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Numero d'incarto:
50.1997.1
Data decisione, Autorità:
14.01.1999, TRAM
Incarto n.
50.97.00001
50.97.00002
Lugano
14 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
b)
29
gennaio 1997 di
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
tutti
patrocinati dall'avv. __________,
30
gennaio 1997 del
patrocinato
dall'avv. __________
Contro
la
decisione 18 dicembre 1996 (no. 1/94) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per
titolo di espropriazione materiale che la comunione ereditaria fu __________
ha inoltrato il 9 marzo 1994 nei confronti del comune di __________ a seguito
delle restrizioni sancite a carico del mapp. __________ RFD;
Viste le risposte:
-
6
febbraio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina,
-
21 aprile
1997 del comune di __________,
al ricorso sub
a);
-
6
febbraio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina,
-
18 aprile
1997 della Comunione ereditaria fu __________,
al ricorso sub
b);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che la famiglia __________ (segnatamente le persone elencate
in epigrafe) è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo
rettangolare di 2786 mq confinante con via __________ (E), via __________ (S) e
via 1° agosto (O) che il comune di __________
utilizza da anni come campo sportivo;
che il 15 febbraio 1974, a dipendenza dell'approvazione del
piano di protezione del pozzo di captazione __________ di proprietà di un
consorzio formato dai comuni di __________ e __________, la parte orientale del
terreno (mq 1142) è stata inclusa nella zona di protezione SIII, quella
occidentale (mq 1644) nella zona di protezione SII;
che il PR di __________ entrato in vigore il 10 agosto 1988
ha collocato tutta la particella in zona AEP per la creazione di un'area da
gioco destinata ai bambini;
che a seguito di quest'ultimo provvedimento, più precisamente
l'11 novembre 1991, i proprietari hanno sollecitato l'esproprio del loro fondo
ed intavolato delle trattative con il
municipio di __________ per addivenire alla stipulazione di un contratto di
compravendita; dopo ampie negoziazioni, le parti hanno trovato un'intesa che la
maggioranza del consiglio comunale si è tuttavia rifiutata di perfezionare;
che preso atto della situazione venutasi a creare, nella
primavera del 1994 la famiglia __________ ha quindi convenuto in giudizio il
comune di __________ davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina onde ottenere un risarcimento di almeno fr. 620.- il mq per
titolo di espropriazione materiale;
che con sentenza 18 dicembre 1996 il Tribunale di espropriazione
ha accertato innanzi tutto che la parte del mapp. __________ inclusa in zona
SII era stata colpita da espropriazione materiale nel 1974, in conseguenza
dell'entrata in vigore del piano di protezione del pozzo, mentre la porzione
assegnata alla zona SIII aveva subito identica sorte solo nel 1988, con
l'approvazione del PR di __________; posto che il comune di __________, unico
ente convenuto in causa, poteva essere tenuto direttamente responsabile solo
dell'espropriazione materiale ingenerata dall'imposizione del vincolo AEP sui
1142 mq collocati in zona SIII, il primo giudice lo ha astretto al pagamento di
un risarcimento per tale titolo di fr. 580.- il mq oltre interessi d'uso, fissando
in fr. 20.-/mq oltre interessi al 5% l'indennizzo per l'eventuale esproprio
formale del fondo;
che avverso questa pronunzia i privati sono insorti innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 29 gennaio 1997,
contestandola partitamente e postulando la condanna del comune di __________ al
versamento di un'indennità di fr. 600.- il mq per l'espropriazione materiale e
formale di tutta la superficie della particella;
che anche il comune ha impugnato con dovizia di motivazione
il predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo in via principale il
suo integrale annullamento e in via subordinata una congrua riduzione delle
indennità assegnate dall'istanza inferiore;
che il primo giudice si è opposto all'accoglimento di
entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni, mentre i resistenti si sono
avversati vicendevolmente sollecitando la reiezione del gravame presentato
dalla controparte;
che verificata positivamente la ricevibilità in ordine delle
due impugnative, il 31 marzo 1998 si è tenuta un'udienza in contraddittorio, le
cui risultanze hanno indotto il Tribunale cantonale amministrativo a sottoporre
alle parti una proposta transattiva datata 19 giugno 1998 del seguente tenore:
- Per l'esproprio definitivo (espropriazione materiale e
formale) di tutto il mapp. __________ di __________ il Comune di __________
verserà ai proprietari un indennizzo di complessivi fr. 1'114'400.- (fr. 400.-
il mq) oltre interessi al tasso
-
del 6.5% dall'11 novembre 1991 al 31 marzo 1993
-
del 5.5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993
-
del 5% dal 1°ottobre 1993 al 31 marzo 1996
-
del 4.5% dal 1°aprile 1996 al 31 marzo 1997
-
del 4% dal 1°aprile 1997 in avanti.
-
In caso di accordo le procedure ricorsuali tuttora
pendenti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo saranno stralciate dai
ruoli senza alcun aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le
ripetibili. Nell'evenienza contraria il Tribunale statuirà sui ricorsi senza
ulteriori formalità.
-
Le parti sono tenute a pronunciarsi in merito entro 30
giorni dall'intimazione della presente, riservate le competenze decisionali
attribuite per legge al Consiglio comunale. Le cause verranno stralciate dai
ruoli non appena il Legislativo di __________ avrà approvato la transazione e
concesso i crediti per l'acquisto della proprietà __________.
che il 6 luglio 1998 la famiglia __________ ha comunicato di
accettare i termini dell'accordo prospettato;
che con scritto 10 luglio 1998 il municipio di __________ ha
fatto sapere che avrebbe domandato al consiglio comunale di aderire alla
transazione e di stanziare i relativi crediti;
che nel corso della seduta straordinaria del 23 novembre 1998
il legislativo di __________ ha approvato l'acquisizione mediante esproprio
della proprietà __________ mapp. __________, concedendo i crediti necessari;
contro tale risoluzione non sono state inoltrate impugnative, né domande di referendum;
che la transazione di cui trattasi ha ormai forza di sentenza
(cfr. art. 27 PAmm) e appiana tutte le controversie sorte in relazione
all'esproprio del mapp. __________ RFD di __________, ponendo fine al
contenzioso pendente davanti a questo Tribunale;
che i ricorsi inoltrati a suo tempo al Tribunale cantonale
amministrativo diventano pertanto privi di oggetto e come convenuto possono
essere stralciati dai ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di
ripetibili;
visti gli art. 1 ss. Lespr; 27 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono stralciati
dai ruoli in quanto divenuti privi d'oggetto per intervenuta transazione.
-
Non si prelevano spese, né
tassa di giudizio.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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