr. piano delle zone e relazione dell'arch. __________,
p. 44), non v'è dubbio che in assenza della restrizione le part. 133, 134 e la
porzione orientale della part. __________ sarebbero state aggiunte alla
confinante zona Rar3, che accoglie tutti i fondi collocati a O dell'autostrada
e non inseribili nella zona Ar-I disegnata con rigore geometrico parallelamente
alla ferrovia. Questa conclusione trova d'altronde sicuri riscontri nella
soluzione pianificatoria di recente varata dal comune, la quale prevede appunto
di includere in zona Rar3 le superfici attualmente gravate dal vincolo AP.
4.2. Accertato che le aree
espropriate avrebbero dovuto essere assegnate alla zona Rar3, ci si può
addentrare nell'estimo del loro valore venale nel settembre del 1990.
4.2.1. Dottrina e
giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga
di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit
administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo
metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già
soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere
contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in
considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il
dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione,
possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o
diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato
potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma
che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto
dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli
terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in
un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto
quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di
considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr,
Die Expropriationsent-schädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a
fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che
si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei
fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le
cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette
ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive,
riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il
metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì
serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni
in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e
di diritto che la caratterizza.
4.2.2. Il Tribunale di
espropriazione ha rinvenuto solo due contrattazioni realizzate in epoca vicina
al dies aestimandi ed aventi per oggetto fondi che possano essere
immediatamente comparati per disciplina edilizia ai mapp. __________,
__________ e __________ della __________. Trattasi delle compravendite delle
part. __________ (283 mq) e __________ (403 mq), acquistate nell'ottobre del
1989 e nel dicembre del 1990 al prezzo medio di fr. 187.- il mq.
Le ulteriori stipulazioni
individuate dal primo giudice non possono essere prese in considerazione ai
fini del giudizio, vuoi perché afferenti a terreni posti in altre zone di
utilizzazione prive di significato (mapp. __________, zona R2+R3 con vincoli;
mapp. __________, zona riva lago bosco), vuoi perché realizzate in epoca troppo
lontana dalla data determinante (mapp. __________, novembre 1986; mapp.
__________, gennaio 1993).
Tra le operazioni
utilizzabili per l'estimo si può far rientrare con estrema prudenza quella
concernente la part. __________, ma di certo non è possibile far capo esclusivamente
od anche solo prevalentemente a quella transazione per stimare il valore venale
delle superfici espropriate. L'importo soluto per quel terreno (fr. 270.-/mq)
si distanzia infatti nettamente dal livello di tutte le altre compravendite
concluse a prezzi decisamente - e di gran lunga - inferiori. Trattasi inoltre
di un fondo particolarmente pregiato, incluso in una zona riservata alla mera
residenza (R3; cfr. art. 27 NAPR) e situato in posizione tranquilla a poca
distanza dal lago.
4.2.3. Ai fini dell'estimo
occorre tener presente soprattutto le specificità giuridiche e fattuali dei
mappali espropriati.
Se fossero stati inclusi
in zona Rar3 i fondi in oggetto, ampi, contigui ed economicamente connessi,
avrebbero fruito di possibilità edificatorie e utilizzazioni senz'altro
interessanti (cfr. art. 28 NAPR). Questa caratteristica, unita ad una buona
posizione sotto il profilo delle vie di comunicazione e della vicinanza con il
fiume __________, li avrebbe resi sicuramente attrattivi per il mercato
immobiliare senza tuttavia permetter loro di raggiungere il livello di pregio
decantato dalla proprietaria. Quest'ultima omette infatti di considerare che i
terreni risultano sviliti dalla loro stessa collocazione a ridosso di una zona
artigianale-industriale e tra due impianti molesti come l'autostrada e la
ferrovia, fonti di emissioni foniche ed atmosferiche tutt'altro che trascurabili.
Sotto questo specifico profilo, ben poco li distingue dai più piccoli ma nel
contempo meglio accessibili mapp. __________ e __________.
Quanto agli abbuoni
edificatori previsti dall'art. 15 NAPR ed agli invocati influssi positivi che
avrebbero sulle quotazioni commerciali dei mapp. __________, __________ e
__________, non si può fare a meno di annotare che la norma di PR - così come
approvata nel 1990 dal Consiglio di Stato - consente al municipio di concedere
deroghe per costruzioni su grandi superfici unicamente in zona R2, R3 e Ar-I.
L'elencazione delle zone privilegiate contenuta nella disposizione è puntuale e
manifestamente esaustiva. Non comprende la zona Rar3 nella quale sarebbero
finite le aree espropriate in difetto del vincolo. A dispetto di quanto
sostiene l'espropriata, l'art. 15 NAPR non incide pertanto minimamente sul
valore venale delle sue proprietà.
Sulla scorta di quanto
precede, questo Tribunale condivide appieno l'opinione del primo giudice
secondo cui nel settembre del 1990 i terreni dedotti in esproprio potevano
avere un valore commerciale di fr. 210.- il mq. Questa cifra, superiore nella
misura di oltre il 10% ai valori medi della zona Rar3, si appalesa tutto
sommato adeguata alle peculiarità delle particelle - nel complesso per nulla
straordinarie - e conforme all'andamento manifestatosi nel mercato immobiliare
all'epoca di riferimento. Il fatto che il valore di stima dei fondi espropriati
sia di recente passato da 45.- a 200.- fr. il mq è irrilevante; le stime
effettuate a fini fiscali non influiscono sul prezzo che verrebbe stipulato in
una normale e libera contrattazione e dunque non possono nemmeno condizionare
la quantificazione dell'indennità espropriativa, che deve corrispondere ai
reali valori di mercato (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 53 ad art. 19 LFespr).
4.3. Di norma, il valore
residuo di un terreno edificabile colpito da espropriazione materiale e quindi
privato della sua componente edilizia si riduce a quello di un buon fondo
agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno
ai 20.-/30.- fr. il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri
(cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle
quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).
Ne consegue che in casu
l'indennità di espropriazione materiale dovuta alla __________ può essere
stabilita in fr. 185.- il mq come deciso dall'istanza inferiore.
- Decorrenza degli
interessi
Il comune di __________
chiede che gli interessi vengano fatti decorrere dal 7 agosto 1995, giorno in
cui sono state formalmente notificate le pretese di espropriazione materiale.
5.1. Ai sensi della
vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla
relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente
diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire
(cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il
Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è
necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi
della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario
intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una
simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella
formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di
trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come
nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura
pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).
In casi eccezionali, gli
interessi possono essere addirittura negati, segnatamente quando il fondo
oggetto d'espropriazione materiale continua a produrre un reddito adeguato
malgrado le restrizioni che l'hanno colpito (DTF 114 Ib 174, 112 Ib 496).
5.2. Nell'evenienza concreta,
occorre considerare che con scritto 16 febbraio 1993 indirizzato al municipio
di __________ l'espropriata ha domandato chiaramente un risarcimento per le
conseguenze delle restrizioni istituite sui suoi fondi dal PR del 1990,
indicando con precisione l'ammontare delle proprie pretese.
A fronte di tali
emergenze, la querelata sentenza del primo giudice - del tutto conforme alla
giurisprudenza federale - deve essere tutelata anche laddove riconosce
all'espropriata l'interesse compensativo a far tempo dal 16 febbraio 1993.
- Ripetibili
La società espropriata
sollecita infine un maggior risarcimento per i costi di patrocinio di prima
istanza.
6.1. Nei procedimenti
contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili
vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a
dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti,
conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo
se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il
proprietario avrà diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente
espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N.
82).
Ai sensi di questa norma,
le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente
espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo
di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di
ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente
esagerate o infondate.
Le ripetibili sono
destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente
indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per
assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3
ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei
costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla
difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque
decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115
LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché
altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione
della sua notifica - di influire sull'ammontare della tassa di giustizia e
delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice
delle espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che
l'avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita
in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e
dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr;
RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa
professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des
Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che
non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo
(RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
6.2. Nel caso dedotto in
giudizio, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra
la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante al più
tardi all'udienza di conciliazione (art. 27 TOA) - appare improponibile per la
manifesta esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dalla __________
(fr. 300.- il mq per il solo titolo di espropriazione materiale) e per la
posizione neutra assunta di rimando dal comune, che si è rimesso tranquillamente
alle valutazioni del Tribunale di espropriazione.
E' chiaro che quanto
maggiore è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la pretesa
dell'espropriato, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso,
l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra
cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba
subire le conseguenze.
Nell'evenienza concreta le
ripetibili andavano quindi commisurate soprattutto in funzione dell'assistenza
indubbiamente diligente che l'avv. __________ ha prestato ai suoi clienti e
della difficoltà invero contenuta della causa. Se ne deve concludere che
l'indennità di patrocinio di fr. 2'000.- riconosciuta dal Tribunale di
espropriazione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le
circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri
che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito
espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art.
73 Lespr.
- Ferme queste premesse,
entrambi i ricorsi vanno respinti.
L'esito del contenzioso
impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 PAmm), mentre
la reciproca soccombenza consente di prescindere dall'assegnazione di
ripetibili (art. 31 PAmm). In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa
stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili,
giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, i citati art. 28 e 31 PAmm
(STF 9 giugno 1997 in re S./comune di __________).
Per questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 22 ter Cost; 5, 15, 35, 36 LPT; 39 LALPT; 9, 11, 12,
50, 70, 73 Lespr; 7, 18, 28, 31 e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giudizio di fr.
3'000.- è posta a carico del comune di __________ nella misura di fr. 1'500.- e
dell'espropriata per la differenza.
-
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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