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Numero d'incarto:
50.1997.36
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, TRAM
Incarto n.
50.97.00036
Lugano
29 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1997 di
contro
la
decisione 4 novembre 1997 (no. 11/96-48) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dal Consorzio depurazione acque dei Comuni di
__________, __________, __________ e __________ relativamente al mapp.
__________ RFP di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
sentite le parti in
contraddittorio;
ritenuto, in
fatto
che il Consorzio depurazione acque dei Comuni di __________,
__________, __________ e __________ (in seguito: Consorzio) intende allacciare
tutti i comuni della sponda sinistra della __________ all'esistente impianto di
depurazione di __________;
che in territorio di __________ la realizzazione di
quest'opera comporta la posa di una condotta di raccolta in zona inedificabile,
segnatamente a valle dell'abitato, lungo il tracciato di una futura strada di
PR;
che approvati i relativi progetti, nell'aprile del 1996 il
Consorzio ha promosso l'espropriazione dei fondi toccati dalla circonvallazione;
fra questi figura anche il mapp. __________ di __________, un terreno di 2'583
mq parzialmente gravato da un vincolo AP/EP;
che a carico del predetto mappale le tabelle espropriative
prevedono la costituzione di una servitù di canalizzazione lungo 160 ml, la
posa di 4 camere di ispezione e l'occupazione temporanea di tutta la sua superficie;
che l'ente espropriante ha offerto alla proprietaria un
indennizzo di complessivi fr. 329.15 (fr. 1.-/ml per la servitù, fr. 10.- per
ogni camera e fr. 0.05/mq per l'occupazione), sollecitando nel contempo
l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;
che con scritto 16 maggio 1996 __________ ha chiesto di rimando
l'acquisto dell'intero fondo da parte del comune di __________ o del Consorzio,
una modifica del tracciato e un aumento delle indennità offerte;
che all'udienza di conciliazione del 27 agosto 1996
l'espropriata si è pure opposta all'anticipata immissione in possesso, ribadendo
il contenuto della propria notifica di pretese;
che esaurite le formalità processuali, con decisione 4
novembre 1997 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione
ha respinto tutte le domande della proprietaria e accordato al Consorzio
l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;
che mediante ricorso 3 dicembre 1997 __________ ha impugnato
questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a
giudizio le problematiche sollevate in prima istanza;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione
del gravame e la conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari
osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il Consorzio, il quale ha
contestato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno
riprese, per quanto necessario, in appresso;
che a seguito di un'udienza tenutasi il 15 gennaio 1998 le
parti hanno intavolato delle trattative in vista di un accomodamento bonale
della controversia;
che invitata più volte a fornire informazioni circa l'esito
delle discussioni intercorse con il Consorzio e il seguito da dare al suo gravame,
la ricorrente - per finire - è rimasta silente; donde la necessità di prolare
il presente giudizio;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione,
apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1
Lespr;
che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr)
e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, integrati dalla documentazione raccolta durante l'istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la ricorrente, a suo dire pregiudicata dalle misure di PR
e di RT applicate a __________, vuole in sostanza costringere il comune o il
Consorzio ad acquistare il mapp. __________;
che nella misura in cui è rivolta contro il comune di
__________, simile pretesa esula dal contenzioso attualmente pendente e non può
essere neppure presa in considerazione; in effetti, il comune non ha qualità di
parte nel procedimento espropriativo in oggetto avviato dal Consorzio per
realizzare le opere di risanamento della sponda sinistra della __________;
che a dispetto di quanto sostiene l'insorgente, il fatto che
__________ sia membro del Consorzio è del tutto irrilevante; il Consorzio è una
corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica che per legge agisce
in proprio nome e conto nell'interesse dei comuni che la compongono;
che indirizzata al Consorzio nell'ambito della presente
procedura, la pretesa acquisizione del fondo potrebbe essere configurata alla
stregua di una domanda di ampliamento dell'espropriazione in atto ex art. 5
Lespr;
che l'ampliamento dell'espropriazione ai sensi della citata
norma di legge presuppone tuttavia l'adempimento di condizioni che nella
fattispecie non sono manifestamente realizzate;
che in forza del principio della proporzionalità l'ente
espropriante deve d'altra parte limitarsi ad espropriare i diritti realmente necessari
al conseguimento dello scopo prefissato; quand'anche lo desiderasse, il
Consorzio non può quindi accaparrarsi la proprietà di un intero fondo che con
ogni evidenza non gli abbisogna ai fini della corretta realizzazione dell'opera
prospettata;
che in sede d'udienza il rappresentante della ricorrente ha
contestato il tracciato della condotta, sollecitandone lo spostamento senza
tuttavia sostanziare le sue censure;
che a tal riguardo il Tribunale cantonale amministrativo
condivide appieno le pertinenti argomentazioni esposte dal primo giudice per
rigettare la domanda di modifica dei piani presentata dall'espropriata;
che in mancanza di chiare indicazioni tecniche che possano giustificare
uno spostamento del tracciato, questo Tribunale non può accedere alla richiesta
in tal senso formulata dall'insorgente a tutela di meri interessi personali,
tanto più che il progetto dell'opera è già stato approvato dalle competenti
autorità comunali, cantonali e federali previo attento esame di tutte le sue
componenti (cfr. la relativa documentazione richiamata durante l'istruttoria);
che l'insorgente osteggia pure l'anticipata immissione in
possesso concessa dal primo giudice;
che giusta l'art. 51 Lespr, l'anticipata immissione in
possesso presuppone, da un lato, che l'espropriante renda verosimile un
pregiudizio all'opera in caso di ritardo nell'inizio dei lavori (cpv. 1) e,
dall'altro, che essa non comprometta la possibilità di esaminare compiutamente
la domanda di indennità (cpv. 3); se sono ancora pendenti opposizioni
all'esproprio o richieste di modifica dei piani, l'anticipata immissione in
possesso può essere accordata a condizione che non modifichi in modo irreversibile
la situazione di fatto, determinando danni irreparabili in caso di accoglimento
delle contestazioni pendenti (art. 51 cpv. 1 seconda frase Lespr);
che nell'evenienza concreta i menzionati requisiti di legge
risultano tutti soddisfatti;
che le tavole processuali evidenziano sufficientemente
l'urgenza dell'opera, la cui mancata ultimazione in corrispondenza del solo
comune di __________ impedisce la tempestiva messa in esercizio di tutto
l'impianto; __________ è d'altronde l'unica proprietaria che ancora frappone
ostacoli alla completazione dei lavori, destinati a salvaguardare le sorgenti
della __________ ed a prevenire pericolosi inquinamenti delle acque;
che l'esecuzione dell'opera non crea ostacoli ad una corretta
valutazione dell'indennità dovuta all'espropriata; a prescindere dalla
documentazione fotografica agli atti comprovante lo stato del terreno ante
esproprio, l'attuale situazione logistica e giuridica è comunque ampiamente
assicurata;
che nulla osta pertanto alla conferma dell'anticipata
immissione in possesso dei diritti espropriati decretata dal giudice di prime
cure;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va
integralmente respinto;
che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 1, 2, 24, 37, 45, 50, 51, 53 Lespr; 18 e 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio di fr.
500.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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